Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video fra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.





Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. (Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.".
Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio
2010, n. 156, S.O.



 
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche'» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104."



 
Art. 3

Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di
verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis»;
b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».».
3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita' definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.
3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, della
legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese":
"Art. 6. (Procedure di valutazione)
3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi
amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del
presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi
dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 dellacitata legge
n. 180 del 2011, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. (Compensazione degli oneri regolatori,
informativi e amministrativi)
1. Negli atti normativi e nei provvedimenti
amministrativi a carattere generale che regolano
l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o la
concessione di benefici, non possono essere introdotti
nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a
carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza
contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari
importo stimato, con riferimento al medesimo arco
temporale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri
amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti
e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso
dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con
atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che
determinano livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati
nelle relative analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6,
comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le
Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima
e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti
o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2
verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione
pubblica predispone, sentite le associazioni
imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati,
che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna
amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e
pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri
introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo,
ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta
giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma
2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
riduzione di oneri amministrativi di competenza statale
previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con
i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al
comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti
in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni,
certificazioni, comunque denominati, nonche' degli
adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari
rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario,
delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici
abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle
procedure amministrative, secondo la disciplina del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalita' delle stesse in relazione alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei
criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e
sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel
rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia,
sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo,
le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano con riferimento agli atti normativi in materia
tributaria, creditizia e di giochi pubblici.".
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante:" Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri":
"Art. 17. (Regolamenti)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell'amministrazione digitale", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 4, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno2005", come modificato dalla
presente legge:
"4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante : "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012).", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. (Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel
recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse)In vigore dal 10 febbraio 2012
(Omissis).
"2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
"5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei
livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater".
Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.":
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
"Art. 9. (Funzioni)
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.".
Si riporta il testo dell'articolo 20-ter della legge 15
marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"Art. 20-ter
1. Il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza
unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle
iniziative sperimentali statali, regionali e locali,
accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento
delle comuni finalita' di miglioramento della qualita'
normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine,
tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle
rispettive competenze normative e svolgere attivita' di
interesse comune in tema di semplificazione, riassetto
normativo e qualita' della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti
omogenei per il perseguimento della qualita' della
regolazione statale e regionale, in armonia con i principi
generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi
annuali di semplificazione e riassetto normativo, con
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di
riassetto e codificazione, di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalita'
omogenee di analisi e verifica dell'impatto della
regolazione e di consultazione con le organizzazioni
imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti
normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi
di lavoro gia' esistenti tra regioni, la configurabilita'
di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale
per determinate attivita' private e valorizzare le
attivita' dirette all'armonizzazione delle normative
regionali.".
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria":
"Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
" Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione)
1. (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).".



 
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con
disabilita' e patologie croniche e partecipazione ai giochi
paralimpici

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato.
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.
5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini":
"Art. 20. (Contrasto alle frodi in materia di
invalidita' civile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli
accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell'INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle
finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS
effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti
sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di
benefici economici di invalidita' civile.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad
ottenere i benefici in materia di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita',
complete della certificazione medica attestante la natura
delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS,
secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto
trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei
sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidita' civile.
(Omissis).".

Si riporta il testo dell'articolo 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada":
" Art. 381. (Strutture e segnaletica per la mobilita'
delle persone invalide)
(Omissis).
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio delle persone invalide con capacita' di
deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia
apposita autorizzazione in deroga, previo specifico
accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota
mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla
figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non
e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto
il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di
cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di
"simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
"Art. 19. (Modalita' alternative all'autenticazione di
copie)
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che
la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi i Riferimenti normativi
all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, vedasi i Riferimenti normativi all'articolo
3.
La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante : "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009, n. 61.
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante "Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n.
449".
"Art. 5. (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
particolari condizioni di malattia)
1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita'
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente:
a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le
malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere
a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione
per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai
medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di
malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della
gravita' clinica, del grado di invalidita', nonche' della
onerosita' della quota di partecipazione derivante dal
costo del relativo trattamento.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario"
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
"Art. 7-quinquies. ( Fondi)
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i
relativi importi, indicando ove necessario le modalita' di
utilizzo delle risorse.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 12
novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012)":
"Art. 33. (Disposizioni diverse)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per
l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota
pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo
periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio
socio-economico, ivi compresi interventi di messa in
sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e
alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali
di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di
50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla
ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei
beneficiari si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito
atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili di carattere finanziario.
(Omissis.:".



 
Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante
"Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente":
"Art. 13. (Dichiarazioni anagrafiche)
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai
responsabili di cui all'articolo 6 del presente regolamento
concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o
dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di
famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti
devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui
alla lettera a) devono essere rese mediante modello
conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto
centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere
rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e)
ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera
raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f)
devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da
qualsiasi tassa o diritto.".
Si riporta il testo degli articoli 38, 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa".
"Art. 38. (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze)
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare
alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e
la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo."
"Art. 75. (Decadenza dai benefici)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,
qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera".
"Art. 76. (Norme penali)
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.".
Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero":
"Art. 5. (Permesso di soggiorno)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) (Omissis).;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) (Omissis).;
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo'
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."
"Art. 6. (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere
utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
quello inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di
cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abitualmente anche in
caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al
presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente".
Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, vedasi i riferimenti normativi all'articolo
3.
Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: "Decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del
nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1989, n.
132.
Si riporta il testo degli articoli 10-bis e 20 della
citata legge n. 241 del 1990:
"Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini
per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione."
"Art. 20. (Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo
2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non
procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 32 decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante:
"Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali":
"Art. 32.
Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei
precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla
revisione del semestre successivo, altre variazioni se non
in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana;
Le circostanze di cui al presente ed al precedente
numero debbono risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da
sentenza o da altro provvedimento dell'autorita'
giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della
esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di
prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
nonche' il cancelliere o il funzionario competenti per il
casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di
competenza, certificazione delle sentenze e dei
provvedimenti che importano la perdita del diritto
elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero,
quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello
di nascita. La certificazione deve essere trasmessa
all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona
alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non
risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previi
eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica
sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il
cittadino e' compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che
hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle
relative liste, in base al certificato dell'ufficio
anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal
registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che
hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti
nelle relative liste, in base alla dichiarazione del
sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta
cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e'
richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione
anagrafica;
5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi
diversi dal compimento del 18° anno di eta' o del
riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause
ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve
acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al
casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del
diritto di voto nel comune.
(Omissis).".



 
Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).
3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia».




Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e' gia'
citato nei riferimenti normativi all'articolo 2.
Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: "Decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per
la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L.
15 maggio 1997, n. 127", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: "Decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del
nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1989, n.
132.

L'epigrafe del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223 e' gia' citata nei riferimenti
normativi all'articolo 5.

Si riporta l'epigrafe del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635: "Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n.
149, S.O.

Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3
novembre 1999, n. 258, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 162 del Codice
civile:
"Art. 162. (Forma delle convenzioni matrimoniali)
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate
per atto pubblico sotto pena di nullita'.
La scelta del regime di separazione puo' anche essere
dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo,
ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte
ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non
risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante
e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al
secondo comma".
Si riporta il testo dell'articolo 1937 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare".
"Art. 1937. (Trasmissione delle liste di leva e accesso
a esse)
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la
lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci
giorni del mese di aprile, e' trasmessa per copia
autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della
difesa, anche per via telematica con le modalita' di cui
all'articolo 1931.".

Si riporta il testo dell'articolo 99 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136", come modificato dalla presente legge:
"Art. 99. (Modalita' di funzionamento della banca dati)
1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica
amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono disciplinate le modalita':
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca
dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di
polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale
antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di
cui all'articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce
l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna
interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al
comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la
certificazione antimafia e la certificazione camerale con
la dicitura antimafia.".



 
Art. 6-bis

Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via
telematica

1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita' competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa e' dovuta.
 
Art. 6-ter
Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche
amministrazioni con modalita' informatiche

1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento».
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 5 decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche)
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul
territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse
spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le
attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche
normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle
richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza
bancaria sulla quale i privati possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare
obbligatoriamente nella causale di versamento.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per
consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro
favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito
o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento
elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di
pagamento che riceve l'importo dell'operazione di
pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito
al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema
informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza
di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata
oppure le contabilita' speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti
per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le
operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i
tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le
relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione
da parte del prestatore dei servizi di pagamento e
l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel
pagamento, nonche' il modello di convenzione che il
prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per
effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti
e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio
di cui al comma 1.".



 
Art. 7

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di
riconoscimento

1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
"Art.1. (Definizioni)
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
(Omissis).
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione
personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identita' ed ogni
altro documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di
dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento
analogo alla carta d'identita' elettronica rilasciato dal
comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
(Omissis).".
Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851: "Decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851. Norme in materia
di tessere di riconoscimento rilasciate dalle
Amministrazioni dello Stato", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 1967, n. 245.



 
Art. 8
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,
nonche' norme sulla composizione della Commissione per l'esame di
avvocato

1. Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice
dell'amministrazione digitale":

"Art. 65. (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi
dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che
prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».".
Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 38. (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea)
(Omissis).
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.".
Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 3, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e di
procuratore", come modificato dalla presente legge:
"Art. 22.
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
contenente il bando di esame, e' nominata la commissione
composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei
quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti
da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
e due supplenti sono magistrati, con qualifica non
inferiore a magistrato di Corte di appello;un titolare ed
un supplente sono professori ordinari, professori associati
o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La
commissione ha sede presso il Ministero della giustizia.
Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un
dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C
del personale amministrativo, come delineata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del
16 febbraio 1999.
(Omissis).".



 
Art. 9
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.




Riferimenti normativi

Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, "Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il Riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici", pubblicato sulla
gazzetta ufficiale del. 12 marzo 2008, n. 61.
Si riporta il testo dell'articolo 284, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia
ambientale":
"Art. 284. (Installazione o modifica)
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla
dichiarazione di conformita' prevista dal decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti
termici civili di potenza termica nominale superiore al
valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche
che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di
cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori
limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono
essere espressamente riportate in un atto allegato alla
dichiarazione di conformita', messo a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la
dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare
tale atto all'autorita' competente. In occasione della
dichiarazione di conformita', l'installatore indica al
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei
valori limite di cui all'articolo 286, affinche' tale
elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto non e' ancora individuato al momento
dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni
dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al
soggetto committente, il quale li mette a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa
individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che
l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite
di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il
libretto di centrale deve essere inoltre integrato con
l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di
cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali
atti integrativi all'autorita' competente entro 30 giorni
dalla redazione.".



 
Art. 10
Parcheggi pertinenziali

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 41-sexies, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante la "Legge
urbanistica.":
"Art. 41-sexies.
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di
pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere
riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
costruzione.
Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo
comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta
ne' da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre
unita' immobiliari e sono trasferibili autonomamente da
esse.".



 
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni
alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico,
«bollino blu» e apparecchi di controllo della velocita'

