Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 gennaio 2012 |
Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo 2012. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole; Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica; Visto l'art. 68, del regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua; Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche; Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse; Visto il proprio decreto 4 marzo 2011, n. 5.206, registrato alla Corte dei Conti il 18 aprile 2011, registro 2 foglio 62, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2011; Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 e i propri decreti 20 aprile 2011 e 9 novembre 2011 con i quali sono state stabilite le nuove procedure e modalita' per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, che al fine di garantire la continuita' della copertura dei rischi, dispone la conferma del Piano assicurativo per l'anno successivo, qualora entro la data del 30 novembre dell'anno precedente, non sia approvato un nuovo Piano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102/04; Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Viste le determinazioni della Commissione tecnica che propone di confermare per il 2012 il Piano assicurativo del 2011, con alcune modifiche ed integrazioni; Viste le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuto di accogliere le proposte integrative nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e dagli Orientamenti e Regolamenti della Commissione Europea; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 21 dicembre 2011;
Decreta:
Art. 1
1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dell'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, in attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009, e del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, si stabilisce quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2
1. I valori assicurabili con polizze agevolate, delle produzioni vegetali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008. |
| Art. 3
1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate. 2. La copertura assicurativa potra' comprendere singole avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari e epizoozie, elencati all'art. 1, attraverso la stipula di polizze monorischio, oppure potra' comprendere due o piu' eventi dannosi, attraverso la stipula di polizze pluririschio. 3. Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche coprono l'insieme delle avversita' elencate all'art. 1, punto 1.2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 4. Nuovi schemi di polizza di cui al punto precedente, che differiscono dalle tipologie gia' ammesse all'agevolazione pubblica nell'anno 2011, devono essere preventivamente assentiti dal Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, si intendono autorizzati; detto termine puo' essere sospeso per acquisizione di valutazioni tecniche o supplementi istruttori fino al ricevimento della documentazione. 5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'art. 1, punto 1.4. 6. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 7. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi coperte anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali. 8. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. 9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui al punto 2 (avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), non e' consentita la stipula di piu' polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento; 10. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b). |
| Art. 4
1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia. 2. Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999. 3. Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti. |
| Art. 5
1. Per la determinazione della spesa premi ammissibile a contributo statale si applicano i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto. 2. Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversita' atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata. 3. La misura del contributo e' determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio, sara' contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, puo' essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'art. 12, comma 2, punto a), del regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006. 4. In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali, su richiesta della Regione interessata, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le previsioni assicurative contenute all'art. 1, per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex Post del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2012
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 348 |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|