Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 12 gennaio 2012
Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante "Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011;
Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante "Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto Dr. Franco Gabrielli e' stato conferito, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile;
Premesso che:
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) ha dato attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;
il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha provveduto ad integrare e modificare la predetta normativa;
l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita';
il predetto decreto interministeriale e' stato adottato in data 13 aprile 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale);
la richiamata disciplina ha stabilito, in particolare,
all'art. 1, comma 1, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
all'art. 2, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano ai volontari oggetto del presente decreto tenendo conto delle seguenti particolari esigenze che ne caratterizzano l'attivita' e gli interventi:
a) necessita' di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;
c) imprevedibilita' ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita' pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo;
d) necessita' di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;
all'art. 2, comma 2, che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale non puo' comportare l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (di seguito: normativa di protezione civile);
all'art. 3, commi 1 e 2, che le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo sono applicate ai volontari oggetto del presente decreto nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, delle rispettive organizzazioni, preordinate alle attivita' ed ai compiti di protezione civile previsti dalla normativa di protezione civile e che, pertanto, il volontario in questione e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita' specificate al successivo art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
all'art. 3, comma 3, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale;
all'art. 4, comma,1, che le organizzazioni di rispettiva appartenenza curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonche' sia sottoposto al controllo sanitario, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria, anche ricorrendo alle componenti mediche interne alle organizzazioni, anche mediante accordi tra organizzazioni, ovvero alle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;
all'art. 4, comma 2, che le organizzazioni, nell'ambito dei suddetti scenari e compiti, curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
all'art. 4, comma 3, che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di lavoro;
all'art. 5, comma 1, che le organizzazioni di appartenenza dei volontari oggetto del presente decreto individuano i propri volontari che nell'ambito delle attivita' di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;
all'art. 5, comma 2, che l'individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, ivi compresi i volontari appartenenti alle organizzazioni equivalenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari avviene a cura delle autorita' competenti di protezione civile, che stabiliscono altresi' le modalita' di valutazione del rischio dei volontari;
all'art. 5, comma 3, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale siano definite d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: Dipartimento della protezione civile) e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: Regioni e Province Autonome):
a) le attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, e le relative modalita' di svolgimento, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo;
b) le forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni e Province Autonome, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo;
all'art. 6, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 dedicato alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1981, n, 381, si applicano anche ai volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco;
all'art. 6, comma 3, che resta fermo che al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo;
all'art. 8, comma 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, sono considerate le attivita' di cui il volontario abbia beneficiato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, compatibilmente con gli scenari di rischio di protezione civile eventualmente gia' individuati dalle autorita' competenti;
all'art. 8, comma 2, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che il decreto interministeriale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 e che, pertanto i termini di sei mesi e 180 giorni stabiliti, rispettivamente, nell'art. 5, comma 3, e nell'art. 8, comma 2, del decreto interministeriale decorrono dalla predetta data;
che per la piu' approfondita ed ampia disamina delle questioni poste all'interno del quadro normativo determinato dal combinato disposto del decreto legislativo e del decreto interministeriale, e' stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, integrato e coordinato dai dirigenti dell'Ufficio I - Volontariato, Formazione e Comunicazione del Dipartimento della protezione civile;
che il predetto gruppo di lavoro ha proceduto all'esame delle tematiche trattate nel decreto interministeriale completando i propri lavori nella seduta del 14 novembre 2011;
che il predetto gruppo di lavoro ha unanimemente condiviso l'esigenza di recepire e confermare l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, riaffermandone la validita', anche sulla base dell'esame dei dati derivanti dall'applicazione della medesima intesa nel periodo 2003-2011, individuando, altresi' la metodologia seguita come utile modello per eventuali ulteriori azioni specifiche mirate a tipologie di azioni identificabili e ritenute parimenti rilevanti in materia di sicurezza;
che al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale, anche sulla base delle risultanze dell'attivita' del predetto gruppo di lavoro, si e' convenuto, in particolare, sull'opportunita' di dover contestualmente elaborare un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneita' per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento e, in particolare:
condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari oggetto del decreto interministeriale previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale, applicabili nelle Regioni e Province Autonome e alle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale;
condividere indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari oggetto del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare il consolidamento di una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita' di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale;
condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari oggetto del decreto interministeriale, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, nonche' per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalita' di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attivita', nel rispetto delle finalita' ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonche' delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale;
che e' possibile procedere, pertanto, all'adozione dell'intesa prevista dal richiamato art. 5 del decreto interministeriale nonche' degli indirizzi condivisi sopra enunciati;
che nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformita' agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformita' al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;
che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
che, in ragione della particolare complessita' delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonche' dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attivita' e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, si ritiene opportuno prevedere che essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;
che e' fatto integralmente salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 in materia di radiazioni ionizzanti;
Viste le note prot. n. DPC/VOL/70269, DPC/VOL/70287, DPC/VOL/70307 e DPC/VOL/70312 con le quali lo schema del presente decreto e dei relativi allegati parti integranti e sostanziali e' stato trasmesso rispettivamente alle Regioni e Province Autonome, alla Croce Rossa Italiana, alla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per acquisire i rispettivi pareri e, limitatamente alle Regioni e Province Autonome, l'intesa specifica sull'allegato 5, prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale;
Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dalla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008 nella seduta del giorno 20 dicembre 2011, comunicato con nota del suo Presidente di pari data;
Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con nota del 20 dicembre 2011;
Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico con nota del 20 dicembre 2011;
Vista la nota prot. 49/C13PC dell'11 gennaio 2012, con la quale e' stata comunicata l'intesa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sul presente decreto, contenente gli indirizzi condivisi e l'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale di cui agli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali, condizionandola all'accoglimento di alcuni emendamenti il cui contenuto e' stato integralmente recepito nel presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorO', al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.







 
Art. 2

L'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita' di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorO', al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attivita' di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale;
 
Art. 3

L'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorO', nonche' per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' medesima, nel rispetto delle finalita' ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonche' delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
 
Art. 4

L'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene l'intesa per la definizione delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalita' di svolgimento delle medesime, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo, nonche' delle forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81/2008.
 
Art. 5

Ai fini del presente decreto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformita' agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformita' al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2012

Il capo del Dipartimento: Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 199
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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Allegato 3
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Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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