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal seguente: «4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e' effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse.
2. (soppresso).
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;
b) la lettera c) e' abrogata.».
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in una o piu' imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita' professionale e' soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e di idoneita' professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purche' composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Euro 5».
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilita', nonche' ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del Codice della strada.
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 115, comma 2 e comma
2 bis; 119, comma 4, 122, 126, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo codice
della strada", come modificati dalla presente legge:
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali).
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
2-bis. (abrogato)."
"Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida).
(Omissis).
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina
dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
b-bis (soppressa);
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale;
(Omissis)."
"Art. 122 (Esercitazioni di guida).
(Omissis).
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di
esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e'
stata richiesta la patente o l'estensione di validita'
della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'.
(Omissis)."
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida).
(Omissis).
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta',
rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due
anni.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente
di guida":
"Art. 2 (Modifiche all'articolo 115 del Codice della
strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e
la conduzione di animali).
1. All'articolo 115 del Codice della strada sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia
di carta di qualificazione del conducente, chi guida
veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti
fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
patente di guida della categoria AM, purche' non
trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A, a condizione che il conducente sia titolare
della patente di guida della categoria A2 da almeno due
anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i
veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui
all'articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D e DE.»;
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) al comma 3, la parola: «Chiunque» e' sostituita
dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
126, comma 12, chiunque», ed il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Qualora trattasi di veicoli di
cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli
per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione
del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il minore
degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM,
A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui
guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 38 euro a 155 euro.».".
Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2, e 330
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante il "Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada", come modificati
dalla presente legge:
"Art. 7 (Limitazioni alla circolazione. Condizioni e
deroghe).
(Omissis).
2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la
circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono
indicati i giorni nei quali e' vietata, nel rispetto delle
condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di
cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il
trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni
sono compresi:
a) i giorni festivi;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli
festivi, da individuarsi in modo da contemperare le
esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili
condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti
determinano sulla attivita' di autotrasporto nonche' sul
sistema economico produttivo nel suo complesso.
c) (abrogata).
(Omissis)."
"Art. 330 (Commissioni mediche locali).
1. Il presidente della commissione medica locale e'
nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro della sanita' su
designazione del responsabile dell'unita' sanitaria locale
presso la quale opera la commissione.
2. Il presidente di tale commissione deve essere il
medico responsabile dell'ufficio medico legale, ove
esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico
responsabile del settore cui, secondo le disposizioni
interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in
materia.
3. La commissione e' composta di due membri effettivi e
di due supplenti ricompresi fra i medici di cui
all'articolo 119, comma 2, del codice. [Un altro membro
effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli
psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del codice.]
Tali medici, tutti in attivita' di servizio, sono designati
dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti
alle sedute della commissione, effettivi o supplenti,
devono appartenere ad amministrazioni diverse .
4. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da
mutilati o minorati fisici, la composizione della
commissione e' integrata da un ingegnere appartenente al
ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione
generale della M.C.T.C., nonche' da un medico appartenente
ai servizi territoriali della riabilitazione.
5. Il presidente, sulla base delle designazioni
ricevute, costituisce la commissione medica locale e puo'
designare a presiederla, in caso di sua assenza o
impedimento, un vicepresidente scelto fra i membri
effettivi. In tal caso il vicepresidente e' sostituito da
uno dei supplenti.
6. La commissione puo' avvalersi di singoli consulenti
oppure di istituti medici specialistici appartenenti a
strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto
esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali
dell'unita' sanitaria locale, facilmente accessibili anche
per i mutilati e minorati fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al
numero ed alla natura delle richieste ed assicura il
funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione
avvalendosi di personale in servizio presso l'unita'
sanitaria locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria
che organizza le sedute curando, altresi', la convocazione
di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari
e la raccolta e l'archiviazione della documentazione
sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia
richiesta puo', a sue spese, essere assistito durante la
visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4,
lettera c) del codice, l'accertamento deve essere
effettuato presso la commissione medica locale indicata nel
provvedimento con cui e' disposto. L'esito
dell'accertamento deve essere comunicato all'autorita'
richiedente.
11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla
commissione medica locale deve essere comunicato
all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la
commissione stessa.
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna
delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida
dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero
posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da fogli
aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono
formulati a maggioranza. In caso di parita' prevale il
giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del
vicepresidente che presiede la seduta.
14. I certificati delle commissioni mediche locali
devono essere consegnati agli interessati previa
sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di
consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il
presidente della commissione medica locale, invia al
Ministero dei trasporti e della navigazione e a quello
della sanita' una dettagliata relazione sul funzionamento
dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente,
indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate
nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I
dati piu' significativi vengono pubblicati nel rapporto
annuale previsto dall'articolo 1, comma 2, del codice.
16. Possono essere costituite piu' commissioni mediche
locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di
abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni
cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli
del capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta
dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della
provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza,
e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive
condizioni da parte del Ministero dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministero della sanita'.
17. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro,
determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni
di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da
destinare per le spese di funzionamento delle stesse,
comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche'
le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai
componenti delle commissioni medesime. La misura dei
diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo
tale da garantire l'integrale copertura delle spese di
funzionamento delle suddette commissioni.".
Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 8 e 9 del
regolamento (CE) n. 1071/2009, recante il "Regolamento del
parlamento europeo e del consiglio che stabilisce norme
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE)".
"Art. 3 (Requisiti per l'esercizio della professione di
trasportatore su strada).
1. Le imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada:
a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato
membro;
b) sono onorabili;
c) possiedono un'adeguata idoneita' finanziaria; e
d) possiedono l'idoneita' professionale richiesta.
2. Gli Stati membri possono decidere di imporre
requisiti supplementari, proporzionati e non
discriminatori, che le imprese devono soddisfare per
esercitare la professione di trasportatore su strada."
"Art. 4 (Gestore dei trasporti).
1. L'impresa che esercita la professione di
trasportatore su strada indica almeno una persona fisica,
il gestore dei trasporti,che sia in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:
a) diriga effettivamente e continuativamente le
attivita' di trasporto dell'impresa;
b) abbia un vero legame con l'impresa, essendo per
esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o
l'amministri o, se l'impresa e' una persona fisica, sia
questa persona; e
c) sia residente nella Comunita'.
2. Se non soddisfa il requisito dell'idoneita'
professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera
d), un'impresa puo' essere autorizzata dall'autorita'
competente ad esercitare la professione di trasportatore su
strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi
del paragrafo 1 del presente articolo, purche':
a) indichi una persona fisica residente nella Comunita'
che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo
1, lettere b) e d),e che sia abilitata, per contratto, ad
esercitare le funzioni digestore dei trasporti per conto
dell'impresa;
b) il contratto che lega l'impresa alla persona di cui
alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere
effettivamente e continuativamente e indichi le sue
responsabilita' in qualita' digestore dei trasporti. I
compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti
la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei
contratti e dei documenti di trasporto, la contabilita' di
base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai
conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di
sicurezza;
c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in
qualita' digestore dei trasporti, le attivita' di trasporto
di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un
parco complessivo comprendente al massimo cinquanta
veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il
numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo
di veicoli che tale persona puo' gestire; e
d) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti
precisati solo nell'interesse dell'impresa e le sue
responsabilita' siano esercitate indipendentemente da
qualsiasi impresa per cui l'impresa svolge attivita' di
trasporto.
3. Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un
gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1
non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o solo
in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco
di veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2,
lettera c).4.
4. L'impresa notifica all'autorita' competente il
gestore o i gestori dei trasporti designati."
"Art. 8 (Condizioni relative al requisito
dell'idoneita' professionale).
1. Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, lettera d), la persona o le persone
interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al
livello di cui all'allegato I, parte I, nelle materie ivi
elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame
scritto obbligatorio che puo' essere integrato, se uno
Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli
esami sono organizzati in conformita' dell'allegato I,
parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di
imporre una formazione preliminare all'esame.
2. Le persone interessate sostengono l'esame nello
Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello
Stato membro in cui lavorano.
Per «residenza normale» si intende il luogo in cui una
persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185
giorni l'anno, a motivo di legami personali che rivelano
l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in
questione e il luogo in cui abita.
Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami
professionali risultino in un luogo diverso da quello dei
suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni
alternativamente in luoghi diversi situati in due o piu'
Stati membri, si presume che la residenza normale sia
quella del luogo dei legami personali, purche' tale persona
vi ritorni regolarmente. Questa condizione non e' richiesta
allorche' la persona soggiorna in uno Stato membro per
l'esecuzione di una missione di durata determinata. La
frequenza di un'universita' o di una scuola non implica il
trasferimento della residenza normale.
3. Solo le autorita' o gli organismi debitamente
autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i
criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e
certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo
1. Gli Stati membri verificano periodicamente che le
modalita' secondo cui tali autorita' od organismi
organizzano gli esami siano conformi all'allegato I.
4. Gli Stati membri possono debitamente autorizzare,
secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono
ai candidati una formazione di qualita' elevata per
prepararli agli esami e formazione continua per consentire
ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le
loro conoscenze. Detti Stati membri verificano
periodicamente che tali organismi rispondano in ogni
momento ai criteri sulla base dei quali sono stati
autorizzati.
5. Gli Stati membri possono promuovere una formazione
periodica sulle materie elencate nell'allegato I a
intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei
trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono
nel settore.
6. Gli Stati membri possono esigere che le persone che
sono in possesso di un attestato di idoneita' professionale
ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto
un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di
trasporti di persone su strada effettuino una
riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei
recenti sviluppi della legislazione di cui all'allegato I,
parte I.
7. Uno Stato membro puo' dispensare dall'esame in
determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati
nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione
tecnica nello Stato stesso, da esso specificamente
designati a tal fine ed implicanti le conoscenze in tutte
le materie elencate all'allegato I. La dispensa si applica
solo alle sezioni della parte I dell'allegato I per le
quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel
titolo di ogni sezione.
Uno Stato membro puo' dispensare da determinate parti
degli esami i titolari di attestati di idoneita'
professionale validi per operazioni di trasporto nazionale
nello Stato membro in questione.
8. Ai fini della prova dell'idoneita' professionale e'
presentato un attestato rilasciato dall'autorita' o
dall'organismo di cui al paragrafo 3. L'attestato non e'
trasferibile ad altre persone. Esso e' conforme agli
elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli
allegati II e III ed e' munito del sigillo dell'autorita' o
dell'organismo debitamente riconosciuto che lo ha
rilasciato.
9. La Commissione adatta al progresso tecnico gli
allegati I, II e III. Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali del presente regolamento, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
10. La Commissione incoraggia e facilita lo scambio di
esperienze e di informazioni fra Stati membri o attraverso
organismi da essa eventualmente designati in materia di
formazione, esami e autorizzazioni."
"Art. 9 (Dispensa dall'esame).
1. Gli Stati membri possono decidere di dispensare
dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone
che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa
un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di
trasporti di persone su strada in uno o piu' Stati membri
nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in
regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche
inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli
200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d)
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7
gennaio 1929, n. 4.".
Si riporta il testo degli articoli 8, 12 del decreto
del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011,
recante: "Disposizioni tecniche di prima applicazione del
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del
Consiglio":
"Art. 8 (Requisito della idoneita' professionale).
1. Per l'impresa di trasporto su strada, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 2, il requisito dell'idoneita'
professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla
persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo
4, al fine di dirigere l'attivita' di trasporto.
2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste
nel possesso della conoscenza delle materie riportate
nell'allegato 1, parte 1, del regolamento (CE) 1071/2009 ed
e' accertato con il superamento dell'esame scritto di cui
all'articolo 8 del medesimo Regolamento, che si compone di
due prove:
a) domande scritte sotto forma di domande a scelta
multipla con quattro opzioni di risposta;
b) esercizi scritti e studi di casi.
Il punteggio complessivo attribuibile alla prova
scritta e' composto per il 60 per cento dai punti
conseguiti per la prova di cui alla lettera a) e per il 40
per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla
lettera b). Per l'insieme delle prove i candidati devono
ottenere una media di almeno il 60 per cento del punteggio
complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti,
rispetto al punteggio massimo totalizzabile per ciascuna
prova, non deve essere inferiore al 50 per cento per la
prova di cui alla lettera a) ed al 40 per cento per la
prova di cui alla lettera b).
3. Possono partecipare alle prove di esame le persone,
maggiori d'eta', non interdette giudizialmente e non
inabilitate, che abbiano assolto all'obbligo scolastico e
superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado
ovvero frequentato uno specifico corso di formazione
preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle
strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Gli esami scritti per l'idoneita' professionale sono
organizzati e certificati dalle amministrazioni provinciali
competenti per la residenza anagrafica o per l'iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ovvero
per la residenza normale del candidato.
5. Le persone che non abbiano assolto all'obbligo
scolastico o superato un corso di istruzione secondaria di
secondo grado possono richiedere alla provincia di
partecipare alla prova d'esame senza aver frequentato un
corso di formazione preliminare qualora nel territorio
della stessa provincia, individuata ai sensi del comma 4,
non sia stato attivato un corso di formazione preliminare
nei nove mesi che precedono la richiesta di partecipazione
alle prove d'esame.
6. I titolari di un attestato di idoneita'
professionale devono frequentare un corso di formazione
periodica ogni dieci anni, organizzato dagli stessi
organismi previsti al comma 3. I titolari di attestato di
idoneita' professionale che non abbiano diretto un'impresa
di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti, prima
di poter essere designati come gestore, alla medesima
tipologia di formazione.
7. Il requisito di idoneita' professionale e'
dimostrato mediante l'esibizione dell'attestato di cui
all'Allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009,
rilasciato dalle Province.
8. Con separati provvedimenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri e le modalita' per
autorizzare gli organismi di cui al comma 3, i quesiti
degli esami e la disciplina dei corsi di formazione di cui
ai commi 3 e 6.
9. I quesiti degli esami di cui al comma 2 sono
predisposti dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici in
collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
10. Coloro che risultino titolari di attestato di
idoneita' professionale per i trasporti internazionali,
possono continuare a svolgere l'attivita' di gestore per
imprese che operano sia in ambito nazionale che
internazionale. Qualora siano titolari di attestato
rilasciato anteriormente al 4 dicembre 2011, che abiliti ad
esercitare l'attivita' di trasportatore su strada
esclusivamente in ambito nazionale, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' in ambito internazionale e' necessario
dimostrare il superamento dell'esame per il requisito
dell'idoneita' professionale, ovvero la titolarita' di
attestato di idoneita' professionale per i trasporti
internazionali."
"Art. 12 (Disposizioni finali e transitorie).
1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il
trasporto stradale e l'intermodalita', disciplina gli
eventuali ulteriori profili amministrativi e procedurali,
anche non compresi negli articoli che precedono, che si
rendessero necessari per la compiuta applicazione del
regolamento (CE) n. 1071/2009 e del presente decreto,
nonche' in funzione dell'eventuale coordinamento con la
normativa nazionale vigente.
2. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4
dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico
nazionale delle imprese di cui all'articolo 11, sezione
imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del
centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al
comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per le imprese
di trasporto di persone su strada autorizzate all'accesso
al mercato, sia per le imprese di trasporto di merci su
strada per conto di terzi autorizzate all'accesso al
mercato e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura
del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni
caso, con riserva di verifica successiva del
soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che
esercitano la professione di trasportatore su strada.
3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via
provvisoria all'esercizio della professione nel territorio
nazionale fino alla verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e
possono essere ammesse, sempre in via provvisoria, al
mercato del trasporto internazionale anche nel caso in cui
si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) impresa gia' dispensata ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e
successive modificazioni;
b) impresa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una
valutazione positiva per l'esercizio dell'autotrasporto di
merci in campo internazionale dalla Commissione istituita
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose e
il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) impresa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, gia' rientranti nel
campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che utilizzino solo
autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni
vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il
regime della licenza comunitaria o il rilascio
dell'autorizzazione internazionale.
4. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto
di terzi prive di idoneita' finanziaria e professionale,
nonche' le restanti imprese di trasporto su strada gia' in
attivita', comprese le imprese precedentemente esentate ai
sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del
Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, devono
chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2,
dimostrando il possesso dei requisiti di cui al presente
decreto, secondo le procedure ed i termini stabiliti con
provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici -
Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita', da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, che
prevedera', ove possibile, il ricorso anche a
autocertificazioni o a dichiarazioni sostitutive di atto
notorio dell'impresa e del gestore dei trasporti. Qualora
risultasse che i requisiti non sono soddisfatti entro i
termini stabiliti ai sensi del presente comma, l'impresa
viene cancellata dal Registro di cui all'articolo 11, con
conseguente cancellazione dall'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi e, quindi, con la conseguente cessazione
dell'attivita' e con la perdita dei requisiti per l'accesso
al mercato.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n.
1071/2009, la verifica circa la sussistenza dei requisiti
per l'esercizio della professione di trasportatore su
strada, di cui all'articolo 3, comma 1 del presente
decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla data
a partire dalla quale si applica il predetto regolamento.
6. Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori,
fino al pieno esercizio della delega di cui all'articolo 3
della legge 4 giugno 2010, n. 96 («Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009»), s'intendono applicabili le sanzioni, connesse con
le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste
dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 227, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)":
"Art. 2 (Riforma della disciplina in materia di imprese
di autotrasporto di cose per conto di terzi).
(Omissis).
227. Le imprese che intendono esercitare la professione
di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in
possesso dei requisiti di onorabilita', capacita'
finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda,
altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare,
purche' composto di veicoli di categoria non inferiore a
Euro 5, di altra impresa che cessa l'attivita' di
autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito
ed immatricolato, singolarmente o in forma associata,
veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non
inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno
carico non inferiore a ottanta tonnellate."
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada":
"Art. 73 (Competenze).
1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade
per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35,
comma 1, del codice, e nei casi richiamati e' promosso e
gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici nei
termini e con le modalita' previsti dall'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia
funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del
Ministero dei lavori pubblici nel settore della
circolazione e quelle previste comunque dal presente
regolamento e dalla legislazione vigente in materia.
3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento
dell'attivita' di raccolta dei dati e delle informazioni
necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui
problemi della circolazione stradale sotto i profili
sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al
Parlamento nei termini e con le modalita' indicate
nell'articolo 1.
4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il
Ministero dell'interno, l'attivita' del Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con
decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il
Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal
dirigente ad esso preposto.
5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel
rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal
Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa
entrambi tali organi delle soluzioni adottate.
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma
gestione del proprio Centro di elaborazione automatica dei
dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo
nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica
dei dati, si puo' accedere ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Presso l'Ispettorato generale e' costituito il
Centro di documentazione sui problemi della circolazione e
della sicurezza stradale, che e' articolato in due sezioni
e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in
lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti
documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.
8. L'Ispettorato generale e' dotato di un ufficio che
si occupa della gestione amministrativo-contabile dei
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici destinati al supporto
finanziario delle attivita' indicate nel codice della
strada. All'Ispettorato generale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
9. L'Ispettorato generale e' preposto alla gestione
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo
226 del codice con le modalita' indicate dall'articolo 401.
10. Le attivita' dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri
aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati
dal codice. La quota annuale dei proventi delle
maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice,
destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, e' utilizzata per le finalita' di cui
all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad essi
conseguenti.".
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
"Art. 30 (Concessione di servizi).
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le
disposizioni del codice non si applicano alle concessioni
di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a
favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti
e della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel
rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara
informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei
criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
forme piu' ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi
dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che
prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi,
l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta
amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un
soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice
diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita' di
servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per
gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di
tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
discriminazione in base alla nazionalita'.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si
applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143,
comma 7.";
Si riporta l'epigrafe del regolamento (CEE) n. 3821/85,
recante: "Regolamento della Commissione che adegua taluni
regolamenti nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, in seguito all'adesione della Spagna",
pubblicato nella gazzetta ufficiale della comunita' europea
del 31 dicembre 1985.
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, recante: "Disposizioni
urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza
stradale", come modificato dalla presente legge:
"Art. 10.
1. (abrogato).
2. Le officine autorizzate alla riparazione dei
tachigrafi, ove richiesto, devono mettere a disposizione
degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di
sorveglianza di cui all'articolo 8 della L. 13 novembre
1978, n. 727 , le apparecchiature necessarie per le
riparazioni autorizzate.
3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o
riparazione di cronotachigrafi in forza di autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre
1978, n. 727 , e recanti data non anteriore a quella di
entrata in vigore del presente decreto, appongono sui
prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati
un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il quale determina, altresi', tempi e
modalita' per la sostituzione dei marchi gia' in dotazione,
nonche' le tariffe massime per le operazioni da eseguire a
norma del presente comma.
4. (abrogato)".



 
Art. 11-bis

Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada
o su strade extraurbane principali

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni.




Riferimenti normativi

Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213:
"Regolamento recante disciplina del rilascio
dell'autorizzazione a minore ai fini della guida
accompagnata e relativa modalita' di esercizio, pubblicato
sulla gazzetta ufficiale del 23 dicembre 2011, n. 298",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2011,
n. 298 .
Si riporta il testo degli articoli 122 e 176, comma 21,
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo
codice della strada":
" Art. 122 (Esercitazioni di guida). - 1. A chi ha
fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
e psichici prescritti e' rilasciata un'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di
controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo
121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di
presentazione della domanda per il conseguimento della
patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non
sono consentite piu' di due prove.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di
esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e'
stata richiesta la patente o l'estensione di validita'
della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Se
il veicolo non e' munito di doppi comandi a pedale almeno
per il freno di servizio e per l'innesto a frizione,
l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per
conseguire la patente di categoria A non si applicano le
norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di
guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno e' sostituito
per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola
guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le
modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa
prendere posto, oltre al conducente, altra persona in
funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco
frequentati.
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di
guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
visione notturna presso un'autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
presente comma.
6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per
l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi
del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La stessa
sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida
senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona
provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 a euro 318.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 80 a euro 318."
"Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali). -
(Omissis).
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
(Omissis).".



 
Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso
di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non
prevalente, con altre attivita' commerciali.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivita' delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta' dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attivita' di impresa, compresa quella agricola, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.
c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.
5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, recante: "Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133":
"Art. 11 (Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio
sistematico).
1. I Ministri dello sviluppo economico, per la
semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle
Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivita'
e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo
all'articolazione sul territorio delle attivita'
imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle
condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei
servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese,
prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed
altri soggetti pubblici e privati, di effettuare
segnalazioni e rilevare criticita'. I monitoraggi che
comportino il trattamento di dati personali sono realizzati
nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per
i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente disciplina, al Parlamento in una relazione
annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il
responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche
interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e
verifiche di competenza.".
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228: "Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
recante "Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n.
57, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 giugno 2001,
n. 137", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio
2012, n. 30 ;
Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n, 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante:
"Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli":
"Art. 10 (Misure urgenti per la liberalizzazione di
alcune attivita' economiche).
(Omissis).
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17
agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla
legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo
sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune
territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del
criterio della distanza minima o di parametri numerici
prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti
svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo
di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso
dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti
urbanistici ed igienico-sanitari.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'":
"Art. 1 (Liberalizzazione delle attivita' economiche e
riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese).
(Omissis).
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2
e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui
all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte
delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi
ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e'
autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o
piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attivita'
per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per
l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e
le modalita' per l'esercizio dei poteri di controllo
dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge
e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1,
vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli
schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del
principio di proporzionalita'. In mancanza del parere nel
termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 7
agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi":
"Art. 29 (Ambito di applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente
capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle
funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli
articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'
quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche'
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante:" Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo":
"Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche).
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al
principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica
privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della
salute umana, la conservazione delle specie animali e
vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di
giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo economico e attua la piena tutela della
concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al comma 1, le disposizioni normative
statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti
della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento
al principio di cui al comma 1 puo' avvenire anche
attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione
normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con i quali vengono individuate le disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma
ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo
33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali
devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda
senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla
presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio
nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli
utenti nell'ambito della piu' ampia informazione
relativamente ai servizi offerti. Con decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare
l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non
potra' essere superiore a diciotto mesi e potra' essere
svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro
stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al
corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la
normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito
per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico
professionale. Il professionista e' tenuto, nel rispetto
del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di
mancata determinazione consensuale del compenso, quando il
committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi
si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto
dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da
a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in
ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede
a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo
unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le
professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro
esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il
principio di liberta' di impresa e di garanzia della
concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1
del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' economiche previste dall'ordinamento
vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8,
comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attivita' economica in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per
l'esercizio, senza che tale numero sia determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della popolazione
o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una attivita' economica solo dove ce ne
sia bisogno secondo l'autorita' amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la
domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area
geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una
attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica
in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla
determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9 precedente possono essere revocate con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro
competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo.
11. Singole attivita' economiche possono essere
escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la
suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
comma 9, puo' essere concessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla
tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente
proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso
di societa', sulla sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni
disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio
con conducente non di linea, svolti esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di
cui alla lettera a) sono determinati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al
fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero
della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314»."
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da:
«cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite
dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione
dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da:
«estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di cui
al comma precedente».".
Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante:
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici":
"Art. 34 (Liberalizzazione delle attivita' economiche
ed eliminazione dei controlli ex-ante).
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono
adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed
m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per
assicurare ai consumatori finali un livello minimo e
uniforme di condizioni di accessibilita' ai beni e servizi
sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e'
improntata al principio di liberta' di accesso, di
organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze
imperative di interesse generale, costituzionalmente
rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che
possono giustificare l'introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo,
nel rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle
norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica
al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una
attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a
sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di
un'attivita' economica deve essere giustificato sulla base
dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente
rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
e' tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del
provvedimento, in merito al rispetto del principio di
proporzionalita' sui disegni di legge governativi e i
regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e
all'esercizio di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la
necessita' di alcuni requisiti per l'esercizio di attivita'
economiche, la loro comunicazione all'amministrazione
competente deve poter essere data sempre tramite
autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere
in un termine definito; restano salve le responsabilita'
per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio
dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro
competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e
6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del
presente articolo le professioni, il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi
finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).".
Per il testo dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante: "Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno":
"Art. 4 (Servizi finanziari).
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i
servizi bancari e nel settore del credito, i servizi
assicurativi e di riassicurazione, il servizio
pensionistico professionale o individuale, la negoziazione
dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e
quelli di consulenza nel settore degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano, in particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di
cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, alle attivita', ai servizi di
investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A
ed alla sezione B del medesimo Allegato.".



