Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 agosto 2011
Turn over del personale degli Enti di ricerca.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto l'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 66, comma 14, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e successive modificazioni, secondo cui, per l'anno 2010, gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;
Visto l'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" che ha soppresso il secondo periodo del comma 14, dell' art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui in ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non puo' eccedere le unita' cessate nell'anno precedente;
Visto l'art. 35, comma 3, del predetto decreto n. 207 del 2008, che, in ragione di quanto disposto dal precedente comma 2, dello stesso articolo, stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell' art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", ed in particolare l'art. 9, comma 9, che dopo il primo periodo dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 aggiunge i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015";
Visto l'art. 17, comma 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che proroga il termine per gli enti di ricerca di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 che proroga al 31 marzo 2011 i termini delle assunzioni di cui all'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011, che, in attuazione dell'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010 dispone l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011, delle assunzioni degli enti di ricerca relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, allegato I;
Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in data 22 febbraio 2011, n. 11786, condivisa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente la programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011, in cui si chiarisce, per quanto riguarda gli enti di ricerca, che le progressioni di livello all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL, del personale dello stesso comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, nelle more del prossimo rinnovo contrattuale, debbono essere finanziate a valere sulle risorse assunzionali, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, previa adozione di provvedimento autorizzatorio prima dell'inquadramento, fermi restando i commi 1, 2-bis e 21, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Vista la predetta nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 che chiarisce che, comunque a decorrere dall'anno 2011, le procedure di cui all'art. 54 (progressioni di livello, nei livelli inferiore al terzo, all'interno dei relativi profili) del CCNL del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, si devono finanziare con le risorse previste per la contrattazione integrativa, fermi restando i commi 1, 2-bis e 21, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Considerato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 66, comma 14, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, occorre, con il presente decreto, individuare i criteri di computo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, omogenei rispetto a quelli adottati per il calcolo degli oneri di assunzione, senza tener conto del maturato economico;

Decreta:

Art. 1

Criteri generali di calcolo

1. I criteri di calcolo dei risparmi e degli oneri assunzionali, i cui importi vanno conteggiati al lordo degli oneri riflessi, devono essere omogenei, fermo restando quanto previsto dai commi successivi e dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. Il calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni si computa sempre su dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e, analogamente, il calcolo degli oneri assunzionali e' conteggiato sull'intero anno.
2. Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilita' verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali.
3. Non rientrano nelle limitazioni delle assunzioni quelle relative al personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni, in quanto le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.
4. Le eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria in assenza di idonei.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate ad autorizzazione ad assumere gli incrementi di part-time concernenti il personale che e' stato assunto con tale tipologia di contratto.
6. Le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa vigente, sono equiparate a nuova assunzione.
7. L'onere relativo al personale per cui viene disposto il trattenimento in servizio va determinato con le medesime modalita' utilizzate per il computo di personale proveniente dall'esterno dell'amministrazione. Il costo relativo al trattenimento di un dirigente titolare di incarico dirigenziale generale va calcolato sulla base del trattamento economico complessivo di prima fascia effettivamente percepito dal medesimo. Le risorse destinabili a nuove assunzioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.
8. Una volta individuati gli importi complessivi dei risparmi da cessazione, definiti nei termini di cui al presente decreto, il budget assunzionale viene calcolato applicando la percentuale di turn over prevista dalla normativa vigente.
9. Ai sensi dell'art. 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, per gli enti di nuova istituzione, intesi come tali quelli caratterizzati da nuovo ingresso nell'ordinamento giuridico, non rilevando invece quelli che derivano da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei criteri di cui al presente decreto.
10. Ai sensi dell'art. 9, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita', fermo restando i criteri di cui al presente decreto.
 
Art. 2

Assunzioni anno 2010

1. Per le assunzioni relative all'anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo) e, ai fini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello, occorrera' tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo.
2. Per la dirigenza il trattamento retributivo va calcolato senza tenere conto delle voci che al momento della cessazione affluiscono al fondo, sia per il calcolo dei risparmi, sia per il calcolo degli oneri.
3. Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solo la parte relativa al trattamento economico della seconda fascia in quanto non e' soggetto ad autorizzazione ad assumere il conferimento di incarico di prima fascia.
4. Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.
5. Per i livelli dal terzo al primo, i risparmi da cessazione vengono calcolati al valore iniziale delle fasce stipendiali del livello di riferimento.
 
Art. 3

Assunzioni a decorrere dall'anno 2011

1. A decorrere dall'anno 2011, per il calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e seguenti, andra' tenuto conto del disposto dell'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
2. I risparmi da cessazione e gli oneri relativi alle assunzioni vengono calcolati tenendo conto oltre che del trattamento fondamentale individuato secondo le modalita' di cui all'art. 2, anche del valore medio del trattamento accessorio che, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, personale dei profili), andra' computato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all'anno precedente per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 273
 
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