Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 marzo 2012 |
Nuove disposizioni per le modalita' del gioco del lotto. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto; Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, concernente modificazioni alla succitata legge 528/82 ed, in particolare, l'art. 4 che prevede, tra l'altro, la possibilita' di apportare ulteriori modifiche con apposito D.M.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n.16 con il quale sono state adeguate all'euro le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del lotto, con particolare riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 9 del Capo II in tema di modalita' per il pagamento delle vincite; Visto il decreto legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare, l'art. 12 comma 1 lettera b) che dispone con decreti direttoriali la possibilita' di adozione di "ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere"; Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, con il quale e' stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per piu' concorsi consecutivi; Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, con il quale e' stata istituita la nuova modalita' di gioco opzionale e complementare al gioco del lotto, denominata "10eLOTTO;" Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, con il quale il "10eLOTTO" e' stato individuato come modalita' di gioco del lotto; Visti i Decreti Direttoriali 2 settembre 2010 e 19 aprile 2011, con i quali sono state apportate alcune modifiche, fra l'altro, al decreto direttoriale 13 luglio 2009 ed al decreto direttoriale 4 dicembre 2008; Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n.111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ed in particolare l'art. 24, comma 29; . Visto il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ed in particolare l'art. 2; Rilevati i risultati positivi sulla raccolta del gioco del lotto conseguiti tramite giocate emesse per piu' concorsi consecutivi, in modo particolare per il "10eLOTTO" nella modalita' ad estrazione frequente; Vista la necessita' rappresentata dal concessionario di ottimizzare i tempi di emissione degli scontrini per tali giocate, anche al fine di aumentare la disponibilita' del terminale di gioco per permettere la partecipazione al gioco da parte di un maggior numero di utenti; Considerata tale esigenza rispondente all'interesse erariale tanto da ridefinire la modalita' di emissione dello scontrino per le giocate in abbonamento effettuate al "10eLOTTO" ad estrazione frequente; Visto l'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n .231 e l'art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recanti limitazioni all'uso del contante con finalita' antiriciclaggio; Atteso che, stante l'obbligo introdotto dalla succitata normativa, appare l'opportuno individuare specifiche misure per la piu' agevole tracciabilita' delle vincite, estendendo l'utilizzo presso le ricevitorie di strumenti quali la prenotazione della vincita, gia' messi a disposizione dal concessionario Lottomatica:
Decreta:
Art. 1
Al decreto direttoriale 4 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunti i seguenti articoli: «Art. 3-bis: Esclusivamente per il "10eLOTTO" con modalita' di estrazione frequente, la giocata in abbonamento per piu' concorsi consecutivi genera l'emissione di un unico scontrino. Lo scontrino emesso per piu' concorsi consecutivi riporta, in aggiunta ai dati identificativi previsti dalla vigente normativa, anche: a) l'importo complessivo della giocata, dato dal prodotto della posta di gioco per singolo concorso per il numero totale dei concorsi richiesti; b) i dati di riferimento del primo e dell'ultimo concorso cui la giocata per piu' concorsi consecutivi si riferisce. Ogni scontrino, attestante l'avvenuta giocata per piu' concorsi consecutivi, conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo alle estrazioni dei concorsi per i quali e' stato emesso. Nel caso in cui la stampa di una giocata in abbonamento risulti errata o incompleta, il giocatore e' tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare il riferimento alla giocata errata o incompleta.». «Art. 3 ter 1. Ai fini del pagamento delle vincite, conseguite con una giocata al "10eLOTTO" per piu' concorsi consecutivi, lo scontrino deve essere presentato integro e in originale e nel termine di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo all'ultimo concorso a cui lo scontrino stesso si riferisce. Il bollettino relativo ai numeri estratti potra' essere richiesto presso la ricevitoria ove la giocata e' stata effettuata o presso altre ricevitorie del lotto o direttamente al Concessionario, che sono tenuti a fornirlo. 2. Qualora lo scontrino contenga piu' giocate vincenti il pagamento sara' effettuato a conclusione di tutti i concorsi cui l'abbonamento fa riferimento. 3. In caso di vincita pagabile in ricevitoria, il terminale, al momento della validazione dello scontrino vincente, emette un attestato di vincita sul quale sono riportati i seguenti dati: a) il numero dei concorsi sui quali sono state conseguite vincite; b) l'importo complessivo della vincita; c) il numero identificativo della giocata che ha generato le vincite; d) il numero identificativo dello scontrino vincente; e) la data di pagamento della vincita; f) il codice della ricevitoria dove la vincita e' stata pagata. L'attestato di vincita deve essere consegnato al giocatore al solo scopo di verificare l'importo esatto del totale delle vincite conseguite con la giocata in abbonamento, pur non costituendo titolo per la riscossione delle vincite in esso indicate.». |
| Art. 2
Il pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalita' del gioco del Lotto, sono cosi' modificate: Le vincite di importo non superiore a 531,91 euro possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del Lotto, il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrita' e completezza dello stesso, nonche' previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione. Per le vincite di importo superiore a 531,91 euro e fino a 1.063,82 euro lo scontrino vincente deve essere presentato presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata e il raccoglitore, su esplicita richiesta del vincitore, puo', in alternativa al pagamento in contanti, prenotare l'importo della vincita con le modalita' previste all'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 560/96. Per le vincite di importo superiore a 1.063,82 euro e fino a 10.500,00 euro gli scontrini vanno presentati presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi punto di raccolta del gioco del Lotto, dove il raccoglitore provvede al ritiro dello scontrino ed alla prenotazione della relativa vincita con le modalita' previste all'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 560/96. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al concessionario del gioco del Lotto. |
| Art. 3
Il presente decreto entrera' in vigore a partire dal primo concorso successivo a quello della data di pubblicazione. |
| Art. 4
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del lotto Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 5 marzo 2012
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 96 |
|
|
|