 
Art. 12-bis
Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni

1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalita' per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 13

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale»;
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio»;
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» e' sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.»;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 12, 13, primo comma;
42, terzo comma; 51, primo comma; 75-bis, primo comma; 86,
secondo comma; 99, primo comma; 107; 115, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza", come modificati
dalla presente legge:
"Art. 12.
(comma abrogato)
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885,
quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle
autorizzazioni di polizia e' sottoposto alla condizione che
il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in
calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del
proprio stato e domicilio. Di cio' il pubblico ufficiale
fara' attestazione."
"Art. 13.
Quando la legge non disponga altrimenti, le
autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni,
computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal
giorno del rilascio."
"Art. 42.
3. Il Questore ha facolta' di dare licenza per porto
d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facolta' di
concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia
diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale."
"Art. 51 .
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di
esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per
la vendita delle materie stesse hanno validita' di tre anni
dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide
esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o
temporanee.
E' consentita la rappresentanza.".
"Art. 75-bis:
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro,
attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione,
di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di
nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini
dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne
preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta,
attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro."
"Art. 86.
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore,
alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si
vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od
altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per
bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di
bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree
aperte al pubblico od in circoli privati."
"Art. 99.
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo
superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e'
revocata.
La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia
decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di
pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato
riaperto.
Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi,
salvo il caso di forza maggiore."
"Art. 107.
(abrogato)."
"Art. 115.
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su
pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto
e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di
esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza
darne comunicazione al Questore.
La comunicazione e' necessaria anche per l'esercizio
del mestiere di sensale o di intromettitore.
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa
indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per
conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A
esse si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza del questore abilita allo svolgimento delle
attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate
le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente
articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120
puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione
al committente della licenza e delle relative prescrizioni,
con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e
delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a
comunicare preventivamente all'ufficio competente al
rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti,
indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
alle persone con cui trattano compiuta informazione della
propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.".
Si riporta il testo degli articoli 121, 123, secondo
comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, recante: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", come
modificati dalla presente legge:
"Art. 121.
(abrogato)."
"Art. 123.
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con
carattere educativo, esclusa qualsiasi finalita' di lucro o
di speculazione, deve darne avviso all'autorita' locale di
pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello
fissato per la manifestazione."
"Art. 124.
E' richiesta la licenza dell'autorita' di pubblica
sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge (134), per i
piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche
temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o
all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di
giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili."
"Art. 159.
(abrogato)."
"Art. 173.
(abrogato)."
"Art. 184.
(abrogato).



 
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai principi della semplicita', della proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni,le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni.




Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedasi i riferimenti
normativi all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria":
"Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.".
Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo degli articoli 20 e 20-bis della
legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"Art. 20.
1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'
di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai
Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento,
entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la
semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire,
per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le
modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche
funzioni con particolare riguardo all'assetto delle
competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione
sullo stato di attuazione della semplificazione e del
riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa."
"Art. 20-bis.
1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che
prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito
amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le
sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si
applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.".
Per il testo dell'articolo 20-ter della citata legge n.
59 del 1997, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 3.
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 20 marzo
2005, n. 82:
"Decreto legislativo 20 marzo 2005, n. 82, recante:
Codice dell'amministrazione digitale".
Si riporta l'epigrafe del Regolamento 2008/765/CE:
"Regolamento del parlamento europeo e del CONSIGLIO che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93".
Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
"Art. 43. (Accertamenti d'ufficio)
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
puo' procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.".



 
Art. 15

Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal
lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;
b) al comma 3, le parole: «e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;
c) al comma 4, le parole: «puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» e' sostituita dalla seguente: «emerga»;
d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. (Estensione del divieto)
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data
presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in
lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza,
siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori
sono determinati con propri decreti dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale,
l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL
dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla
lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di
astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo
12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'
determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla
ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
persistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con
modalita' definite con Accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo
le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In
ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro
sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 e' disposta dalla Direzione territoriale del
lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora
nel corso della propria attivita' di vigilanza emerga
l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
5. I provvedimenti previsti dai presente articolo sono
definitivi".



 
Art. 16

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra
Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita' definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonche', con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 3 del presente articolo.
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola «INPS» e' sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»;
b) il terzo periodo e' soppresso;
c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».
6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».
6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: «relative» sono inserite le seguenti: «alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita',».
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»;
b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.».
9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione».
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali":
"Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' nominata, con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche
nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le
regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e
i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione
del sistema informativo dei servizi sociali a livello
locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e
19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione
del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.".
Si riporta il testo degli articoli 13 e 38 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. (Casellario dell'assistenza)
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le
informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei
dati e delle informazioni del Casellario avviene nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione
stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole: "il 1° luglio
di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del
relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno
successivo";
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni e integrazioni.";
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10-bis. Ai
fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al
precedente comma 8, che non comunicano integralmente
all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di
mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle
prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso."
"Art. 38. (Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del
diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
base di direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno
beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle
imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte» sono
sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via
telematica con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo
36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione
prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
del modello previsto per la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
fisiche non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' IVA.»;
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma
e' inserito il seguente: «La notifica della cartella puo'
essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo
149-bis del codice di procedura civile.».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o
della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi
dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile.
All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende
disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la
possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
per favorire la qualita' delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT),
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con
le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice
fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire
l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di
apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro,
relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate,
senza applicazione di interessi, a partire dal mese
successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non
superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
9.
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono
inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti
dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio
di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti
effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si
applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero
si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita' lavorativa.
13-bis. Nell' articolo 111 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento».
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'
articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente
articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per
cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all' articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
al citato comma 1-bis dell' articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono
altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco
degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita',
predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare,
entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio.
13-sexies. All' articolo 3-bis del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle societa' a prevalente partecipazione
pubblica.».
13-septies. All' articolo 2, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la
seguente:
«tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito».".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici":
"Art. 5. (Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei
pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
con cui viene rafforzato il sistema dei controlli
dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi
cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti
pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati
delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE,
attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti
erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l'attuazione di politiche
sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a
determinare le modalita' attuative di tale
riassegnazione.".
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali" (G. U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.).".
Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali":
"Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' nominata, con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche
nell' ambito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le
regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e
i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione
del sistema informativo dei servizi sociali a livello
locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e
19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione
del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.".
Si riporta il testo dell'articolo 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88, recante "Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro":
"Art. 56. (Istituzione di una Commissione parlamentare
di controllo)
1. Il controllo parlamentare sull'attivita' degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale e' esercitato da una Commissione parlamentare,
composta da nove senatori e nove deputati nominati in
rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi
parlamentari dai Presidenti delle due Camere.
2. La Commissione vigila:
a) sull'efficienza del servizio in relazione alle
esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e
sull'utilizzo dei fondi disponibili;
b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui
risultati di gestione in relazione alle esigenze
dell'utenza;
c) sull'operativita' delle leggi in materia
previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di
sviluppo dell'economia nazionale.
3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di
cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti
anche al fine di correlare l'attivita' gestionale degli
enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi
legislativi.
4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla
Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6
giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti
di previdenza.
5. La Commissione e' costituita entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.".
Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, lettera
h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia", come modificato dalla presente legge::
"Art. 7. (Semplificazione fiscale)
1. (Omissis).
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
da a) a g) (Omissis).
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle
risorse disponibili in base alla legislazione vigente,
apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di
cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le
Autorita' amministrative indipendenti per acquisire, in via
telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli
20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche
sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi
detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il
contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive
nonche' per accertare il diritto e la misura delle
prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al
reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che
rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La
mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita'
contabile;".
Si riporta il testo degli articoli 20 e 22 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali":
"Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresi' a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente."
"Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.".
Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 12, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 20. (Disposizioni in materia contributiva)
Da 1 a 11. Omissis.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza
sociale mette a disposizione dei Comuni modalita'
telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative
alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione
residente per irreperibilita', ai decessi e alle variazioni
di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due
giorni dalla data dell'evento.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica":
"Art. 4. (Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni)
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei
pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di
enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il
Ministero dell'economia e delle finanze promuove la
realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su
carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera
sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con propri
provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di
pagamento e le modalita' con cui i soggetti pubblici
distributori di carte elettroniche istituzionali possono
avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio,
selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del
livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da
parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto
distributore delle carte, che intendono offrire ai propri
utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nel 20 per cento delle commissioni di
interscambio conseguite dal gestore del servizio per
pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte
il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le modalita' di certificazione degli
avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio
e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte
elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e
lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con
la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4-bis. Per le amministrazioni di cui all' articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si
applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni
di cui all' articolo 383 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui
all' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31
dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze
fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni
centrali dello Stato sono imputate alla competenza del
bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine
di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali
dell'esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed
accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante
utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi,
sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli
di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne
viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui
si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati
nell'elenco previsto dall' articolo 26, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con
l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze
fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative
tra le dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e
gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle
competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le
procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi,
e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria
statale all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale
dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione
con le medesime modalita' dei titoli originari. Le
procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare di cui all' articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni
di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del
Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni
struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere
sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al
personale, entro i cui limiti le medesime strutture
periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione
viene successivamente definita, nel rispetto dei citati
limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi
sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva
integrativa.
4-septies. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica
di quanto previsto dall' articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze
accessorie spettanti al personale scolastico e' effettuato
mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2002 ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle
competenze fisse, fatta eccezione per il personale
supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui
competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all' articolo
2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci
delle scuole.
4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, all'inizio di ogni anno
viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una
dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti
concernenti le competenze accessorie dovute al personale di
cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni
programmano le conseguenti attivita'. La predetta dotazione
viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti
limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi
sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva
integrativa.
4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere
disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni
introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente
articolo.
4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da
4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all' articolo
55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la
dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate
le disposizioni di cui all' articolo 42.".
Si riporta il testo degli articoli 13 e 16 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia
di finanza pubblica", come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. (Norme di interpretazione autentica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2,
della L. 9 marzo 1989, n. 88 , si interpretano nel senso
che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
gia' conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le
fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di
carattere organizzativo e funzionale anche relative alla
tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da
parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del
recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non
oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n.
93 (28), si interpreta nel senso che la salvaguardia degli
effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti
adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9
dicembre 1987, n. 495 (29), resta delimitata a quelli
adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni."
"Art. 16. (Disposizioni varie in materia previdenziale)
Da 1 a 5. (Omissis).
6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle
prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del
termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla
domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli
atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del
procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti,
qualita' e stati soggettivi, gia' in possesso della
pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche
amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui
la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed
altri oneri accessori decorrono dalla data del suo
perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente
attraverso idonei strumenti di pubblicita' l'elenco
completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
della domanda.Le domande, gli atti e ogni altra
documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del
presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo
dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le
medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei
procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli
intermediari abilitati alla trasmissione della
documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti
di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto
quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal
citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di
documenti in originale resta in capo ai beneficiari della
prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.
L'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in
detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro
del maggior danno subito dal titolare della prestazione per
la diminuzione del valore del suo credito.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria", come
modificato dalla presente legge:
"Art.10. (Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in
materia di invalidita' civile e certificazione di
regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti
comunitari)
Da 1 a 5. Omissis.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da
parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti
introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
e disabilita', nonche' le sentenze ed ogni provvedimento
reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S.
La notifica va effettuata presso le sedi provinciali
dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al
presente comma l'I.N.P.S. con esclusione del giudizio di
cassazione, e' rappresentato e difeso direttamente da
propri dipendenti.



 
Art. 17

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di
documentazione amministrativa per gli immigrati

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale":
"Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di collocamento)
1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il
datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati
anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la
comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla
comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 .
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56 , l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346 . Il relativo decreto del Presidente della
Repubblica e' emanato, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994 , anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994 , capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.".
Si riporta il testo dell'articolo 5-bis e 24 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", come modificati dalla presente legge:
"Art. 5-bis. (Permesso di soggiorno)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b).
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d).
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo'
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."
"Art. 24. (Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalita' previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia
comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni
dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato
l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo
stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia
stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita'
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Si riporta il testo degli articoli 38 e 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286", come modificato dalla presente legge:
"Art. 38. (Accesso al lavoro stagionale).
1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con
riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di piu'
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro,
ha validita' da 20 giorni ad un massimo di nove mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di
soggiorno. Il nullaosta e' rilasciato dallo Sportello
unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro
stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di
ricevimento delle richieste di assunzione del datore di
lavoro, con le modalita' definite dagli articoli 30-bis e
31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la
richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel
rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo
unico.
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo
le modalita' di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico
procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per
via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel
termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilita' di
lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o,
comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione
a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e
30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della meta'.
1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal
Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta
di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni
senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo
Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura.
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri
che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno
precedente per lavoro stagionale hanno diritto di
precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito
delle medesime richieste cumulative, nonche' nelle
richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai
lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse
condizioni.
3. Per le attivita' stagionali, le richieste di
autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche
dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori
di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nella stazione,
nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere
unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed e' rilasciata a ciascuno di
essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a
richiesta di datori di lavoro diversi, purche' nell'ambito
del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del
trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo
straniero con quello previsto dai contratti collettivi
nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo
unico, eventualmente stipulate.
6.
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del permesso di
soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro
stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia
per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali
sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui
all'articolo 29, possono richiedere alla questura il
rilascio del permesso di soggiorno, osservate le
disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il
permesso di soggiorno e' rilasciato entro 20 giorni dalla
presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previste dal testo unico e dal presente
articolo."
"Art. 38-bis. (Permesso pluriennale per lavoro
stagionale).
1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
testo unico, puo' richiedere il rilascio del nullaosta al
lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo
Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo
articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui
all'articolo 38.
2. Il nullaosta triennale e' rilasciato con
l'indicazione del periodo di validita', secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro
stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresi', a
trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8
giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il
lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per
sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo
le disposizioni dell'articolo 35. La richiesta di
assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo'
essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal
datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al
lavoro stagionale.
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei
limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I
nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione
temporale annuale sono considerati in sede di
determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a
quello di rilascio.".
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Soggetti)
1. (Omissis).
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286", come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Rapporti con la pubblica amministrazione)
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli
stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.".



 
Art. 18

Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento
obbligatorio

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».
1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro».
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa »;
b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa procedente»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa ».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale", come modificato dalla presente
legge, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di collocamento)
1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il
datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati
anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la
comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla
comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 .
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56 , l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346 . Il relativo decreto del Presidente della
Repubblica e' emanato, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994 , anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994 , capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES", come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Esclusioni e discipline specifiche)
Da 1 a 2. (Omissis).
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al
centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333,
recante "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999,
n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili", come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Sospensione degli obblighi)
1. Ai fini della fruizione dell'istituto della
sospensione dagli obblighi di assunzione di cui
all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999,
il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione
al servizio provinciale per il collocamento mirato
competente sul territorio dove si trova la sede legale
dell'impresa ovvero al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate in
piu' province, corredata da documentazione idonea a
dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al
citato comma 5, allegando il relativo provvedimento
amministrativo che riconosce tale condizione. In caso di
unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova
la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica
e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi
provinciali per il collocamento competenti sui territori
dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa
procedente.
2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata
dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del
trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60
giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1
presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da
assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata
legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che
ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il
datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio
provinciale per il collocamento mirato competente sul
territorio dove si trova la sede legale dell'impresa ovvero
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini
della concessione della sospensione temporanea degli
obblighi. Il servizio ovvero il Ministero, valutata la
situazione dell'impresa, puo' concedere la sospensione con
provvedimento di autorizzazione per un periodo non
superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
4. La sospensione degli obblighi occupazionali
riconosciuta ai sensi del presente articolo puo' riguardare
anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della
legge n. 68 del 1999.".



 
Art. 19
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 39. (Adempimenti di natura formale nella gestione
dei rapporti di lavoro)
Da 1 a 6. (Omissis).
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che
determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali
o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 500
a 3000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di
omessa registrazione si riferisce alle scritture
complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione di infedele
registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di
cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente erogate. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la
sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione
per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e'
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a
600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente."



