Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 febbraio 2012
Decadenza della societa' Pakundobet S.r.l., in Spoltore, dalla concessione n. 1167 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli.


IL DIRETTORE
per i giochi dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;
Vista la convenzione di concessione n. 1167 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, sottoscritta dalla societa' Pakundobet S.r.l, via Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara) nei locali siti in Corso Mazzini, 218/b - 66054 Vasto (Chieti);
Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";
Vista la nota dell'Ufficio Regionale delle Marche Abruzzo e Molise, sezione di Pescara prot. n. 30758/sco del 1° agosto 2011 con la quale la societa' Pakundobet S.r.l. e' stata invitata al pagamento delle somme dovute e non versate relative all'imposta unica, delle quote di prelievo e dei minimi annui garantiti;
Considerato che l'Ufficio Regionale delle Marche Abruzzo e Molise, sezione di Pescara con la nota prot. n. 35660/sco del 14 settembre 2011 ha richiesto l'escussione delle polizze fideiussorie n. 1180 e n. 1181 stipulate dalla societa' Pakundobet S.r.l. il 26 marzo 2009 con la BCC Credito Cooperativo Abruzzese e confermata dalla citata Banca con lettera del 14 ottobre 2011;
Visto che, con lettera prot. n. 2011/48850/Giochi/SCO del 12 dicembre 2011, e' stato richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 7 della convenzione alla societa' Pakundobet S.r.l. il reintegro della sopra citata fidejussione n. 1180 e che, in caso di mancata reintegrazione, la concessione e' soggetta al provvedimento di decadenza;
Atteso che con la sopracitata nota prot. n. 2011/48850/Giochi/SCO del 12 dicembre 2011 e' stata comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;
Vista la nota prot. n. 2012/1425/Giochi/SCO del 12 gennaio 2012, che fa seguito alla precedente del 12 dicembre 2001 prot. n. 2011/48850/Giochi/SCO, con la quale e' disposto, per il mancato ricevimento della documentazione richiesta, il distacco del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a partire del 14 gennaio 2012;
Considerato che la societa' Pakundobet S.r.l., a fronte delle comunicazioni di cui sopra, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Si dispone
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 1167 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con societa' Pakundobet S.r.l., con sede legale in via Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara), operante nel comune di Vasto (Chieti) - Corso Mazzini, 218/b.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore: Tagliaferri
 
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