Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 marzo 2012
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per i dispositivi di protezione individuali compresi nella direttiva n. 89/686/CE, alla Dolomiticert Scarl, in Longarone.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del ministero dello sviluppo economico
e
IL DIRETTORE GENERALE
della relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
del ministero del lavoro e delle politiche sociali

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza acquisita in atti il 13 luglio 2011 al n. 133758 con la quale la societa' Dolomiticert Scarl con sede legale in Z. I. Villanova, 1 - 32013 Longarone (Belluno), ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale gia' concessa con decreto 12 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, n. 3;
Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti con nota prot. n. 217988 del 17 novembre 2011;
Rilevato che la documentazione prodotta dalla societa' Dolomiticert Scarl, e' conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002;
Considerato che la societa' Dolomiticert Scarl, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;
Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, relativo ai Dispositivi di Protezione Individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 5 dicembre 2011;

Decretano:

Art. 1

1. La societa' Dolomiticert Scarl con sede legale in Z. I. Villanova, 1 - 32013 Longarone (Belluno), gia' autorizzata, in conformita' agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE con decreto citato in premessa e' altresi' autorizzata ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza dei sotto elencati Dispositivi di Protezione Individuale:
dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche;
indumenti e/o accessori destinati a proteggere contro i rischi elettrici;
dispositivi di protezione della mano o del braccio destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso;
dispositivi di sicurezza per prevenire l'annegamento.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la medesima validita' del decreto di autorizzazione citato nella premessa.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' Dolomiticert Scarl con sede legale in Z. I. Villanova, 1 - 32013 Longarone (Belluno); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' Dolomiticert Scarl, per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
7. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, div. XIV.
 
Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 475/1992, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - si riservano la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. Div. XIV.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del Ministero
dello sviluppo economico
Vecchio

Il direttore generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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