 
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e' verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita', gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.»;
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.»;
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»;
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui all'allegato XXII» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.»;
h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:
«Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso e' altresi' specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e puo' indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita' stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.».
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, dopo le parole: «In aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorita', con dolo o colpa grave,»;
b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:
«Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.».
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale":
"Art. 62-bis. (Banca dati nazionale dei contratti
pubblici)
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare
l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale
dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa
pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del
rispetto della legalita' e del corretto agire della
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei
contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, della quale fanno parte i dati previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto
legislativo, dal relativo regolamento attuativo.".
Si riporta il testo degli articoli 5, 6, comma 10, 7,
26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, comma 1, 128, 189,
comma 3, 201, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE", come modificati dalla presente
legge::
"Art. 5. (Regolamento e capitolati)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina
esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli
aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai
contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
o attuative di disposizioni rientranti ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province
autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al
regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e'
di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di
attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e
sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito
informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarita'
contributiva attestata dal documento unico, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure
incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad
attenuare i costi della qualificazione per le piccole e
medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le
modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei
contratti e cause che le determinano, nonche' modalita'
applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per
l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni
disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile
del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
il contratto di acconti in relazione allo stato di
avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza retributiva e contributiva
dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo
quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il
regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri,
tiene conto della specialita' delle condizioni per la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalita' dei propri contratti o di specifici contratti,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
parte delle stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali."
"Art. 6.(Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture)
Da 1 a 9. (Omissis).
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio."
"Art. 7.(Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture)
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo
26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati (36);
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati,
di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5
disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e
gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di
conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti,
nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte
da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali."
"Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a
questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i
servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture
disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i
servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila
euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta
dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di
requisiti di qualificazione dei progettisti e degli
esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei
servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla
direzione ed esecuzione del contratto.
2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si
applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis
del presente codice".
"Art. 27. (Principi relativi ai contratti esclusi)
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in
parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se
compatibile con l'oggetto del contratto.L'affidamento dei
contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai
concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto
dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.
2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le
relative condizioni di ammissibilita'. Se le
amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
applica l'articolo 118."
"Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di
forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per
i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2),
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle
indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati
da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e
per le concessioni di lavori pubblici."
"Art. 38. (Requisiti di ordine generale)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione
e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse
certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera
i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47,
comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini
del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario,
l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati
del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1,
del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza."
"Art. 39. (Requisiti di idoneita' professionale)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di
altro Stato membro residenti in Italia, possono essere
invitati a provare la loro iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare
la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti
pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti
pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti
pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale
e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non
figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria
responsabilita', che il certificato prodotto e' stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono
essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio paese d'origine il servizio in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi."
"Art. 40. (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici devono essere qualificati e improntare la loro
attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene
disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto
alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il
regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi'
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione
con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA
nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni,
le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa
richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti
accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui
alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di
lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso
l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui
all' articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99;
b) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra
i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da
parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle
stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a).
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale decadenza nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere.
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita'
all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le
relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia
dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarita' contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il
regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di
gestione ambientale.
e) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione, ferma restando
l'inderogabilita' dei minimi tariffari;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la
durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento; il
periodo di durata della validita' delle categorie generali
e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la
verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di
vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a
disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le
irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse
dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche' in caso
di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio
di proporzionalita' e nel rispetto del principio del
contraddittorio;
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino
alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei
confronti degli operatori economici che non rispondono a
richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita'
nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di
qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non
veritieri;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di
cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del
beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo
113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono
possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la
necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono
essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione
della documentazione e degli atti utilizzati per il
rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione
dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai
soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di
sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento,
si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano
tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso
termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare
all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del
possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche'
il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la
decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora
accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di
inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza
dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attivita'
di attestazione.
9-quater. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della
qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
in considerazione della rilevanza o della gravita' dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e'
cancellata e perde comunque efficacia."
"Art. 41. (Capacita' economica e finanziaria dei
fornitori e dei prestatori di servizi)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la
dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica
delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno
o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i
requisiti che devono essere posseduti dal concorrente,
nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti
in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del
bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, puo' provare la propria capacita'
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e'
presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente
aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione
probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma
1, lettere b) e c)."
"Art. 42. (Capacita' tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi)
1. Negli appalti di servizi e forniture la
dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo'
essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda
della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso
delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o
delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni
con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture
stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici,
facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da
consentire una loro precisa individuazione e
rintracciabilita', delle misure adottate dal fornitore o
dal prestatore del servizio per garantire la qualita',
nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o,
nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per
incarico della stazione appaltante, da un organismo
Ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il
concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno
scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del
concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per
il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente
nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle
misure di gestione ambientale che l'operatore potra'
applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero
medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
cui il prestatore di servizi disporra' per eseguire
l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il
concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni,
descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticita' sia certificata a richiesta della stazione
appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato
rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati
del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita' dei beni con riferimento a
determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o
nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e
requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere
l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque,
tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
e commerciali.
3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello
predisposto e pubblicato dall'Autorita' nel sito
informatico presso l'Osservatorio, previo parere del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai
prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto
rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto
previsto dall'articolo 6, comma 11.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente
articolo possono essere provati in sede di gara mediante
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato
in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei
principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la
stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i
requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita'
dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del
servizio sia assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti terzi."
"Art. 48. (Controlli sul possesso dei requisiti)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita'
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede
di controllo, verificano il possesso del requisito di
qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero
attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i contratti affidati a contraente generale;
per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova
non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta,
le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto
all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'articolo 6
comma 11. L'Autorita' dispone altresi' la sospensione da
uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento."
"Art. 128. (Programmazione dei lavori pubblici)
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al
presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico -
artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti."
"Art. 189. (Requisiti di ordine speciale)
Da 1 a 2. (Omissis).
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente
ai bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione, aggiudicate con procedura di gara. I
certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il
luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati
effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti
certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto
del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' ai
modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le
lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale
nonche' quelle eseguite mediante affidamento a soggetti
terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente
possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai
certificati, possono essere utilizzate ai fini della
qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie."
"Art. 201. (Qualificazione)
1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli
specifici requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad
integrazione di quelli generali definiti dal medesimo
regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori
di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle
attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti
specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori
indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione
che tengano conto delle specificita' dei settori nei quali
si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di
regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della
qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle
professionalita' utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei
requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione
delle imprese artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli
definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al
fine di consentire la partecipazione delle imprese
artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo
198, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria
di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale
che il valore degli interventi sui beni tutelati assume
nell'appalto complessivo.".
Si riporta il testo dell'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137":
"Art. 120. (Sponsorizzazione di beni culturali)
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni
contributo, anche in beni o servizi, erogato per la
progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla
tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale,
con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attivita' o il prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione
iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonche' di altri soggetti pubblici o
di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero
iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro
proprieta'. La verifica della compatibilita' di dette
iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente
codice.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine,
dell'attivita' o del prodotto all'iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di
sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi'
definite le modalita' di erogazione del contributo nonche'
le forme del controllo, da parte del soggetto erogante,
sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si
riferisce.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante
"Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo":
"Art. 2. (Potenziamento delle funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei)
Da 1 a 6. (Omissis).
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse
provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1,
gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su
due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta
giorni, contenente un elenco degli interventi da
realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima
stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di
presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le
correlate modalita' di valorizzazione del marchio o
dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.".
Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" (G. U. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.).
Si riporta il testo degli articoli 8, 73, comma 3, e 84
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE"", come modificati dalla presente legge:
"Art. 8. (Casellario informatico)
1. Il casellario informatico istituito ai sensi
dell'articolo 7, comma 10, del codice e' articolato in tre
sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori
economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai
lavori e' articolata in due subsezioni rispettivamente per
le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di
contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le
sezioni.
2. Nella subsezione del casellario relativa alle
imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono
inseriti i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di
matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) generalita', compreso il codice fiscale, dei
soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori
tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione
conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione
di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato
l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio
precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio
precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita,
con indicazione specifica del costo relativo a operai,
tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario,
laurea, laurea breve;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti
figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e,
suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a
cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per
attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente
la data dell'ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni
categoria nel quinquennio precedente l'ultima
qualificazione conseguita, risultanti dai certificati
rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in
locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente
all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla
retribuzione corrisposta ai dipendenti;
n) stato di liquidazione o cessazione di attivita';
o) procedure concorsuali pendenti;
p) episodi di grave negligenza o errore grave
nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle
norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da
rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b);
q) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38,
comma 1, lettera c), del codice;
r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
s) falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1,
lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione
nel casellario;
t) le sanzioni di cui all'articolo 74;
u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese
attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicita' di
incarico prevista dall'articolo 87, comma 3;
v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA,
nonche' l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi
a disposizione dell'impresa ausiliaria;
z) le certificazioni di qualita' aziendali rilasciate
dagli organismi di certificazione;
aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse;
bb) falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione
di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;
cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le
pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare
pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che,
anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono
dall'Autorita' ritenute utili ai fini della tenuta del
casellario, compresa la scadenza del certificato del
sistema di qualita' aziendale.
I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e
bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalita'
telematiche previste dall'Autorita'; i dati di cui alla
lettera bb) sono inseriti direttamente dall'Autorita' nei
casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79,
comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e dd)
sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di
segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono
inseriti direttamente dall'Autorita'; i dati di cui alla
lettera cc) sono inseriti dall'Autorita' a seguito di
segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre
inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma
7:
a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9,
del codice;
b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40,
comma 3, lettera b), del codice;
c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui
all'articolo 49, comma 2, del codice;
d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma 4,
da parte degli organismi di certificazione;
e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli
articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;
f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo
84;
g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86,
comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83,
comma 6;
h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle
imprese di cui al comma 6.
I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti
nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono
inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di trasmissione
delle dichiarazioni da parte dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla
lettera d) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito
di segnalazione da parte degli organismi di certificazione;
i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA;
i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla
competente struttura centrale del Ministero degli affari
esteri.
4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori
pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro,
nonche' per i fornitori di prodotti e per i prestatori di
servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle
imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici,
nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella
sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a
cura dell'Autorita', a seguito di segnalazioni da parte dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati
di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s),
z), aa), bb) e cc), nonche' i dati di cui al comma 3,
lettera c). Per i servizi e le forniture di importo
superiore a 150.000 euro sono altresi' inseriti, nelle
rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a).
Sono altresi' inserite tutte le altre notizie riguardanti i
predetti operatori economici che, anche indipendentemente
dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono
dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del
casellario.
5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a
comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di
ordine generale previsti dall'articolo 78.
6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la
presentazione del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il
recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul
comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta
secondo la scheda tipo definita dall'Autorita' e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione e' predisposta dal
responsabile del procedimento, eventualmente integrata con
ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante,
ed e' trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero
entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal
recesso dal contratto.
7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), la competente struttura centrale del Ministero degli
affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive
competenze individuate al comma 3, ultimo periodo,
inseriscono nel casellario informatico, secondo le
modalita' telematiche previste dall'Autorita':
a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40,
comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla
richiesta dell'esecutore;
b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2,
del codice, trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), entro trenta giorni
dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata
aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento
conclusivo della procedura;
c) le certificazioni per i lavori eseguiti all'estero,
di cui all'articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione
da parte della competente struttura centrale del Ministero
degli affari esteri della certificazione di cui
all'articolo 84, comma 3;
d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro
trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della
SOA;
e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle
imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi
previsto;
f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei
termini previsti dal codice;
g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d),
segnalate da parte degli organismi di certificazione nei
termini previsti dall'articolo 63, comma 4;
h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei
termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.
8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma
7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma
11, del codice. Inoltre, l'operatore economico puo'
produrre l'originale o copia autentica del documento
direttamente all'Autorita', che, previa verifica della sua
autenticita', ne dispone l'inserzione nel casellario.
9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti
relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di
decadenza previste dall'articolo 73 nei confronti delle
SOA.
10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i
dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura
dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione
degli operatori economici nei cui confronti sussistono
cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche'
delle SOA per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione
e di verifica e controllo.
11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel
casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della
normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono
provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b).
12. Per l'inserimento dei dati nel casellario,
l'Autorita' assicura, in relazione alle specifiche
caratteristiche e circostanze, la partecipazione al
procedimento secondo le disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni."
"Art. 73. (Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA
- Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione)
Da 1 a 2. Omissis.
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di
violazioni commesse, secondo valutazione da parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave, si applica la
sanzione della sospensione:
a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di
piu' violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di
cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in
caso di piu' violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova
violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per
violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
c) per un periodo fino ad un anno, in caso di piu'
violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui
al comma 2 dopo una precedente sanzione.
Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova
violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo
di sospensione da irrogare per la nuova violazione,
cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a
trecentosessanta giorni, nonche' nel caso di nuova
violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la
sospensione per un periodo complessivamente superiore a
centoventi giorni."
"Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all'estero)
1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede
legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla
copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori
eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta
dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o
del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del
medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori
eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i
tempi di esecuzione, indicazioni utili relative
all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche'
la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono
inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per
la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice,
del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori
eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il
Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di
competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione
da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane,
i subappaltatori, ai fini del conseguimento della
qualificazione, possono utilizzare il certificato
rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e,
qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il
certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana
ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da
una traduzione certificata conforme in lingua italiana
rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un
traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una
volta conseguita la certificazione, la trasmette alla
competente struttura centrale del Ministero degli affari
esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico
di cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite
dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non
disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di
esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere
a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta'
nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura
competente del Ministero degli affari esteri.".



 
Art. 21
Responsabilita' solidale negli appalti

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali ».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30", come modificato dalla presente legge:
"Art. 29. (Appalto)
1. Omissis.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in
giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il
committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire,
nella prima difesa, il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal
caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di
entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere
intentata nei confronti del committente imprenditore o
datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del
patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere
sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in
giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o
datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio
dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente
soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro
che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali."



 
Art. 22

Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti
di programma con le Societa' di gestione aeroportuali.

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;
b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse;
c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 41. (Misure per le opere di interesse strategico)
Da 1 a 3. (Omissis).
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti
destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi
di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE, sono
formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei
Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla
seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di
criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto
del predetto termine il Ministro proponente, sentito il
Segretario del CIPE, riferisce al Consiglio dei Ministri
per le conseguenti determinazioni.".
Si riporta l'epigrafe del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27:
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'" (G. U. 24 gennaio 2012,
n. 19, S.O.).
Si riporta il testo dell'articolo 11-novies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria":
"Art. 11-nonies. (Razionalizzazione e incremento
dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali)
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito dal
seguente:
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli
aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con i medesimi decreti viene altresi' fissata, per un
periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque
anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
diritti aeroportuali. La variazione e' determinata
prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al
gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale
investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti
realizzati con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore
aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
di recupero della produttivita' assegnato vengono
determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato
da societa' di revisione contabile, che consenta
l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza
afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non
regolamentati, quali lo svolgimento di attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture
aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di
tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del
margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione
allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di
attivita' non regolamentate";
b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento
dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o
partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto
a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei
diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico
inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente
ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica
anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi
di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
nonche' per la determinazione della tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117".
2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' abrogato.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 34-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
"Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini":
"Art. 17. (Enti pubblici: economie, controlli, Corte
dei conti)
Da 1 a 34. (Omissis).
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.".



 
Art. 23

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie
imprese

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.




Riferimenti normativi

Si riporta l'epigrafe del Titolo III-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale": Titolo III-bis L'autorizzazione integrata
ambientale".
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria":
"Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.".
Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3.
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281:
Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" (G. U. 30
agosto 1997, n. 202).
Per il testo degli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa", vedasi i riferimenti
normativi all'articolo 14.
Per il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 2.



 
Art. 24

Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: «titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»;
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola «richiesta» e' sostituita dalla seguente: «rilasciata»;
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: «e' rilasciata» a: «smaltimento alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» e' inserita la seguente «regionale»;
d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita' del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»;
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.»;
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.»;
f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore»;
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera p) le parole da: «per le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono soppresse;
h) all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente: «1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 17, sesto
periodo, 10, comma 1, 29-decies, comma 1, 109, comma 2 e 3,
194, comma 3, 216-bis, comma 7, 228, 242, comma 7, 268,
comma 1, 281, comma 5, e il testo dell'allegato VIII alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante "Norme in materia ambientale", come modificati
dalla presente legge:
"Art. 6. (Oggetto della disciplina).
(Omissis).
17. (Omissis). Resta ferma l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla stessa data, anche ai fini
delle eventuali relative proroghe;
(Omissis)."
"Art.10. (Norme per il coordinamento e la
semplificazione dei procedimenti).
1. (Omissis). Qualora si tratti di progetti rientranti
nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6,
l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere
rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui
all'articolo 20, l'autorita' competente valuti di non
assoggettare i progetti a VIA."
"Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale).
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto
previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico."
"Art. 109. (Immersione in mare di materiale derivante
da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi
e condotte).
(Omissis).
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei
materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata
dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre
1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e'
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in conformita' alle modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e
forestali, delle attivita' produttive previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto."
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1,
lettera b), e' soggetta ad autorizzazione regionale, con
esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non
comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente."
"Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere).
(Omissis).
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le imprese che effettuano il
trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono
iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata
per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non
e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie
di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. Le imprese
che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti,
fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni
spedizione una dichiarazione dell'autorita' del Paese di
destinazione dalla quale risulti che nella legislazione
nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di
quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi
incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas
serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di
destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti, dal
punto di vista ambientale, a quelle previste dalla
legislazione in materia di rifiuti del Paese di
provenienza."
"Art. 216-bis (Oli usati).
(Omissis).
7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in
conformita' a quanto disposto dal presente articolo. Nelle
more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo,
le autorita' competenti possono autorizzare, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, le operazioni di
rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato
A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n.
392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta
tabella in relazione al parametro PCB/PCT."
"Art. 228. (Pneumatici fuori uso).
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine
di garantire il perseguimento di finalita' di tutela
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel
termine di giorni centoventi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo
di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura
il contributo a carico degli utenti finali necessario,
anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al
comma 1.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa
associata, da parte dei produttori e importatori di
pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo
di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con
esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o
le loro eventuali forme associate determinano annualmente
l'ammontare del rispettivo contributo necessario per
l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi
di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di
ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del
contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle
informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E'
fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in
corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e
degli importatori di pneumatici o le rispettive forme
associate, del contributo richiesto per l'anno solare in
corso.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono
assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque
non superiore al doppio del contributo incassato per il
periodo considerato"
"Art. 242. (Procedure operative ed amministrative).
(Omissis).
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata
l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
regione per la corretta esecuzione ed il completamento
degli interventi medesimi."
"Art. 268. (Definizioni)
1. (omissis); p) autorita' competente per il controllo:
l'autorita' a cui la legge regionale attribuisce il compito
di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto
dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente
titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide,
salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a
questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione; l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle
Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione sono determinate e aggiornate
ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio,
le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di
versamento per la copertura delle spese relative ai
controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle
condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente
Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
off-shore; (omissis)."
"Art. 281. (Disposizioni transitorie e finali).
5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle
norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281."
"Allegato VIII alla parte seconda (Categorie di
attivita' industriali di cui all'articolo 6, comma 12).
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per
la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi
prodotti e processi non rientrano nel titolo III bis della
seconda parte del presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono
in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di
combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.
1.4-bis. Terminali di rigassificazione e altri impianti
localizzati in mare su piattaforme off-shore.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa colata
continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica
e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate
di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia),
con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al
giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al
giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e
alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una
capacita' di forno superiore a 4 m³ e con una densita' di
colata per forno superiore a 300 kg/ m³.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione
4 si intende per produzione la produzione su scala
industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze
o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre
sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,
carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato,
nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
di base fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o
biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di
esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e
l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre
1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di
rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti
negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva
75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10
tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del
Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21
giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita'
superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della
direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al
giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti
inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di
fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera
le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la
capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno
di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al
giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al
giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacita' di
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o
di suini con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici,
in particolare per apprettare, stampare, spalmare,
sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente
superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione.
6.8-bis. Cattura di flussi di CO 2 provenienti da
impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello
stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.



