Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 dicembre 2011
Integrazione delle procedure e modalita' per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il comma 3 dell'art. 47 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del medesimo regolamento, dove stabilisce che «i contratti coprono al massimo la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, gli Stati membri garantiscono che la compensazione non sia versata due volte per lo stesso contratto»;
Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011, registro n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;
Visto in particolare l'art. 5, comma 4 del predetto decreto 20 aprile 2011, dove dispone, tra l'altro, che «le polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La spesa contributiva e', in ogni caso, imputata all'esercizio finanziario dell'anno in cui e' stata stipulata la polizza»;
Viste le richieste pervenute dalle regioni Piemonte e Sicilia in sede di presentazione delle proposte per l'adozione del Piano assicurativo agricolo 2012 sulla possibilita' di consentire la stipula delle polizze prima dell'insorgenza dei rischi assicurabili per i seminativi da pieno campo a ciclo autunno-primaverile;
Considerato che l'anticipo della possibilita' di stipulare le polizze sulle colture vegetali soprarichiamate consente una migliore copertura dei rischi a favore degli agricoltori, finalizzando in maniera piu' adeguata l'intervento pubblico;
Visto l'art. 12, comma 3 del decreto 20 aprile dove dispone che «con successivo decreto ministeriale possono essere apportate modifiche o integrazioni alle procedure previste nel presente provvedimento, tese ad ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari ed a snellire le relative procedure»;
Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Piemonte e Sicilia;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 4 dell'art. 5 del predetto decreto 20 aprile 2011 e' sostituito dal seguente:
«Le polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La spesa contributiva e' imputata all'esercizio finanziario dell'anno in cui e' stata stipulata la polizza, ad eccezione delle polizze pluri o multirischi per la copertura dei rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno-primaverile sottoscritte a partire dal momento delle semine e comunque in data successiva al 16 ottobre, per le quali la spesa contributiva e' imputata all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello di stipula della polizza».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 13 dicembre 2011

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 277
 
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