Gazzetta n. 83 del 7 aprile 2012 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Interpretazione autentica dell'art. 1 dell'accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007.


Il giorno 27 marzo 2012 alle ore 15,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
Parte di provvedimento in formato grafico


Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente contratto d'interpretazione autentica:
Premesso che in data 24 settembre 2007 e' stato sottoscritto l'Accordo collettivo quadro d'integrazione dell'art. 3 della Parte seconda dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale di comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito ACQ 24 settembre 2007);
Considerato che tale accordo ha integrato l'art. 3 della Parte Seconda del ACQ 7 agosto 1998 che disciplina la composizione dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni per i rinnovi delle RSU;
Che con protocollo dell'11 aprile 2011, confermato con il protocollo del 14 dicembre 2011, sono state indette le elezioni per il rinnovo delle RSU in tutti i comparti, ivi incluso il comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
Che l'art. 3 della Parte Seconda dell'ACQ del 7 agosto 1998 dispone che nel "comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale";
Che il comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale nasce, per scorporo, dal comparto Scuola nel quadriennio 2002-2005 e che, pertanto, in tutte le elezioni tino ora attuate la norma in esame e' stata sempre applicata anche al personale Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
Valutato che le modifiche apportate al citato art. 3 dall'art. 1 dell'ACQ 24 settembre 2007 riguardavano solo l'estensione dell'elettorato attivo e passivo a determinate categorie di lavoratori;
Che al comma 1 dell'art. 1 dell'ACQ 24 settembre 2007 e' stata ripetuta la vecchia formulazione: "Nel computo Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale";
Considerato che la riscrittura della precedente clausola senza tener conto delle modifiche nel frattempo intervenute nel comparto Scuola deve imputarsi ad una mera dimenticanza in quanto non era volonta' delle parti ridurre la platea dei soggetti aventi diritto di voto;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, al fine di non creare grave pregiudizio al personale finora titolare di elettorato attivo, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:
Art. 1

1. Con il presente contratto si conferma che anche nel comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.







 
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