 
Art. 25
Misure di semplificazione per le imprese agricole

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. Le modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503,
"Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173":
"Art. 9. (Fascicolo aziendale).
1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di
cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n.
173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a
decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale,
modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati
aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna
azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui
all'articolo 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.".
Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38":
"Art. 13. (Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore
e del pescatore).
1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, e' integrato
con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003.
L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico,
attraverso procedure certificate del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), puo' essere effettuato dai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999,
nonche' dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo
aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle
informazioni ivi contenute, e' assicurata l'identificazione
del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica
amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici,
registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi
al soggetto che esercita attivita' agricola in attuazione
della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza con l'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23
febbraio 2002, n. 10, nonche' secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e
successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio
2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
di identificazione di ciascun soggetto che esercita
attivita' agricola anche ai sensi dell'articolo 18,
paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorita' competente ai sensi del
Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003,
assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione
dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999,
l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19,
comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalita' operative per la gestione e
l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della
Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro
aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.".
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59":
"Art. 3-bis. (Centri autorizzati di assistenza
agricola).
1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del
punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte
salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti
iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono,
con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di
assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad
effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di
specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i
relativi dati nel sistema informativo attraverso le
procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per
l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di
garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
in particolare, la responsabilita' della identificazione
del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN,
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio
dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non
costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
regioni, inoltre, possono incaricare i Centri
dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute
nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a
conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni
presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio
decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure
e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal
comma 2.".
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5-quinquies,
del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli
organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare
andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Attuazione della politica agricola comune).
(Omissis).
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai
produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico
disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi
contributi comunitari anche per gli anni successivi a
quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato
nessuno degli elementi delle domande previsti dalla
normativa comunitaria. Gli organismi pagatori, al fine
della compiuta attuazione del presente comma, predispongono
e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche
informatiche, e le circolari applicative correlate."



 
Art. 26
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuita' del bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;
b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, lettera
c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante
"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57",
come modificati dalla presente legge:
"Art. 2. (Definizione di bosco e di arboricoltura da
legno).
3. (Omissis).
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione
inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la
continuita' del bosco non identificabili come pascoli,
prati e pascoli arborati;".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante
"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Definizione di bosco e di arboricoltura da
legno).
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di
cui al comma 2 e ove non diversamente gia' definito dalle
regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita'
di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le
formazioni forestali di origine artificiale realizzate su
terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro
ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo
rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di
interesse storico coinvolti da processi di forestazione,
naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini
produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su
cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a
2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20
metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con
misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E'
fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla
legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a
bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le
finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita'
dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico,
conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio
e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e tutte le
altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri
che interrompono la continuita' del bosco non
identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o
come tartufaie coltivate."



 
Art. 27
Esercizio dell'attivita' di vendita diretta

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Esercizio dell'attivita' di vendita).
(Omissis).
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo
ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di
altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano
la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di
inizio attivita'.".



 
Art. 28

Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al
deposito temporaneo

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera
bb) e dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 183. (Definizioni).
1. (Omissis).; bb) "deposito temporaneo": il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita'
giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni: (Omissis);"
"Art. 193. (Trasporto dei rifiuti).
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare
almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal
trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i
rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro
effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e
etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le
imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i
comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in
regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo
188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti
non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore
degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,
comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento
chilogrammi o cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei
contenuti del formulario di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere
numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati
sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), il formulario di identificazione e' validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo
alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per
le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda
SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di
identificazione. La movimentazione dei rifiuti
esclusivamente all'interno di aree private non e'
considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilita' giuridica della
cooperativa agricola di cui e' socio, qualora sia
finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v),
purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e
non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le
attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le
soste tecniche all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per
forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a
decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette
attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto
del predetto termine per caso fortuito o per forza
maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della
medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare,
senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto
termine, il comune e la provincia territorialmente
competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione. Ferme restando le competenze degli organi di
controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza
indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e
effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del
termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il
periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita'
per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo
superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha
avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del
presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a
conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei
rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla
movimentazione dei rifiuti e il formulario di
identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 giugno 2009.".



 
Art. 29
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessita', ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 e comma 3,
del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
"Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa":
"Art. 2. (Interventi urgenti nel settore bieticolo -
saccarifero).
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore
bieticolo - saccarifero e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale
composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio
dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero
delle politiche agricole e forestali, preposto ad un
Ufficio dirigenziale generale."
2. (Omissis).
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
di riconversione per ciascuno degli impianti industriali
ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di
riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia
dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento,
sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo
agroalimentare s.p.a. (ISA).".
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge
29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale":
"Art. 20. (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo).
1. In considerazione delle particolari ragioni di
urgenza connesse con la contingente situazione economico
finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere
la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la
messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati gli
investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi
quelli di pubblica utilita', con particolare riferimento
agli interventi programmati nell'ambito del Quadro
Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti
prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonche'
per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi
sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello
internazionale. Il decreto di cui al presente comma e'
emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo
economico quando riguardi interventi programmati nei
settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto
riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede
con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero
dei Presidenti delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri. Per gli interventi di competenza
regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la
competente struttura regionale. Le strutture di cui al
presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo
riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini
dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a
carico del bilancio dello Stato.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24
dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato";
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,".



 
Art. 30

Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di
ricerca industriale

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonche' sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»;
2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissione alle agevolazioni e' comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piu' imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e' anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 2, 3, comma 1,
lettera a), numero 2), 4, 6, comma 2 e comma 4, 7 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante
"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori", come modificati dalla presente legge:
"Art. 2. (Soggetti ammissibili).
1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al
presente titolo:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui
all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i centri di ricerca con personalita' giuridica
autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) societa', consorzi e societa' consortili comunque
costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree
depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle
lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri
soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI,
societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti
con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2
della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi
di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
e) societa' di recente costituzione ovvero da
costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca, per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, con la
partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il
relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale di
ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche'
dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli
enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura
autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il
mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le
questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e
che definiscano le limitazioni volte a prevenire i
conflitti di interesse con le societa' costituite o da
costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti
con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2
della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari
chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
f) universita', enti di ricerca, anche a carattere
regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed
e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e per attivita',
proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione
tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1.
f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
legge regionale.
2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e
3, nonche' comma 1, lettera d), n. 2, anche congiuntamente
con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di
progetti relativi ad attivita' svolte nelle aree depresse
del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti
industriali non puo' essere inferiore al 30 per cento
dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad
attivita' svolte nelle restanti aree del paese la predetta
percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli
interventi di cui al presente titolo esclusivamente se
hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.
3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti
istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per
ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di
loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione
organizzativa e' incentivato secondo modalita' e criteri
fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto
capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei
rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni,
anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei
requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in
nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti
partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le
eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese
ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le
erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare
esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche'
delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
del programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei
progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel
limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano
il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica
organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in
termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al
limite del venti per cento del valore del progetto, in fase
di valutazione preventiva degli stessi ai fini
dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri
soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter
surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per
motivazioni di carattere economico-finanziario senza
alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo
il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il
comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo'
valutare la rimodulazione del progetto medesimo per
variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del
venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in
caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o
economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di
elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non
rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca provvede direttamente, acquisito il parere
dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel
caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti
capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai
partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni
dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della
rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere
economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti
ammissibili i soggetti individuati come tali dai
regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte
nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di
spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono
automaticamente recepite in ambito nazionale.
"Art. 3. (Attivita' finanziabili).
1. (Omissis). 2) le attivita' svolte nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali,
sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati, nonche' sulla base di
progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di
bandi internazionali di ricerca industriale; (Omissis)."
"Art. 4. (Strumenti).
1. Sono strumenti di intervento:
a) i contributi a fondo perduto;
b) il credito agevolato;
c) i contributi in conto interessi;
d) i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di cui
al comma 2;
e) la prestazione di garanzie;
f) gli atti di cui all'articolo 2, commi da 203 a 207,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformita' alle
delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE);
g) il bonus fiscale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1
e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. I crediti di cui all'articolo 5 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per le
attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
numero 1), anche con riferimento agli utili e alle
plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste e
alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi,
in conformita' ad apposite modifiche e integrazioni del
decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, nonche'
nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
3. Per gli interventi di finanziamento previsti dal
presente titolo ed erogati dal MURST non sono richieste
garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai
sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio
generale che prevale su ogni titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per
spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti
diritti di prelazione spettanti a terzi."
"Art. 6. (Modalita' di attuazione).
2. Con decreti di natura non regolamentare emanati dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in
conformita' alle procedure automatiche, valutative e
negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, sono definite le spese ammissibili ivi comprese, con
riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per
la disseminazione dei risultati ottenuti e per il
coordinamento generale del progetto, le caratteristiche
specifiche delle attivita' e degli strumenti di cui agli
articoli 3 e 4, le modalita' e i tempi di attivazione, le
misure delle agevolazioni, le modalita' della loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle
procedure e delle singole fasi, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente, delle norme sulla
semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma
digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per
attivita' di non rilevante entita'.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli
interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli
strumenti di cui all'articolo 4. Una quota non inferiore al
15 per cento delle disponibilita' complessive del Fondo
agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali."
"Art. 7. (Servizi e consulenza).
1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 5, ai sensi della normativa vigente per gli
appalti di servizi, puo' avvalersi, per gli adempimenti
tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla
concessione delle agevolazioni, nonche' per le attivita' di
monitoraggio, di banche, societa' finanziarie, altri
soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di
risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici
adeguati, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche', per la
valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti
o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2,
di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo
accertamento di requisiti di onorabilita', qualificazione
scientifica e esperienza professionale nella ricerca
industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 5, puo' avvalersi dei predetti esperti per le
attivita' di valutazione di cui all'articolo 8.
2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel
quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato,
ammette agli interventi di sostegno di cui al presente
titolo la richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2
previo parere, sulla validita' tecnico-scientifica, sulle
ricadute economico-finanziarie, sugli strumenti e sulle
misure dell'agevolazione, di un apposito comitato. Il
comitato e' costituito da un presidente e da dieci esperti,
scelti tra personalita' di alta qualificazione o di
comprovata competenza professionale in materia di
applicazione della ricerca industriale. I componenti sono
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanita', dell'ambiente e delle politiche agricole designano
ciascuno un proprio rappresentante.
3. I componenti il comitato durano in carica quattro
anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalita' di
funzionamento nonche', sentito il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il compenso dei
componenti, a carico del Fondo di cui all'articolo 5, sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, articolando i
lavori del comitato in ordine all'attivita' relativa
rispettivamente al territorio nazionale e alle aree
depresse del paese. Il predetto decreto determina altresi'
i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di
esami di progetti e domande, sulla base degli interessi
diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e
delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice
di procedura civile.
4. Il MURST riunisce, con cadenza almeno trimestrale,
il comitato di cui al comma 2, i rappresentanti delle
organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori
industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative al fine di evidenziare
elementi utili per il monitoraggio e per la definizione
degli indirizzi in ordine agli interventi.
4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti
tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di
cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono
richiesti per i progetti gia' selezionati nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al
finanziamento fino alla concorrenza delle risorse
disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni
ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei
progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del
presente decreto legislativo e di snellire le procedure di
controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle
forme associate di cui all'articolo 4, possono, in
alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio
carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di
affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare
rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita'
svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione
di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita
dichiarazione di responsabilita' da soggetti iscritti nel
registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate
verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di
progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di
progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti
requisiti economico-finanziari da parte delle imprese
proponenti, l'ammissione alle agevolazioni e' comunque
possibile sulla base della produzione di una polizza di
garanzia a copertura dell'intero ammontare
dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piu'
imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto
ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro
soggetto partecipante alla compagine in possesso dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della
rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo
sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la
relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle
principali caratteristiche del progetto, con specifici
approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello
stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente
e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli
incentivi e' anche subordinata al positivo esito di
sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto
adempimento puo' avvenire nella fase successiva
all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della
procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano
coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali
verifiche successive assume natura di condizione risolutiva
del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero
del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di
attuazione degli interventi previsti nel presente
articolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE":
"Art. 1.
1. (Omissis).
g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro
nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di
revisione legale, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma
1;".



 
Art. 31
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma e' sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario":
"Art. 21. (Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca).
(Omissis).
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i
compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito dei fondi
riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di
ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per
cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i
componenti del CNGR determina le indennita' spettanti ai
suoi componenti.".
Il testo dell'articolo 2, comma 313, 314 e 315, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), abrogati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario", come modificato dalla presente legge:
"Art. 20. (Valutazione tra pari per la selezione dei
progetti di ricerca).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il
Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede, a
valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, per un periodo
sperimentale di tre anni ad applicare il principio della
tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati
composti per almeno un terzo da studiosi operanti
all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di
ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui
all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ferma restando la possibilita' di una disciplina
particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297. Una percentuale del dieci per cento
del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata a interventi
in favore di ricercatori di eta' inferiore a 40 anni,
secondo procedure stabilite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2007)":
"Art.1.
(Omissis).
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.".
Riferimenti normativi: (Art.31-bis)
Si riporta l'epigrafe della legge 3 luglio 1998, n.
210:
Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio
1998, n. 155.
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile":
"Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie).
1. Al fine di finanziare gli interventi di
ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche'
un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del
2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il
vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42":
"Art. 4. (Fondo per lo sviluppo e la coesione).
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito denominato: "Fondo".
Il Fondo e' finalizzato a dare unita' programmatica e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.".



 
Art. 31-bis

Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science
Institute - GSSI

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresi' attivita' di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' composto da cinque esperti di elevata professionalita'. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attivita' della scuola e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola puo' assumere carattere di stabilita' a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 32

Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
spesa e di controllo nel settore della ricerca.

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita', prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo' essere definita la priorita' degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
«872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali». Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese;
b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 870, 872 e
873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come
modificati dalla presente legge:
" 870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
872. In coerenza con gli indirizzi del Programma
nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870
tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione
dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli
presentati da piccole e medie imprese.
873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce
i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del fondo cui al comma 870 per la concessione delle
agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine
di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli
interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedasi i Riferimenti normativi
all'articolo 3.



 
Art. 33

Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e
semplificazioni per la ricerca.

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale e non puo' eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"Art. 23-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' tra
pubblico e privato)
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli
incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono
collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative, in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale,
i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
aspettativa comporta il mantenimento della qualifica
posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo'
superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
e imprese private che, per la loro natura o la loro
attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' e le procedure attuative del presente articolo.".



 
Art. 34

Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli
edifici.

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 22 gennaio 2008, n. 37,
recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici":
"Art. 3. (Imprese abilitate)
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito
registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate
all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante
ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto
formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui
all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge
tale funzione per una sola impresa e la qualifica e'
incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita'
relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la
dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera
e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano,
altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali
di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da
realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di
cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione
all'albo delle imprese artigiane per la verifica del
possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e
il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le
altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma
3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio
del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di
uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie
strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori
per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti
all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali
sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo
i modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11
giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o
dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.".



 
Art. 35

Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e
conferimento di funzioni ai magistrati ordinari.

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile e' abrogato.
2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.»;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o del revisore»;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.».
2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: «Art. 195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2397 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2397. (Composizione del collegio)
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati
due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.".
Si riporta il testo dell'articolo 2477 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art.2477. (Sindaco e revisione legale dei conti)
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le
competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
conti, la nomina di un organo di controllo o di un
revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo
di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a
quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
altresi' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei
limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le societa' per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, dell'organo di controllo o
del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina
provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi)
(Omissis).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 192, 194 e 195, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento
giudiziario", come modificati dalla presente legge:
"Art. 192. (Assegnazione delle sedi per tramutamento)
L'assegnazione delle sedi per tramutamento e' disposta
secondo le norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie e' annunciata nel
Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita' di
servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette
per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e
possono essere presentate in qualunque momento,
indipendentemente dall'attualita' della vacanza o
dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.
All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base
alle domande. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal
Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed
all'anzianita'.
Sono titoli di preferenza, a parita' delle altre
condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio
dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa,
salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole
del consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza e' stata annunciata nel Bollettino
Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante
debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano
presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla
pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
tiene conto della domanda."
"Art. 194. (Tramutamenti successivi)
Il magistrato destinato, per trasferimento o per
conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non
puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre
funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto
effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi
motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di
famiglia."
"Art. 195. (Disposizioni speciali)
Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si
applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione,
al presidente del tribunale superiore delle acque
pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte
di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di
cassazione, agli avvocati generali della corte di
cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di
corte di appello.".



