Gazzetta n. 77 del 31 marzo 2012 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 15 marzo 2012
Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. (Repertorio atti n. 58).


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4-bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, (Rep. atti n. 36/CSR), riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualita', sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 66/CU);
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 (Rep. atti n.137/CSR);
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247» e, in particolare, l'art. 3, comma 2 il quale prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e' rimessa alle regioni, previo accordo in Conferenza Stato-regioni;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, (Rep. atti n. 21/CSR) riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con il citato Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 137/CSR);
Vista la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota dell'8 marzo 2012, che e' stata diramata alle regioni e province autonome il 9 marzo 2012;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce il seguente accordo:

Considerato:

il parere espresso dalle parti sociali nell'incontro del 1° marzo 2012;
che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto definito mediante accordo in Conferenza permanente tra Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
che l'accordo di cui al punto precedente deve:
definire le qualifiche e i diplomi professionali ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
prevedere un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
rinviare ai contratti collettivi per la determinazione delle modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni e province autonome;
Tenuto conto:
che alcune regioni hanno siglato intese con il MIUR e il MLPS per l'avvio dei percorsi formativi in apprendistato, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Ritenuto:

che l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, integrato dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012, istituisce, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005, il repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e comprende figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio. Tale repertorio e' attualmente composto da ventidue figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche di istruzione e formazione professionale di durata triennale e da ventuno figure nazionali relative ai diplomi professionali di durata quadriennale e descritte secondo standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali;
che il citato Accordo definisce, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005, gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo;
che l'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, definisce le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualita', sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale;
che l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, definisce i modelli e le relative note di compilazione dell'attestato di qualifica e di diploma professionale e il modello e relative note di compilazione per l'attestazione delle competenze acquisite, nel caso di interruzione del percorso formativo;
che l'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 contiene la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento di cui sopra;
che la durata, l'articolazione e l'organizzazione dei percorsi formativi puo' essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall'apprendista attraverso il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nel rispetto comunque dei medesimi standard formativi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005 come definiti negli Accordi sopraccitati, anche tenendo conto delle esigenze delle imprese;
che nella formazione per gli apprendisti di eta' compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, verra' posta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di base di cui all'Accordo del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011;
che per quanto riguarda gli apprendisti di eta' compresa tra i 18 e i 25 anni i percorsi formativi non devono necessariamente fare riferimento ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del medesimo decreto legislativo;

Il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano

Convengono:

1) che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 167/2011 sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;
2) che gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18 comma 2 del decreto legislativo n. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito nel decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012;
3) che le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualita', sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010;
4) che i modelli e le modalita' di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 226/2005 come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011;
5) che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attivita' di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle regioni e province autonome nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, e nel decreto legislativo n. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilita', nel caso di apprendisti di eta' superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;
6) che le modalita' di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma 1, lettera c), art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilita' secondo le modalita' definite dalle regioni e province autonome.
Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 15 marzo 2012

Il Presidente: Gnudi
Il Segretario: Siniscalchi
 
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