Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2012
Disposizioni di protezione civile concernenti l'invio di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica del Congo in conseguenza dell'esplosione del deposito munizioni di Mpila a Brazzaville, nella Repubblica del Congo verificatasi il giorno 4 marzo 2012. (Ordinanza n. 4012).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2012, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza dell'esplosione del deposito munizioni di Mpila a Brazzaville, nella Repubblica del Congo verificatasi il giorno 4 marzo 2012;
Considerato che lo Stato italiano nell'ambito del Meccanismo comunitario di Protezione civile, istituito presso la Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea, ai sensi della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 792 del 23 ottobre 2001 e seguenti modificazioni, partecipa alle attivita' di assistenza reciproca tra gli Stati membri in caso di emergenze e calamita' naturali;
Ravvisata la necessita' di inviare i materiali necessari per fronteggiare la situazione di criticita' a seguito dell'esplosione del deposito munizioni di Mpila a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, che ha determinato la perdita di circa 200 vite umane e numerosi feriti, nonche' l'evacuazione di oltre 6.000 persone;
Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione in loco dei necessari interventi atti a fronteggiare l'emergenza;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative in favore della Repubblica del Congo, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a fornire beni e materiali per assicurare tutela alle popolazioni sfollate, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2012

Il Presidente: Monti
 
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