Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 marzo 2012
Requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88, n. 89, con i quali sono stati emanati i regolamenti recanti, rispettivamente, norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che indicano, in esito ai percorsi formativi degli studenti, i livelli di competenza linguistico-comunicativa in lingua straniera;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettera a), e l'art. 14;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011, contenente criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
Vista la comunicazione della Commissione europea «Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM (2010) 2020», Bruxelles, 3 marzo 2010;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, finalizzato ad aiutare gli Stati membri, i centri scolastici, i datori di lavoro e i cittadini a confrontare le qualifiche rilasciate dai vari sistemi europei di istruzione e di formazione;
Vista la raccomandazione 28 settembre 2001 del Consiglio d'europa riguardante, tra l'altro, l'utilizzo del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), citato in lingua italiana con l'acronimo QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue);
Considerate le osservazioni contenute nel parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, reso il 7 aprile 2005 con nota n. 15985/05 ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla definizione di procedure volte a selezionare singoli operatori o categorie di operatori in base a criteri generali e oggettivi nel settore della certificazione della conoscenza delle lingue straniere;
Considerati il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 2011 e il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 20 luglio 2011, con particolare riferimento alla pubblicazione dell'elenco degli enti accreditati alla certificazione delle competenze in lingua straniera, in relazione al decreto ministeriale contenente criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole, in applicazione dell'art. 14 del decreto n. 249/2010 sopra citato;
Considerata l'esigenza di procedere alla qualificazione della formazione in lingua straniera del personale scolastico e di accertarne, nei casi in cui cio' si renda necessario, il livello di competenza linguistico-comunicativa;
Considerata l'importanza delle certificazioni linguistiche ai fini dell'attribuzione di crediti formativi in base a quanto previsto dallo ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System);

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto individua i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
2. Ai fini di assicurare l'univocita' e la trasparenza dell'azione amministrativa, il presente decreto individua i criteri di selezione dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni e la corrispondenza tra i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, di seguito denominato QCER, e i titoli di studio e attestazioni nazionali.
 
Art. 2
Soggetti qualificati

1. Sono considerati soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, gli enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero per il tramite di istituzioni appositamente incaricate dai governi dei paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, e' lingua ufficiale.
2. L'elenco degli enti certificatori di cui al comma 1 e' costituito presso la direzione generale per gli affari internazionali di questo Ministero ed e' reso disponibile al pubblico sul sito internet; e' aggiornato su richiesta dei governi interessati per il tramite delle rispettive ambasciate ovvero attraverso la richiesta degli enti medesimi, previa presentazione della documentazione attestante il riconoscimento di cui al comma 1.
3. Ai fini della costituzione dell'elenco di cui al comma 2, la direzione generale per gli affari internazionali richiede formalmente l'elenco degli enti certificatori riconosciuti:
a) alle ambasciate dei governi dei paesi membri dell'Unione europea nei quali la lingua straniera e' lingua ufficiale;
b) alle ambasciate dei governi dei paesi non comunitari la cui lingua ufficiale e' insegnata in Italia.
4. A partire dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, le corrispondenti certificazioni assumono validita' ai sensi del presente decreto.
5. L'elenco viene aggiornato a cura della direzione generale per gli affari internazionali a seguito di verifiche periodiche.
 
Art. 3
Requisiti per il riconoscimento delle certificazioni

1. Ai fini dell'art. 1, sono requisiti per il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dai soggetti di cui all'art. 2:
a) la conformita' al QCER e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella «Scala globale» e nella «Griglia di autovalutazione»;
b) l'attestazione del livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilita' sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilita';
c) la presentazione, da parte dell'ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni rilasciate con quelli previsti dal QCER.
 
Art. 4
Corrispondenze tra i livelli del QCER
e titoli di studio o attestazioni nazionali

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, e' valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli atenei conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.
Roma, 7 marzo 2012

Il Ministro: Profumo
 
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