 
Art. 36
Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
Art.2751-bis. (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane)
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario
che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei
prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e
dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici.".



 
Art. 37

Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al
registro delle imprese

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente:
«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale", convertito, con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese)
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: "La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.";
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono
sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono
sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "un ottavo",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo".
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in
attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e
2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario
debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne
l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via
telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", sono sostituiti dai
seguenti:
"4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e'
inserito il seguente: "Articolo 2215-bis. - (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e
gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.".
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal
comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel" sono sostituite
dalle seguenti: "del deposito di cui al";
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo, le parole: "e l'iscrizione sono
effettuati" sono sostituite dalle seguenti: "e'
effettuato";
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale".
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del
codice civile, le parole: "Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle
seguenti: "registro delle imprese".
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri"
sono sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il quarto"
sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto".
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del
codice civile, le parole: "devono essere depositati" sono
sostituite dalle seguenti: "deve essere depositata" e le
parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: "libro dei soci"
sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.".
Si riporta il testo dell'articolo 2630 del codice
civile:
"Art. 2630. (Omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni e depositi)
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese,
ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
nella rete telematica le informazioni prescritte
dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103
euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il
deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla
scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un
terzo.".



 
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 101, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE", come modificati dalla presente legge:
"Art.101. (Requisiti richiesti per l'ottenimento
dell'autorizzazione)
1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve
soddisfare le condizioni seguenti:
a) disporre di locali, di installazioni e di
attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona
conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
b) disporre di adeguato personale nonche' di una
persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in
farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia
farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia
riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o
comunque connessi al commercio di medicinali non conforme
alle disposizioni del presente decreto, ne' condanne penali
definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto
a norma dell'articolo 104.
2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del
comma 1 e di cui al comma 2-bis deve svolgere la propria
attivita' a carattere continuativo nella sede indicata
nell'autorizzazione con un orario compatibile con le
necessita' derivanti dalle dimensioni dell'attivita' di
distribuzione espletata. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della
salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i
depositi che trattano esclusivamente gas medicinali,
deroghe al disposto di cui al primo periodo.
2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le
funzioni di persona responsabile di depositi che trattano
esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal
soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una
laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale
in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale
in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
seguito specificate, a condizione che siano stati superati
gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione
farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in
biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria
industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze
e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non
continuativi, successivamente all'entrata in vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di
direttore tecnico di magazzino di distribuzione
all'ingrosso o di deposito di gas medicinali.
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni
regolarmente in atto alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, anche in mancanza dei requisiti
previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).
3. La responsabilita' di piu' magazzini appartenenti
allo stesso titolare puo' essere affidata a una stessa
persona, purche' l'attivita' da questa svolta in ciascun
magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2."
Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509:
Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei.".
Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica 22 ottobre
2004, n. 270:
Decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.".
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538:
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, recante
"Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la
distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.".



 
Art. 39

Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) e' abrogata.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lett. c),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante "Disposizioni
in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Responsabile tecnico)

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti
personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro
della Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non
appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante
la condizione di reciprocita';
b) non avere riportato condanne definitive per reati
commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione,
modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui
all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena
detentiva;
c) (abrogata).
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere
almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione,
alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco
degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per
almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno
qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio
a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita'
diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente
comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito
corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito
da almeno un anno di esercizio dell'attivita' di
autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze
di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi
cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente
all'attivita', un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o un diploma di laurea.
3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi
di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri
di uniformita' a livello nazionale e sono definiti dalle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.".



 
Art. 40

Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva
per le imprese di panificazione di natura produttiva.

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' soppresso.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 3
agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di
autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche'
modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142", come modificato
dalla presente legge:
"Art.11. (Funzionamento dei consigli e delle giunte
comunali e provinciali)

(Omissis).
13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611.
(Omissis). ".



 
Art. 41

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
e bevande.

1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.




Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, vedasi i riferimenti normativi all'articolo
2.

Si riporta il testo dell'articolo 71, comma 6, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante:
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno.":
"Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle
attivita' commerciali)
(Omissis). In vigore dal 8 maggio 2010
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di
commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande,
anche se effettuate nei confronti di una cerchia
determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due
anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare
o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita
o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o
in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore
in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,
purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti.".



 
Art. 42

Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli
interventi conservativi sui beni culturali.

1. All'articolo 31 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 31, 35 e 37 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", come modificati dalla
presente legge:
"Art. 31. (Interventi conservativi volontari)
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su
beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi
dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si
pronuncia, a richiesta dell'interessato,
sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali
previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente
il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste
dalla legge.
2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai
contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e'
disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare
delle risorse disponibili, determinate annualmente con
decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze ."
"Art. 35.(Intervento finanziario del Ministero)
1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa
sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene
culturale per l'esecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore
alla meta' della stessa. Se gli interventi sono di
particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento
pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al
suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali."
"Art. 37.(Contributo in conto interessi)
1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto
interessi sui mutui o altre forme di finanziamento
accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la
realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico".



 
Art. 43

Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico.

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 12
novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012).":
"Art. 6. (Disposizioni in materia di dismissioni dei
beni immobili pubblici)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello
Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi
gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da
predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi
inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o piu' fondi comuni di
investimento immobiliare, ovvero ad una o piu' societa',
anche di nuova costituzione. I predetti beni sono
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Il primo decreto di individuazione e' emanato
entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni
immobili di proprieta' dello Stato e una quota non
inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e
delle caserme assegnate in uso alle Forze armate
dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del
risparmio o delle societa', nonche' per il collocamento
delle quote del fondo o delle azioni delle societa' e i
limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte
del predetto fondo e delle societa'. Ai fini
dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.
2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni
delle societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le
modalita' previste dai suddetti decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento
mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' accettare come
corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di
Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei
decreti ministeriali di cui al comma 1.
3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al
comma 2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico.
Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto
esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al
comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi
all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo
le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro, di titoli di Stato da parte
della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza.
L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di
Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di
gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette
all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, ne'
ad ogni altro tributo o diritto di terzi.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applica, in
quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per
le societa' di investimento immobiliare quotate di cui
all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili
ai fondi comuni di investimento ed alle societa' di cui al
comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. La
valutazione dei beni conferiti o trasferiti e' effettuata a
titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa con
l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di
proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti.
5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono
la misura degli eventuali canoni di locazione delle
pubbliche amministrazioni sulla base della valutazione
tecnica effettuata dall'Agenzia del demanio. Indicano
inoltre la misura del contributo a carico delle
amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori
superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione
di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
6. Relativamente alle societa' partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali
maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui
rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di
utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o
la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale,
possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per
aumenti di capitale di societa' partecipate, anche
indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la
sottoscrizione di capitale di societa' di nuova
costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono
riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per essere versate ad apposita contabilita'
speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma
si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della
presente legge.
7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze
possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprieta'
degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre
pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili di
proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della predetta societa'
di gestione del risparmio possono essere trasferite,
mediante decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con
apposita convenzione la stessa societa' di gestione del
risparmio puo' avvalersi in via transitoria del personale
dell'Agenzia del demanio".
8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure
di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato
all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di
razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato
ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, commi 1311 e
1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuata
mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze,
anche in deroga al parere della Commissione immobili del
Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al
presente comma puo' essere effettuata anche avvalendosi di
soggetti competenti nel luogo dove e' ubicato l'immobile
oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono
assoggettati al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti.
9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di
dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione
del debito pubblico.".
Si riporta il testo dell'articolo 66 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n.1 recante "Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.":
"Art. 66. (Dismissione di terreni demaniali agricoli e
a vocazione agricola)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di
natura non regolamentare da adottare d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base
dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonche' su
segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni
agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non
ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta'
degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura
dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza
pubblicazione del bando per gli immobili di valore
inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per
quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al
patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di
individuazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni
da porre a base delle procedure di vendita di cui al
presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli
medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo
sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del
presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto
delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo
4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al
comma 1, al fine di favorire lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto
il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli,
cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la
proprieta' dei terreni alienati ai sensi del presente
articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del
demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita
da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su
richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le
finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, i beni di
loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e compresi
quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire
all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere.
L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali
gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al
netto dei costi sostenuti e documentati.
8 Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo
non puo' essere attribuita una destinazione urbanistica
diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni
dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici
registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione
di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti
dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono
destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti
territoriali destinano le predette risorse alla riduzione
del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte
eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e
successive modificazioni e' abrogato.".
Si riporta il testo dell'articolo 27 decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.":
"Art. 27. (Dismissioni immobili)
1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 e' inserito il seguente articolo:
"Art.33-bis.
Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili
pubblici
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e
alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di
proprieta' dei Comuni, Province, Citta' metropolitane,
Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonche'
dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche
demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente
decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di societa',
consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle
iniziative di cui al presente articolo e' promosso
dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di
cui al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi
immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione
di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da
parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia
del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei
servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i
criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la
procedura di individuazione degli immobili di cui al
presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro
60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte
positive costituiscono intesa preventiva all'avvio delle
iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini
anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo
prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti
apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non
vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita'
di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di
evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle
attivita' relative all'attuazione del presente articolo,
puo' avvalersi di soggetti specializzati nel settore,
individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di
altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma dovra' avvenire nel limite delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate
in forma societaria sono soggette al controllo della Corte
dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti
sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a
pena di nullita' i diritti e i doveri delle parti, anche
per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere,
inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri di
eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo
l'attribuzione delle spese sostenute, in quota
proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle
iniziative concordate ai sensi del presente articolo non
modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si
applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in
forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si applica
la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le
disposizioni generali sui fondi comuni di investimento
immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del
presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di
cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o
Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di
essi, con delibera dell'organo di Governo individua,
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici,
i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono
inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
fatto salvo il rispetto delle tutele di natura
storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni,
decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte
dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa
definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di
approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli
immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, disciplinano
l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure
semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni,
nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
copianificazione per l'eventuale verifica di conformita'
agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di
concludere il procedimento entro il termine perentorio di
90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti
urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino
nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3
della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
soggette a valutazione ambientale strategica"."
2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3-ter
Processo di valorizzazione degli immobili pubblici
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane,
Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini
dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai
principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante
intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro,
l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di
perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza
e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione
del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione
finanziaria, nonche' per promuovere iniziative volte allo
sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire
la stabilita' del Paese, il Presidente della Giunta
regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni
interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di
uno o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di
"programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il
riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di
proprieta' della Regione stessa, della Provincia e dei
comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale,
proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di
valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di
valorizzazione territoriale non coinvolgano piu' Enti
territoriali, il potere d'impulso puo' essere assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali
programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad
immobili di proprieta' dello Stato o in uso alle
Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso
e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del
presente decreto, dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalita' di
attuazione e i reciproci impegni con il Ministero
utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118
della Costituzione, nonche' di leale collaborazione tra le
istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al
comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni
statali competenti, con particolare riguardo alle tutele
differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione dei
processi di valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente
articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del
demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti
locali interessati possono individuare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni,
gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a
quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di
sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una
struttura unica di attuazione del programma, anche nelle
forme di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale
sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi
certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti,
nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al
presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei
predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
territoriale e con la programmazione economica che possa
costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di
riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per
incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di
quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi
unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dal
presente articolo, i beni gia' inseriti in programmi di
valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al
comma 5-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia'
avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente articolo, risultano sottoscritti
accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i
soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per
l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti
territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi
di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della
Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto,
promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale
di regolamentazione della volonta' dei soggetti
esponenziali del territorio di procedere alla variazione di
detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano
tutti i soggetti, anche in qualita' di mandatari da parte
degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione
del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al
comma 6, puo' essere attribuita agli enti locali
interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e
il 15% del ricavato della vendita degli immobili
valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi
a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in
parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo
di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una
loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o
locazione onerosa, all'Amministrazione comunale e'
riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore
al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle
relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere
necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il
concessionario o il locatario corrisponde all'atto del
rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi e'
definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla
complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
procedimento e tali importi sono finalizzati
all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi
sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento
dell'alienazione degli immobili valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine
perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione.
Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori
modalita' di conclusione del predetto accordo di programma,
anche ai fini della celere approvazione della variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi
effetti, della riduzione dei termini e delle
semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si
impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure,
delle modalita' di superamento delle criticita', anche
tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri
sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita' di definizione
del procedimento utile a garantire il rispetto del termine
di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente
della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni,
acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al
programma unitario di valorizzazione territoriale. Il
programma unitario di valorizzazione territoriale,
integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte
di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato
nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di
programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte
dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le
condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma 2
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province e
i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per
l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma
2, possono concludere uno o piu' accordi di cooperazione
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai
sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
formazione del programma unitario di valorizzazione
territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la
trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la
sostenibilita' economica-finanziaria e attuativa del
programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla
valutazione delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si
esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6,
unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i termini stabiliti
nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' avocare a se' la determinazione,
assegnando alle proprie strutture centrali un termine non
superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per
l'attuazione del programma unitario di valorizzazione
territoriale. Analoga facolta' e' riservata al Ministro per
l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i
profili di sua competenza.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e
33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e
delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilita'
e delle azioni di supporto dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche
in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni,
puo' provvedere a valere sui propri utili di gestione
ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire
all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e
la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del
comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al
Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa
con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della Provincia, nonche' con gli Organi di governo dei
comuni provvede alla individuazione delle ipotesi di
destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in
coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere
oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della Provincia promuove un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della
relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo
di programma possono essere applicate le procedure di cui
al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il
riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea
alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito, previa
intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per
quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della
concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis.
L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie
esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e delle relative leggi regionali e possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri di
urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune,
per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10
per cento del canone relativo. Il concessionario, ove
richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei
luoghi al termine del periodo di concessione o di
locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la
concessione dell'immobile possono essere concordati con
l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere
di riqualificazione degli immobili per consentire parziali
usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il
rilascio delle licenze di esercizio delle attivita'
previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni
amministrative."
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo le parole "a vocazione agricola" sono
inserite le seguenti parole "e agricoli, anche su
segnalazione dei soggetti interessati,".
3-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo le parole "terreni alienati" sono
inserite le seguenti "ai sensi del presente articolo".
3-ter. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e' aggiunto il seguente periodo: "Il prezzo
dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di
cui al presente comma e' determinato sulla base di valori
agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.".
3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, dopo le parole "i comuni" sono
aggiunte le seguenti ", anche su richiesta dei soggetti
interessati".
3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, le parole "aventi destinazione
agricola" sono sostituite dalle seguenti: "a vocazione
agricola e agricoli".
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, le parole "c) stipula i contratti di
locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno,
quelli in scadenza sottoscritti dalle predette
amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili
locati alle amministrazioni interessate che, per il loro
uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione." sono
sostituite dalle seguenti: "c) rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza,
ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette
amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate."
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole "1° gennaio 2012" sono
soppresse e sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2013";
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "limiti
stabiliti dalla normativa vigente," sono inserite le
seguenti "dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi
interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la
copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6
a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi.";
c) al comma 8, dopo le parole "manutenzione ordinaria e
straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e sono
inserite le seguenti parole "puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi".
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole "nonche' agli alloggi di cui al comma 442" sono
soppresse.
7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15
dicembre 1990, n. 396, le parole "nonche' definire
organicamente il piano di localizzazione delle sedi del
Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli
uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma
di riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 27
aprile 2006, n. 204, e' soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole "In sede di
prima applicazione del presente decreto"; le parole
"entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti parole: "presentazione della domanda di
trasferimento".
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli
istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il
Ministero della giustizia puo' individuare beni immobili
statali, comunque in uso all'Amministrazione della
giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in
favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta,
anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare
e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in
cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari
siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo
non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni
Pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure
di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio,
anche in deroga alle norme in materia di contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico - contabile.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero
della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione
penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui
territorio devono insistere gli immobili gia' esistenti o
da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e
determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa'
partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle
finanze, in qualita' di centrale di committenza, ai sensi
dell' articolo 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle
proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture
penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 9,
con preferenza per le proposte conformi alla disciplina
urbanistico - edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di
eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, la
centrale di committenza di cui al comma 11 puo' convocare
una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni
interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure
previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con
immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della
giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione.
A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia
del Demanio, individua con uno o piu' decreti i beni
immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti
procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate
dal Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del
supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o
dell'Agenzia del Territorio e/o della centrale di
committenza di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto
di dismissione e' effettuata con decreto del Ministero
della giustizia, previo parere di congruita' emesso
dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della
valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero
per i beni e le attivita' culturali l'elenco degli immobili
da valorizzare e dismettere, insieme alle schede
descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni
e le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti
degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli
indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse
storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del
citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste
dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta
giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il
termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si
siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni
previste dal citato codice si intendono acquisite con esito
positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e
seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con
decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia
del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli
immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e
promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle
altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero
della giustizia. L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello
stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di
permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione
statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del
20 per cento e' assegnata agli enti territoriali
interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita'
svolte dalla societa' indicata nel comma 11, in virtu' del
presente articolo sono posti a carico dei soggetti che
risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione
e/o dismissione
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili
di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico
gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono
altresi' essere previste forme di penalita' a carico dei
medesimi soggetti per la realizzazione di opere non
conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita' di procedere in
via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a
nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di
cui ai precedenti commi 12 e 13, lettera e), sono concluse
entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli
accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi
e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro
avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni
dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo
stesso si intende comunque ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione
relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi
da 9 a 16.".
Si riporta il testo degli articoli 307, comma 10, e 314
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante
"Codice dell'ordinamento militare.":
"Art. 307. (Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa)
(Omissis).
10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o
piu' decreti, gli immobili militari, non compresi negli
elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti
procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio che puo'
avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa'
pubblica o a partecipazione pubblica con particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa
Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere
di congruita' emesso da una commissione appositamente
nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e
composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in
possesso di comprovata professionalita' nella materia.
Dall'istituzione della Commissione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
componenti della stessa non spetta alcun compenso o
rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo'
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di
finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota
corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo
ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della
difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, se il
valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente
comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di
tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione."
"Art. 314. (Fondi comuni di investimento immobiliare
per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari)
1. Allo scopo di conseguire, attraverso la
valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le
risorse necessarie a soddisfare le esigenze
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il
Ministero della difesa e' autorizzato a promuovere la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono
sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa
sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire
ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi
accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui
ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei
citati decreti ne determina la classificazione come
patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti
trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici
competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso
l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso
ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta
Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.
3. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma
di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina
prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
acquisito il parere della competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si
esprime entro trenta giorni.
4. Il Ministero della difesa individua, attraverso
procedura competitiva, la societa' di gestione del
risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le
cessioni delle relative quote, fermo restando che gli
immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero
della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati
a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni,
da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con
il decreto di conferimento degli immobili al fondo
5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente
articolo si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19,
3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni.
6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai
fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita'
previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale
fine possono essere destinate alle finalita' del fondo casa
di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse
di pertinenza del Ministero della difesa.".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137.":
"Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale)
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice .
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali .
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta . ".



