Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2012 |
Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 13 concernente il Dipartimento per gli affari regionali e l'art. 29 concernente l'Ufficio per lo sport; Ritenuto opportuno, nell'ottica di una piu' efficiente e sinergica organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali il turismo e lo sport, collocare l'Ufficio per lo sport nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, al fine di intensificare nella materia dello sport la cooperazione istituzionale con i vari livelli di governo del territorio anche in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione, ristrutturazione e completamento delle infrastrutture sportive ed in vista delle manifestazioni sportive di rilievo internazionale che l'Italia si candida ad ospitare; Ritenuto, pertanto, di dover modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 sopra citato; Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera q) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e' soppressa; b) l'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e' sostituito dal seguente: « Art. 13 (Dipartimento per gli affari regionali). - 1. Il Dipartimento per gli affari regionali e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il Dipartimento e' altresi' la struttura di cui il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. 2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentatiti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato - regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale nonche' delle isole minori. Il Dipartimento cura altresi' la realizzazione delle attivita' connesse all'attuazione del conferimento delle finzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonche' il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. E' un ufficio del Dipartimento l'Ufficio per lo sport che provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti in materia di sport; propone, coordina ed attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque Uffici ed in non piu' di dodici servizi, ivi compreso l'Ufficio per il federalismo amministrativo e l'Ufficio per lo sport, articolato in non piu' di due servizi.»; c) l'art. 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e' soppresso.
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| Art. 2
Disposizioni finali
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2003 concernente l'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di organizzazione interna del Dipartimento degli affari regionali che definira' anche l'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo. |
| Art. 3
Oneri
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2012
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Catricala'
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 258 |
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