Gazzetta n. 83 del 7 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 marzo 2012
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' «Libyan Airlines». (Decreto n. 64783).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;
Visto l'accordo in data 3 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Libyan Airlines, nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° maggio 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori dalla societa' di cui trattasi della sede di Fiumicino-Roma (Roma);
Visto il decreto n. 60649 del 15 luglio 2011 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della societa' Libyan Airlines della sede di Roma, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011;
Vista l'istanza con la quale la societa' Libyan Airlines ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il secondo semestre dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti della sede di Fiumicino-Roma (Roma);
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalla societa' Libyan Airlines, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della societa' Libyan Airlines della sede di Roma, per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012.
Matricola INPS: 7008792562.
Pagamento diretto: SI.







 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.
 
Art. 4

La societa' Libyan Airlines. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2012

Il Ministro: Fornero
 
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