 
Art. 44
Semplificazioniin materia di interventi di lieve entita'

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. (soppresso).




Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400 recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.", vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali":
"Art. 3. (Intese)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".
Si riporta il testo dell'articolo 146, comma 9, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 146. (Autorizzazione)
(Omissis).
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente puo'
indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.".
Per il testo dell'articolo 19, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 5.



 
Art. 45
Semplificazioni in materia di dati personali

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.»;
c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e' abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 21, 27 e 34,
paragrafi da 19 a 19.8 e 26, dell'allegato B ,del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali.". come modificati
dalla presente legge:
"Art. 21. (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le finalita' di rilevante interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi'
consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalita' organizzata stipulati con il Ministero
dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati
trattati e delle operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4,
si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. "
"Art. 27. (Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto
se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto
previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."
"Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime :
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali
di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e
dei sistemi;
g) (soppressa);
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati
da organismi sanitari.
1-bis. (abrogato).
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
perseguono tali finalita' le attivita' organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto
di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della
contabilita' e all'applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro.
Paragrafi 19-19.8 (Documento programmatico sulla
sicurezza)

19. (soppresso).
19.1 (soppresso)
19.2. (soppresso).
19.3. (soppresso).
19.4. (soppresso).
19.5. (soppresso).
19.6 (soppresso).
19.7. (soppresso).
19.8 (soppresso).
26.(soppresso).".
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 15.(Ordinamento)
(Omissis).
2. L'organizzazione periferica del ministero e' costituita
dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo
11, anche con compiti di rappresentanza generale del
governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture
periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.".



 
Art. 46

Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti.

1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si puo' procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa gia' conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.




Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 634, lettere
b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).":
"Art. 2. (Autorizzazione dell'adozione di regolamenti
di delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi
pubblici statali.)
(Omissis).
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi :
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.".
Si riporta il testo dell'articolo 136, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29
luglio 2003, n. 229.":
"Art. 136. (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti)
(Omissis).
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di
atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi
del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti,
ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei
prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle
informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti
ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra
le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli
interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una
volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti
dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o
privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato
della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita'
normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
delle procedure.".



 
Art. 47
Agenda digitale italiana

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita', il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attivita' e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalita' per effettuare i pagamenti con modalita' informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialita' nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, 81, comma
2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
"Codice dell'amministrazione digitale.":
"Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione)
(Omissis).
2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' alle societa', interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale
pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311."
"Art. 81. (Ruolo DigitPA)
(Omissis).
2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
l'autenticazione certa dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.".
Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici":
"Art. 34. (Liberalizzazione delle attivita' economiche
ed eliminazione dei controlli ex-ante)
(Omissis).
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle
norme vigenti:
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.".
Si riporta l'epigrafe della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002: "
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro)".



 
Art. 47-bis
Semplificazione in materia di sanita' digitale

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalita' di ottenere vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 47-ter
Digitalizzazione e riorganizzazione

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice
dell'amministrazione digitale.", come modificato dalla
presente legge:

"Art. 15. (Digitalizzazione e riorganizzazione)
(Omissis).
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e'
attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalita'
idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla
costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico
di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri
dell'Unione europea.
3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, di seguito
denominate "funzioni ICT", nei comuni sono
obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma
associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello
di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis
comprendono la realizzazione e la gestione di
infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di
banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento
di licenze per il software, la formazione informatica e la
consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere
svolta da piu' di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme
dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT
in forma associata, deve raggiungere e' fissato in 30.000
abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, nelle materie di cui
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
la regione individua con propria legge, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte
dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000
abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i
principi di economicita', di efficienza e di riduzione
delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma
3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di
cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente
assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi
di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno
della gestione associata, i comuni individuano un'unica
stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i
relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali".
Si riporta il testo dell'articolo 117, commi 3 e 4,
della Costituzione:
"Art. 117.
(Omissis).
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato .
(Omissis).".
Per il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.



 
Art. 47-quater
Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 57- bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n.82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 57-bis.Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni.
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita'
istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono
affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi
e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con
cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di
DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari
al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e'
valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili".



 
Art. 47-quinquies
Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come
modificati dalla presente legge:

"Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione)
(Omissis).
2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' alle societa', interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale
pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."
"Art. 63.(Organizzazione e finalita' dei servizi in
rete)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a
criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed
utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non
discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni
dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in
situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando
alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad
adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,
continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71.
Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo
parere della Commissione permanente per l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui
all'articolo 14, comma 3-bis.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per
integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine
di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e
rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di
incentivare e favorire il processo di informatizzazione e
di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i
canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta
elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi,
anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
versamenti fiscali, contributivi, previdenziali,
assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di
attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti
indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi
telematici o la posta elettronica certificata anche per gli
atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno
sessanta giorni prima della data della loro entrata in
vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter,
nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei
canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali
limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma
3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.



 
Art. 47-sexies

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
via telematica

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente:
«a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: "Codice
dell'amministrazione digitale", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 65.(Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi
dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che
prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
( Omissis).".



 
Art. 48
Dematerializzazione di procedure in materia di universita'

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei titoli autocertificati.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».
1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 2
agosto 1999, n, 264, recante: "Norme in materia di accessi
ai corsi universitari":
"Art. 5.
1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per
il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), della L. 19 novembre 1990, n. 341, gli
studenti nei confronti dei quali i competenti organi di
giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso
ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi
della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e
per gli effetti della legislazione universitaria gli esami
sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.
2. Sono altresi' regolarmente iscritti ai corsi
universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati
comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi
dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno
accademico 2000-2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche
modificazioni del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, le
universita' determinano i posti per i corsi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2,
conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e
disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4,
comma 1.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 12
novembre 2011 n.183, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012)":
"Art.15.(Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel
recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti
commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il
presente certificato non puo' essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti
che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e'
aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di
informazioni) - 1. Le informazioni relative alla
regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero
controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche
amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica
normativa di settore»;
e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di
accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1.
Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,
dei controlli di cui all'articolo 71 e della
predisposizione delle convenzioni quadro di cui
all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le attivita' volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite
dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi,
nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di
atti di notorieta' »;
2) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a
quanto previsto all'articolo 40, comma 02».
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
«5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei
livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto
previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi
di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi
definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo".
Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della L. 28 marzo 2003, n. 53":
"Art. 1.(Diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione)
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto
l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunita' di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e
abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della
Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto
dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati,
secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto
all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale
diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e
dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche
attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese
le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10
marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei
propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere,
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica o
economica e darne comunicazione anno per anno alla
competente autorita', che provvede agli opportuni
controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione
del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di
iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di
formazione come previsto dal presente decreto costituisce
per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i
minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre
che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi
dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione,
sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati
interventi, l'integrazione nel sistema educativo di
istruzione e formazione delle persone in situazione di
handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di
cui al presente articolo si realizza con le gradualita' e
modalita' previste dall'articolo 6."
"Art. 2.(Realizzazione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione)
1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla
prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta
salva la possibilita' di frequenza della scuola
dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in
raccordo con le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti
servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini
della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo,
sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati
e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo
del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema
dei licei o del sistema di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al
conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di
frequentabilita' delle singole classi ai sensi
dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla
contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e'
effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o
presso quelle del sistema di istruzione e formazione
professionale che realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge
medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli
alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e
formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto
di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore
aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto
articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e
valorizzazione della persona umana secondo percorsi
formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e
finalizzati al pieno successo formativo."
"Art. 3.(Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti)
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei
dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire
dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle
dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e
paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli
studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto
della dispersione scolastica.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia'
costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate
in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali
degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione,
anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5
del presente decreto, nonche' il coordinamento con le
funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per
l'impiego in materia di orientamento, informazione e
tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle
anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei
flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano
la tracciabilita' dei percorsi scolastici e formativi dei
singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".



 
Art. 49
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» e' inserita la seguente: «massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle universita'» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;
a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata;
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: «, nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea o » sono soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento stesso»;
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono gia' inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» e' inserita la seguente: «16,»;
f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: «, anche» e' soppressa;
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;
3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato» e dopo la parola: «universita'» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purche'» sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»;
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attivita' di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicita' dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» e' inserita la seguente: «7,».
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
m) e lettera p), e comma 9, 4, comma 3, lettera o),
articolo 5, comma 3, lettera a) e lettera b), 6, comma 4 e
comma 12, 7, comma 3 e comma 5, 10, comma 5, 12, comma 3,
15, comma 1, 16, 18, 21, comma 2, comma 4 e comma 5, 23,
comma 1 e comma 2, 24, 29, comma 9 e comma 11, lettera c)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario", come modificati dalla presente legge:
"Art. 2. (Organi e articolazione interna delle
universita').
1. (Omissis).
m) durata in carica del consiglio di amministrazione
per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale
del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti
degli studenti, di durata biennale; rinnovabilita' del
mandato per una sola volta;
(Omissis).
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in
numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui
un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra
i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati
dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
massimo di quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per
una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a
personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
di almeno due componenti al Registro dei revisori
contabili;
(Omissis).
9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi
delle universita' decadono al momento della costituzione di
quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui
mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del
nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento
dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e'
prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo.
Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso
previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in
carica, se successive al predetto anno accademico. Il
mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno
espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non
e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
periodo del presente comma."
"Art. 4. (Fondo per il merito).
3. (Omissis).
o) (abrogata)."
"Art. 5. (Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario).
(Omissis).
3. (Omissis).
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca,
nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica
basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte
dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti
nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole
universita' e dalle loro articolazioni interne;"
"Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo).
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono
affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con
la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli
o corsi curriculari.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la
compatibilita' con l'adempimento degli obblighi
istituzionali."
"Art. 7. (Norme in materia di mobilita' dei professori
e dei ricercatori).
(Omissis).
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e
modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso
sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica."
"Art. 10. (Competenza disciplinare).
(Omissis).
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui
al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni
dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e'
sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina
ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione
dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e
per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione
a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover
acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste
istruttorie avanzate dal collegio."
"Art. 12. (Universita' non statali legalmente
riconosciute).
(Omissis).
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano alle universita' telematiche ad eccezione di
quelle che sono gia' inserite tra le universita' non
statali legalmente riconosciute, subordinatamente al
mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b);"
"Art. 15. (Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio
universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri
di affinita', i settori concorsuali in relazione ai quali
si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori
concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali.
Ciascun settore concorsuale puo' essere articolato in
settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18,
22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la
definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo
17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.
127."
"Art.16. (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale).
1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha
durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia.
L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che
costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in
conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica
descrizione del contributo individuale alle attivita' di
ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito
decreto ministeriale;
d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale
inderogabile, delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione;
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicita'
degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni
giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di
un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro
commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un
commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita';
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in
servizio all'estero di un compenso determinato con decreto
non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita' scientifica complessiva, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che
della commissione faccia parte almeno un commissario per
ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel
settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta
professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri
scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono
pubblici ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel
biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per
l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee
strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita' prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6."
"Art. 18. (Chiamata dei professori).
1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi."
"Art. 21. (Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca).
(Omissis).
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
massima considerazione le raccomandazioni approvate da
organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo
20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra
alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla
commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca
di interesse nazionale. Le predette commissioni sono
soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del
CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata
copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR puo'
provvedere all'espletamento delle procedure di selezione
dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti
pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il
CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie del Ministero relative alle attivita'
contemplate dal presente comma.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del
CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al
compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei
componenti cessa dalla carica prima della scadenza del
proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro
nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1,
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile
ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco
con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita'
biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le
modalita' di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio,
sono individuati due componenti del CNGR che durano in
carica due anni e due componenti che durano in carica
quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici
sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e
delle relazioni del CNGR."
"Art. 23. (Contratti per attivita' di insegnamento).
1. Le universita', anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per
un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o
oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il
decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di
alta qualificazione di alta qualificazione al fine di
avvalersi della collaborazione di esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum
scientifico o professionale. I predetti contratti sono
stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi
accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di
quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti
pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5
per cento dell'organico dei professori e ricercatori di
ruolo in servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o
gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente
e ricercatore universitario, le universita' possono,
altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero,
costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione
dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo
espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di
ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari
dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze."
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato).
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro,
sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia
pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e
orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo
puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla
lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non
consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I
contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati
esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal
settimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di
professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.".
"Art. 29. (Norme transitorie e finali).
(Omissis).
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di
stabilita' per il 2011 per il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' riservata una quota non
superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni
di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di
seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli
18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
230. L'utilizzo delle predette risorse e' disposto con
decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.
11. (Omissis).
c) l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230;".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 78, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2012)":
"Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri).
(Omissis).
78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18
marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18
marzo 1958, n. 349, possono essere concesse non oltre il
compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di
servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene
conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' ivi
incluso il contenimento della spesa per la didattica
sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle
universita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, lettera
g), e 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
recante "Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario":
"Art. 5. (Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario).
(Omissis).
3. (Omissis).
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori
non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di
attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 29, comma 22, primo periodo."
"Art. 29. (Norme transitorie e finali).
(Omissis).
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6,
comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzata la spesa di 18
milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono indicati criteri e
modalita' per l'attuazione del presente comma con
riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei
e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo
criteri di merito accademico e scientifico. Al relativo
onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente,
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 50
Attuazione dell'autonomia

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita':
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita' didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta' scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalita' previste, per le necessita' dell'organico dell'autonomia e per le finalita' dell'organico di rete.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilita' di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008 n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria":
"Art. 64. (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica)
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo - didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all' articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111,Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria:":
"Art. 19. (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica)
(Omissis).
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
della scuola non devono superare la consistenza delle
relative dotazioni organiche dello stesso personale
determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.".
Si riporta l'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78, recante:":Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica":
"Art. 8. (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche)
(Omissis).
14. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, le risorse
di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con
le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del
citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse
finalita' possono essere destinate risorse da individuare
in esito ad una specifica sessione negoziale concernente
interventi in materia contrattuale per il personale della
scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei
saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse
previste dal presente comma e' stabilita con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".
Si riporta l'articolo 3, comma 83, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, recante:" Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica":
"Art. 3. (Disposizioni in materia di entrata)
(Omissis).
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.".



 
Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante: "Riordino
degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165":
"Art. 17. (Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e di formazione)
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura
giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo
restano in carica per tutta la durata del mandato
inizialmente ricevuto.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale
di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e
modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati
della valutazione;
b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali
sugli apprendimenti che interessano le istituzioni
scolastiche e istruzione e formazione professionale, il
supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni
scolastiche e formative anche attraverso la messa a
disposizione di prove oggettive per la valutazione degli
apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di
autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la
valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
formazione professionale e dei fattori che influenzano gli
apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere nazionale
per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa
vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la
collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema
scolastico al fine di realizzare iniziative di
valorizzazione del merito anche in collaborazione con il
sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nell'ambito
delle proprie finalita' istituzionali, sia su propria
iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati,
assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti
internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza
tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la
realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio,
valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del
personale docente e dirigente della scuola sui temi della
valutazione in collaborazione con l'ANSAS.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 613, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)":
"613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza
per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio
economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume
i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione
dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti
del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli
esiti del sistema di valutazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-undecies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante :
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie". convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:
"4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 14 la parola: «6,» e' soppressa;
b) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni
necessarie per l'identificazione dei destinatari delle
sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza
delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della
suddetta autorita' competente ai fini della relativa
conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici
provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni
preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, recante :
"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi
per ricercatori universitari", convertito con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176:
"5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1,
comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due
membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in
possesso di requisiti di qualificazione scientifica e
conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e
valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri
deve provenire dal mondo della scuola.». A decorrere
dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica
istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi
della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale
di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai
livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilita' degli studenti, di norma, alla classe seconda e
quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe
della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta
classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni
necessarie per la valutazione del valore aggiunto
realizzato dalle scuole.".



