Gazzetta n. 83 del 7 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 marzo 2012 |
Indizione della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Mi sento fortunato». |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'Economia e) delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea; Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183; Visto l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009; Visto l'articolo 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 18 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, con legge n.148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 e' dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00; Visto il decreto direttoriale prot. 2011/49929/Giochi Ltt del 16 dicembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011 che ha definito le modalita' di applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00; Visto l'articolo 24, comma 20 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18; Visto l'articolo 3, comma 16 del D.L. 2 marzo 2012, n.16, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti del Direttore Generale dell'AAMS sul sito istituzionale dell'Amministrazione abbia uguale valore della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza; Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie; Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato; Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione; Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Decreta:
Art. 1
(Oggetto)
E' indetta, dal 2 aprile 2012, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Mi sento fortunato".
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| Art. 2
(Prezzo)
1. Il prezzo di ciascun biglietto e' di euro 2,00. |
| Art. 3
(Lotti)
1. Il primo lotto di biglietti e' fissato nel numero complessivo di n. 38.400.000. 2. Potra' essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive. 3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti. |
| Art. 4
(Massa premi)
1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 38.400.000 biglietti ammonta ad € 49.632.000,00. 2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1. |
| Art. 5
(Struttura premi)
1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 38.400.000 biglietti e' cosi' composta:
Numero premi Importo dei premi in euro
8 100.000,00 16 50.000,00 32 20.000,00 32 10.000,00 160 500,00 4.000 100,00 34.400 50,00 190.400 20,00 668.800 10,00 3.924.800 5,00 7.376.000 2,00
2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sara' ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate. 3. Sui premi di cui al comma 1 di importo superiore a 500,00 € e' trattenuto un diritto pari al 6% , sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, dovuto all'erario. |
| Art. 6
(Biglietti)
1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, e' visionabile sui siti: http://www.aams.gov.it/ e http://www.grattaevinci.com/.. 2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati. 3. Ciascun biglietto dovra' essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entita' del premio spettante, nonche' per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria. |
| Art. 7
(Meccanica di gioco)
1. Si devono scoprire "I tuoi numeri , i "Numeri fortunati" ed il "Bonus": se ne "I tuoi numeri" si trova una o piu' volte uno o piu' "Numeri fortunati" si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne "I tuoi numeri" si trova il numero celato dal "Bonus" si vince il doppio del premio corrispondente. 2. Qualora sul biglietto si rilevino piu' premi la vincita e' data dalla somma complessiva dei premi vinti. |
| Art. 8
(Pagamento delle vincite)
1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,. comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei casi previsti. 2. La modalita' di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio. Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto vendita. Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verra' effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverra' secondo la modalita' prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto vendita che rilascera' al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario. Sui premi di cui al presente paragrafo e' trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011. Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalita' di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale): presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta; presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Sui premi di cui al presente paragrafo e' trattenuto un diritto pari al 6% , sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011. La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9. |
| Art. 9
(Disposizioni finali)
1. Con decreto pubblicato sul sito dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sara' stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrera' il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalita' di cui al precedente articolo 8. 2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 3. La pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato - http://www.aams.gov.it/ - tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 3, comma 16 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16. Roma, 15 marzo 2012
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 economia e finanze, foglio n. 238 |
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