Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 marzo 2012 |
Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario SELECT a seguito dell'approvazione della sostanza attiva cletodim, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione ed inserita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione - Modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2011 di recepimento della direttiva 2011/21/UE della Commissione relativo all'iscrizione della sostanza attiva cletodim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 e alla modifica della decisione 2008/934/CE con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla suddetta decisione; Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva cletodim puo' essere autorizzata solo come erbicida sulla barbabietola da zucchero; Considerato che l'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S. titolare dell'autorizzazione SELECT (reg. n. 8796) ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal decreto 21 aprile 2011, adeguando l'etichetta alle nuove disposizione riportate nell'allegato al decreto stesso; Tenuto conto che l'articolo 6, commi 1 e 2, del suddetto decreto stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 aprile 2011; Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario SELECT (reg. n. 8796), dell'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S. puo' essere concessa fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cletodim, fatta salva la presentazione, nei tempi fissati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2011, di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 2011; Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente il prodotto fitosanitario SELECT (reg. n. 8796), fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva-componente, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal citato decreto 21 aprile 2011, pena la revoca dell'autorizzazione; Considerato, che la sostanza attiva cletodim con la suddetta direttiva 2011/21/UE e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ai fini dell'utilizzo come erbicida solo sulla barbabietola da zucchero; Considerato che la direttiva n. 91/414/CEE e' stata poi sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto detta sostanza attiva ora e' considerata approvata a norma di tale regolamento ed e' riportata nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione; Visto che il regolamento (UE) n. 87/2012 della Commissione modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva cletodim, riportate nella parte A dell'allegato al regolamento n. 540/2011, ai fini del suo utilizzo come erbicida e non piu' come erbicida solo sulla barbabietola da zucchero; Visto il decreto dirigenziale del 24 novembre 2011, con il quale il prodotto fitosanitario SELELCT (reg. n. 8796) dell'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S. e' stato ri-registrato provvisoriamente, fino al 31 maggio 2021, termine di approvazione della sostanza attiva stessa, come erbicida con uso limitato alla barbabietola da zucchero; Ritenuto di dover modificare il suddetto decreto dirigenziale del 24 novembre 2011, in attuazione del regolamento (UE) n. 87/2012 della Commissione che prevede che la sostanza attiva cletodim puo' essere utilizzata come erbicida;
Decreta:
1. Il prodotto fitosanitario SELECT (reg. n. 8796) dell'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S. e' ri-registrato provvisoriamente, alle nuove condizioni d'impiego riportate nella parte A del regolamento (UE) n. 87/2012. 2. Le nuove condizioni d'impiego che modificano quelle precedentemente riportate nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011, prevedono che la sostanza attiva cletodim puo' essere utilizzata come erbicida e non piu' come erbicida limitatamente alla coltura della barbabietola da zucchero. 3. La ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario in questione, alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'etichetta allegata al presente decreto, e' valida fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cletodim in esso contenuta. 4. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario SELECT (reg. n. 8796) dell'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S., gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 4, del decreto ministeriale 21 aprile 2011, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale sopra menzionato. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2012
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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