 
Art. 52

Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, recante: "Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli",
convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40:
"Art. 13. (Disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione
dell'autonomia scolastica. Misure in materia di
rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del
procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui
immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione
e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova
disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di
atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore).
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria
superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti
tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo
191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento
di un diploma di istruzione secondaria superiore.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al
primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole:
«economico,» e «tecnologico», e il comma 8 e' sostituito
dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si
articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n.
226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli
articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali .
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il
quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera
f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008. [abrogato].
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e
d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a
1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in
ambito provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma
624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture
che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici
superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui
all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I «poli» sono costituiti sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione
delle strutture formative di competenza regionale. I
«poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le
modalita' previste dall'articolo 7, comma 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere
in modo stabile e organico la diffusione della cultura
scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la
crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi
sono dotati di propri organi da definire nelle relative
convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)»
sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di
cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una
donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni
liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio
2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole:
«costituito dal sistema» sono aggiunte le seguenti:
«dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente
le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma,
le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono
sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione
di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono
soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino
a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo
tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31,
comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno
riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma
224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio
previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di
favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il
risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime
giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla
rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni
dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono
inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la
sede di lavoro,».
8-sexies.
8-septies.
8-octies.
8-novies.
8-decies.
8-undecies.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi
8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a
decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa
legge di conversione e sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le
clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi
da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la
nullita' del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e la cui
ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data
della richiesta della quietanza da parte del debitore, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
8-quaterdecies.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la
realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite
affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i
programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni
assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in
merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV
S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
limitatamente alla tratta Milano - Verona e alla sub-tratta
Verona - Padova, comprensive delle relative
interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea
Milano - Genova, comprensiva delle relative
interconnessioni, e successive loro integrazioni e
modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente
di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa'
TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano - Genova, della tratta
Milano - Verona e della sub-tratta Verona - Padova.
8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati
da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
continuita', con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi
prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
8-septiesdecies.
8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico».
8-undevicies.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: "Testo
unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma
30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.":
"Art. 3. ( Apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale)
1. Possono essere assunti con contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, in tutti i settori di attivita', anche per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che
abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica o del diploma
da conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore, per
la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel
caso di diploma quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale e' rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale
ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi
definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalle regioni.".



 
Art. 53

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni. La proposta di Piano e' trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano e' approvato entro i successivi 60 giorni.
1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta' pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalita' di compartecipazione facoltativa degli enti locali;
d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico e' acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle piu' moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresi', ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.




Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi in nota all'articolo 3:
Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 11
gennaio 1996, n. 23, recante" Norme per l'edilizia
scolastica":
"Art. 3. (Competenze degli enti locali)
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i),
della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di
istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle
spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge ."
"Art. 4. (Programmazione, procedure di attuazione e
finanziamento degli interventi)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli
enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di
ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della
capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del
presente articolo il complessivo ammontare dei mutui e'
determinato in lire 225 miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si
realizza mediante piani generali triennali e piani annuali
di attuazione predisposti e approvati dalle regioni,
sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle
proposte formulate dagli enti territoriali competenti
sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo
adottano le procedure consultive dei consigli scolastici
distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per
la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme
disponibili nel primo triennio suddividendole per
annualita' e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il
coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati
dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della
pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i
progetti preliminari, la valutazione dei costi e
l'indicazione degli enti territoriali competenti per i
singoli interventi. Entro la stessa data le regioni
approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di
difformita' rispetto agli indirizzi della programmazione
scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione
invita le regioni interessate a modificare opportunamente i
rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data
del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi
sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di
osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le
regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi
Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli
enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
degli interventi relativi al primo anno del triennio e
provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla
Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante
invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e
prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti
territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti
all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono
formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme
disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi
previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
possono essere inseriti in quello successivo; le relative
quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate
al fondo relativo al triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno
carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non
provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono
automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' alla
legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di
inadempienza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via
sostitutiva il commissario del Governo.".
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 15-ter, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, recante: "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE " :
"15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di
partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per
oggetto una o piu' prestazioni quali la progettazione, la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o
parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di
tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria, il
contratto di disponibilita' l'affidamento di lavori
mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato
pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto
o in parte posticipato e collegato alla disponibilita'
dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti
salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo
44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico
privato si applicano i contenuti delle decisioni
Eurostat.".
Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 8, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012)":
"8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con
una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a
200 milioni di euro al Ministero della difesa per il
potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili
del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di
euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il
finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco,
quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di
finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri
indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per interventi in materia di
difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per
il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il
fondo di cui al presente comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 626, legge
n. 296 del 2006, recante : "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007).":
"626. Nella logica degli interventi per il
miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale
per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della
pubblica istruzione e con gli enti locali competenti,
indirizzi programmatici per la promozione ed il
finanziamento di progetti degli istituti di istruzione
secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento
delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle
strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e
igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell'INAIL determina altresi' l'entita' delle risorse da
destinare annualmente alle finalita' di cui al presente
comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si
rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di
attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo
n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il
consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri
e le modalita' per l'approvazione dei singoli progetti e
provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli
progetti. ".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
6 luglio 2001, n. 98, recante:" Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria.":
"Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione
degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del
Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni
immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti
previdenziali pubblici e privati restano ferme le
disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relative agli interventi manutentivi, a
carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita'
istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche
fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge
riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli
affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli
41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di
spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con societa' specializzate nel
settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
o con altri soggetti pubblici per la gestione degli
appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo
preventivo degli uffici centrali del bilancio.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi
dalla disciplina del presente comma i beni immobili
riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i
beni e le attivita' culturali, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto
previsto dal comma 2, nonche' i beni immobili all'estero
riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la
preventiva comunicazione dei piani di interventi
all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
«rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite
dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".
Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, recante "Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10".
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115:
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".



 
Art. 54
Tecnologi a tempo determinato

1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita' di svolgimento delle attivita' predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalita' di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle universita'.».




Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 24 del legge 30 dicembre
2010, n. 240, vedasi nei riferimenti normativi all'
articolo 49.
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 recante: "Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n.
235.



 
Art. 55
Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita' ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art 6, comma 11, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario":
"11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un
altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due
atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune
interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni".



 
Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO

1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' abrogata.
2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita', agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, e
dell'articolo 27, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio" come
modificata dalla presente legge:
"Art. 22 (Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
dell'offerta turistica e del sistema Italia).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela
del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i
beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della gioventu' e per le politiche
europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di
eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici
omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il
territorio nazionale, anche tenendo conto della capacita'
ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di
forme di turismo accessibile, mediante accordi con le
principali imprese turistiche operanti nei territori
interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose
per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita'
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Essi sono individuati come segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e faunistico;
g) turismo dell'enogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e della relativa attivita'
industriale ed artigianale;
o) turismo delle arti e dello spettacolo."
"Art. 27 (Fondo buoni vacanze).
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e
competitivita' del turismo opera il Fondo di cui alla
disciplina prevista dall' articolo 2, comma 193, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato:
"Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:
(Omissis).
c) (abrogata).".
Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 3, lett. c)
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
"Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136":
"3. I beni immobili sono:
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito
elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene
periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati
concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati possono essere utilizzati dagli enti
territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi
devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita'
sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
stato della procedura;".
Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica"come modificato dalla presente
legge:
"Art. 54 (EXPO).
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi,
delle attivita' indicate all'articolo 41, comma
16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle
opere, puo' essere utilizzata, in misura proporzionale alla
partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota
non superiore all'11 per cento delle risorse autorizzate
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere
delle quali la Societa' Expo 2015 S.p.a. e' soggetto
attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive
modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla
copertura delle medesime spese da parte degli altri
azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.".



 
Art. 57

Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la
metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e' coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di centottanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.».
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitivita' economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita' dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali gia' rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' fissata in almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante «Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. i),
comma 8, lett. c), numero 6), comma 56, comma 58, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: "Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia":
"7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
compiti e funzioni amministrativi:
(Omissis).
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo
delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;"
"8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
(Omissis).
c) con particolare riguardo al settore degli oli
minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle
loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di
petrolio liquefatto e il biodiesel:
(Omissis).
6) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di oleodotti."
"56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
lettera a), sono attivita' sottoposte a regimi
autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti
di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e
stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacita' complessiva di
lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della
capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali."
"58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o
dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle
attivita' di cui al comma 56, lettere c) e d), nonche'
quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate
dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di
prevenzione incendi e di demanio marittimo.".
Si riporta il testo degli articoli 52 e 66 del citato
Codice della navigazione:
"Art. 52 (Impianto ed esercizio di depositi e
stabilimenti ).
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi
e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in
parte entro i confini del demanio marittimo o del mare
territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a
corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle
disposizioni del presente titolo.
Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di
depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive e'
richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro per le
comunicazioni.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti
predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia
stabilite dall'autorita' marittima. L'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo
comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
materia."
"Art. 66 (Navi e galleggianti addetti al servizio dei
porti).
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le
disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei
galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette
al servizio del porto.".
Si riporta l'epigrafe della legge 7 agosto 1990, n.
241:
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.".
Si riporta il testo degli articoli 26 e 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in
materia ambientale":
"Art. 26 (Decisione).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 l'autorita'
competente conclude con provvedimento espresso e motivato
il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei
centocinquanta giorni successivi alla presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in
cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini di
particolare complessita', l'autorita' competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento del procedimento di
valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni
dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente
articolo ovvero dall'articolo 24 implica l'esercizio del
potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in sede non statale, si applicano le
disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata
in vigore di apposite norme regionali e delle province
autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina
comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati
all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.
2-bis. La tutela avverso il silenzio
dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni
generali del processo amministrativo.
3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione,
integrazioni alla documentazione presentata, con
l'indicazione di un termine per la risposta che non puo'
superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza
del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque
giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle
stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e,
contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo
le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto
emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia
interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
studio di impatto ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
richieste di integrazioni da parte dell'autorita'
competente, non presentando gli elaborati modificati, o
ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
valutazione.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la
realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti,
nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In
nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei lavori senza
che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione
devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
del proponente, dall'autorita' che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4."
"Art. 242 (Procedure operative ed amministrative).
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente
in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che
possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di uno o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. La regione, acquisito il parere del
comune e della provincia interessati mediante apposita
conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile,
approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la
regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto
adeguatamente motivato, integrazioni documentali o
approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine
per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per
l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del
progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e
dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il
tempo strettamente necessario all'attuazione medesima,
l'autorizzazione regionale di cui al presente comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi,
in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e
rocce da scavo all'interno dell'area oggetto
dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle
falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il
provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti
anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le
eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei
lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie,
in misura non superiore al cinquanta per cento del costo
stimato dell'intervento, che devono essere prestate in
favore della regione per la corretta esecuzione ed il
completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto,
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei
contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa
sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio
dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera'
necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi'
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
Compete alla provincia rilasciare la certificazione di
avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a
rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal
ricevimento della delibera di adozione, al rilascio
provvede la regione.".
Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato Codice
della Navigazione:
"Art. 60 (Concessione di esercizio di servizi
portuali).
L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego
di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del
codice, e' soggetto a concessione dell'autorita' marittima
mercantile.
La concessione e' fatta nei modi e con le formalita'
stabilite dagli articoli 5 a 39.".
Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle
Finanze 6 marzo 1997:
Decreto del Ministro delle Finanze 6 marzo 1997,
recante: "Sostituzione del tracciante acetofenone nella
benzina super senza piombo con colorante verde", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, n. 64.
Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
recante:" Definizione e proroga di termini, nonche'
conseguenti disposizioni urgenti":
"Art. 23 (Disposizioni in materia di energia e
attivita' produttive).
(Omissis).
4. I termini di durata delle concessioni e degli
affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione
della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al
dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se
successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione
delle risultanze finali dell'intervento".



 
Art. 57-bis

Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei
settori dell'elettricita' e del gas naturale

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivita' nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e' aggiornata con periodicita' almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante:" Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE":
"Art. 3 (Infrastrutture coerenti con la strategia
energetica nazionale).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono
individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo
1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale
adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il
Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in
attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a
grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale,
le necessita' minime di realizzazione o di ampliamento di
impianti di produzione di energia elettrica, di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio
in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti
petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e
di trasporto di energia, anche di interconnessione con
l'estero, tenendo conto della loro effettiva
realizzabilita' nei tempi previsti, al fine di conseguire
gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con
riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle
direttive comunitarie in materia di energia, e di
assicurare adeguata sicurezza, economicita' e concorrenza
nelle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato, con le
stesse modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno
biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli
obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della
effettiva evoluzione della domanda di energia,
dell'integrazione del sistema energetico italiano nel
mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di
avanzamento della realizzazione delle infrastrutture
individuate.
3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo
nelle procedure autorizzative delle infrastrutture
individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse
priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni
di propria competenza.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle
amministrazioni regionali competenti dei termini per
l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di
propria competenza, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, assegna alla regione interessata un congruo
termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi.
Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione
interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che
provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione
degli atti.
5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi
del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilita', nonche'
urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti,
restando alla valutazione dell'amministrazione competente
la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche per
altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove
comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.
6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1
e' inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del
riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle
infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del
sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti
disposizioni comunitarie.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere
a), b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via
prioritaria per gli impianti e le infrastrutture
individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte
a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture
di tale tipologia, nonche' di attribuire agli impianti e
alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al
comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o
estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di
energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti
e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria
coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.".
Si riporta l'epigrafe del Regolamento (CE) n. 663/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009:
"Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un
programma per favorire la ripresa economica tramite la
concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore
di progetti nel settore dell'energia".



 
Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante: "Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 45 (Poteri sanzionatori).
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n.
714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e
41 del presente decreto;
b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento
CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5,
dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,
14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del
presente decreto, nonche' l'articolo 20, commi 5-bis e
5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti
dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non possono
essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori,
nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime
non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello
svolgimento delle attivita' afferenti la violazione
nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche
prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto.".



 
Art. 59
Disposizioni in materia di credito d'imposta

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di assunzione.»;
d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di assunzione»;
e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.»;
g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, recante:" Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2 (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno).
1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica
definizione a livello europeo della fiscalita' di vantaggio
per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere
relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la
decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo
2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della
promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito
d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a
tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto. In attesa di una estensione coerente
con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del
credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti
dalla Commissione Europea e specificati nei successivi
commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell' articolo
40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto aumentano il numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori
definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi
del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento,
nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e'
concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito
d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui
al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici
mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero
dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto
svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell' articolo 2 del
predetto Regolamento, il credito d'imposta e' concesso
nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei
ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei
numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per
lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero
privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di
eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a
carico, ovvero occupati in professioni o settori con
elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito -
ovvero membri di una minoranza nazionale con
caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto
svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da
almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero
dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto
di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle
del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori
di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni
lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato
costituisce incremento della base occupazionale. I
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale
si assumono nella base occupazionale in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e'
concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro due anni
dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo
indeterminato e' inferiore o pari a quello rilevato
mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per
un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso
delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a
quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le
quali siano state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro
il datore di lavoro per condotta antisindacale.
7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del
credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso
ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7,
e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito
dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il
credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui
abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto
a una procedura concorsuale, e' considerato credito
prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i
termini per procedere al recupero delle minori somme
versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli
interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione
delle relative sanzioni.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e
con il Ministro della gioventu', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, e tenendo conto dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al
precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella
spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i
limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni
di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei
commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto
delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti
fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del
presente credito d'imposta.
8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede
nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi
del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate
sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito
di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente
articolo sono individuate, previo consenso della
Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse
nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al
finanziamento dei programmi operativi, regionali e
nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al
comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente
riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine, le
Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano
al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali,
riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato.



 
Art. 60

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta
acquisti»

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e' avviata una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.
2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 81, comma 32, del
decreto legislativo 25 giugno 2008 n. 112 recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
"Art. 81 (Settori petrolifero e del gas).
(Omissis).
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato".
Si riporta l'epigrafe della legge 8 novembre 2000, n.
328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
Il testo dell'articolo 2, commi 46, 47 e 48 del
decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie cosi' come modificato dalla presente legge),
abrogati dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 29 dicembre 2010, n. 303.



 
Art. 61

Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi
sottoposti a intesa

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 199-bis del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la
selezione di sponsor).
1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', di cui
all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici
competenti per la realizzazione degli interventi relativi
ai beni culturali integrano il programma triennale dei
lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che
indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai
quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la
realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a
predisporre i relativi studi di fattibilita', anche
semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato
possono essere altresi' inseriti gli interventi per i quali
siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla
sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante
bando pubblicato sul sito istituzionale
dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni.
Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per
contratti di importo superiore alle soglie di cui
all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di
ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima
e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte
in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato.
Nell'avviso e' altresi' specificato se si intende acquisire
una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante
accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di
pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti
dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica,
consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto
l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in
caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli
elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel
bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore
a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati
possono far pervenire offerte impegnative di
sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate
direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso
di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta
sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e
nei casi di particolare complessita', mediante una
commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a
stilare la graduatoria delle offerte e puo' indire una
successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori
offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i
rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula
del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di
sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa
giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le
offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili,
in ordine a quanto disposto dal presente codice in
relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o
non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura,
la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui
negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando
la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni
richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i
quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del
precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati
nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno
successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di
compatibilita' stabiliti dall'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di ordine
generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di
tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i
requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione per
eseguire lavori pubblici, di capacita' economica e
finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei
prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42,
oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo
201 del presente codice".
Si riporta il testo dell'articolo 120 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137:
"Art. 120 (Sponsorizzazione di beni culturali).
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni
contributo, anche in beni o servizi, erogato per la
progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla
tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale,
con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attivita' o il prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione
iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonche' di altri soggetti pubblici o
di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero
iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro
proprieta'. La verifica della compatibilita' di dette
iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente
codice .
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine,
dell'attivita' o del prodotto all'iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di
sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi'
definite le modalita' di erogazione del contributo nonche'
le forme del controllo, da parte del soggetto erogante,
sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si
riferisce".
Si riporta il testo dell'articolo 189, comma 3, nono
periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 189 (Requisiti di ordine speciale).
(Omissis).
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e'
dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I
lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con
buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la
richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente
ai bisogni del committente, con piena liberta' di
organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso societa' controllate. Possono essere altresi'
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute,
e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' ai
modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le
lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale
nonche' quelle eseguite mediante affidamento a soggetti
terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente
possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai
certificati, possono essere utilizzate ai fini della
qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie".



 
Art. 62
Abrogazioni

A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.




Riferimenti normativi

Si riporta l'epigrafe della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3, recante "Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.



 
Art. 62-bis
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
Art. 63
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Inserire la tabella A, come sostituita dalla presente legge (n. 20 pagine in totale).
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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