Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2012 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI MILANO |
DECRETO RETTORALE 15 marzo 2012 |
Emanazione del nuovo Statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario"; Visto il decreto rettorale 1° febbraio 2011, registrato al numero 272316 in pari data, con cui e' stata costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 240/2010, la Commissione incaricata di predisporre le modifiche allo Statuto dell'Universita' di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 2 della legge 240; Preso atto che il Senato Accademico, con delibera in data 11 ottobre 2011, ha approvato lo Statuto dell'Ateneo nel testo proposto dall'anzidetta Commissione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione formulato nella seduta del 27 settembre 2011; Vista la nota rettorale prot. n. 33525 del 17 ottobre 2011, con cui la proposta di Statuto e' stata trasmessa al MIUR per il controllo di legittimita' e di merito, previsto dall'art. 6 della 168/1989 e richiamato dal comma 7 dell'art. 2 della legge 240/2010; Vista la nota del MIUR prot. 798 del 15 febbraio 2012, contenente le osservazioni e le richieste di modifica al testo di Statuto presentato dall'Ateneo, formulate dal Tavolo tecnico costituito con decreto ministeriale 21 giugno 2011 ai fini dello svolgimento del predetto controllo; Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2012, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso in data 28 febbraio 2012, ha approvato gli emendamenti al testo di Statuto in ottemperanza alle osservazioni e richieste ministeriali; Ritenuto che si sia utilmente compiuto il processo previsto per l'emanazione del nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 240/2010 e della legge 168/1989;
Decreta:
Art. 1
E' emanato il nuovo Statuto dell'Universita' degli Studi di Milano secondo il testo riportato nell'allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Milano, 15 marzo 2012
Il rettore: Decleva |
| Allegato
STATUTO
TITOLO I
Norme generali
Art. 1
Principi direttivi e finalita'
1. L'Universita' degli Studi di Milano (d'ora in avanti Universita') e' un'istituzione pubblica di alta cultura, sede primaria di attivita' di ricerca e di formazione, il cui libero svolgimento e' garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. L'Universita' ispira la propria azione a principi di indipendenza, autonomia e responsabilita'. Essa e' dotata di personalita' giuridica e di autonomia normativa, scientifica, didattica, organizzativa, funzionale e contabile nel rispetto della legislazione nazionale, della normativa europea e ai sensi delle disposizioni del presente Statuto. 2. L'Universita' persegue le sue finalita' di elaborazione critica e di diffusione delle conoscenze, di interazione tra le culture, di sviluppo delle competenze, di educazione e formazione della persona, di arricchimento culturale della societa', garantendo la libera e motivata espressione delle opinioni e avvalendosi del contributo, nelle rispettive responsabilita', di tutte le sue componenti. L'Universita' considera sinergiche e strettamente correlate le attivita' di ricerca e di insegnamento e ne garantisce una costante connessione. Parimenti l'Universita' assicura l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali, ove assunte, da quelle di ricerca e di insegnamento. 3. L'Universita' e' impegnata a dare piena attuazione all'articolo 34 della Costituzione che assicura il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi piu' alti degli studi. A questo fine, essa favorisce e sostiene la piena applicazione della normativa in vigore sul diritto allo studio, anche predisponendo forme autonome di intervento, compatibili con le risorse a disposizione. L'Universita' organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere il piu' possibile efficace e proficuo lo studio universitario. 4. L'Universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca ed e' impegnata a raccordare le sue funzioni istituzionali e i rapporti di collaborazione che ne derivano al quadro di riferimento internazionale, favorendo i processi che coinvolgono in questa prospettiva i soggetti e le strutture che in essa operano, incrementando le proprie capacita' di richiamo dall'estero di studenti, ricercatori e professori e incentivando relazioni e forme di cooperazione, anche con i paesi in via di sviluppo, volte a sostenere la mobilita', le partecipazioni a reti scientifiche e l'integrazione a livello internazionale delle attivita' formative. 5. L'Universita' si connota quale soggetto impegnato e attivo per il progresso scientifico, culturale, sociale, civile, economico della Repubblica e, in essa, degli ambiti territoriali e delle comunita' collegate alle sue sedi operative. 6. L'Universita' adotta autonome procedure di monitoraggio e valutazione della ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttivita' e della corretta gestione delle risorse, assumendo come finalita' il miglioramento continuo della qualita' e come criteri centrali l'indipendenza e la terzieta' delle valutazioni e la trasparenza delle procedure, individuando metodi e modelli operativi conformi alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze di raccordo con gli organismi nazionali operanti nel settore. Gli esiti dei processi di valutazione della ricerca e della didattica sono considerati ai fini dell'allocazione delle risorse finanziarie e di personale in modo da determinare una piu' coerente ed efficace programmazione degli interventi. L'Universita' assicura la trasparenza, la tracciabilita' e il controllo di legittimita' dei propri atti ai sensi della normativa in vigore e con le modalita' definite dalla apposita regolamentazione interna.
Art. 2
Liberta' e promozione della ricerca
1. L'Universita' afferma il ruolo essenziale della ricerca scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. A questo fine essa promuove la ricerca sia sostenendo con i piu' opportuni strumenti quella autonomamente proposta dalle strutture dell'Ateneo, da gruppi e da singoli studiosi, favorendone il libero svolgimento in un quadro di razionale impiego delle risorse e delle competenze disponibili, sia sostenendo le azioni volte al reperimento di contributi e risorse esterne, salvaguardando le prerogative, il ruolo e la responsabilita' strategica dell'Ateneo. 2. L'Universita' assicura alle strutture scientifiche, ai gruppi di ricerca e ai singoli studiosi, in relazione alle esigenze e alle disponibilita', l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzo di spazi, di infrastrutture e di apparati tecnici nel rispetto delle prerogative e delle specificita' delle diverse aree culturali e scientifiche. L'Universita' promuove a questo fine al proprio interno e nei rapporti con soggetti esterni le opportune collaborazioni e integrazioni, assicurando coerenza negli usi e nelle destinazioni, in un quadro di programmazione degli interventi e di monitoraggio e valutazione dei risultati. L'Universita' verifica, con periodicita' di norma triennale, l'utilizzo efficiente e proporzionato alle esigenze e ai risultati di quanto messo a disposizione, eventualmente rivedendone la destinazione. 3. L'Universita' considera parte integrante e irrinunciabile della propria attivita' di ricerca promuovere, motivare, coinvolgere e valorizzare le capacita', il merito e l'impegno dei giovani studiosi, sostenendone le attivita' e l'indipendenza scientifica nell'ambito delle disposizioni di cui ai due commi precedenti. 4. L'Universita' considera centrale e insostituibile il proprio impegno per la ricerca fondamentale e di base. L'Universita' considera proprio compito sostenere le attivita' di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilita' connesse alla sua natura di istituzione pubblica al servizio della collettivita'. 5. Nell'esame di attivita' e progetti di ricerca proposti all'Ateneo dalle sue strutture o da gruppi o singoli che vi appartengono e in relazione alle eventuali attivazioni di posti o posizioni collegati a progetti di ricerca, l'Universita' assume come criterio di riferimento la valutazione indipendente sia dei progetti sia del merito e delle competenze dei proponenti, adottando gli strumenti piu' opportuni e trasparenti di giudizio nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza delle procedure e del miglior uso delle risorse impegnate. 6. L'Universita' fa proprio il principio della liberta' di accesso alla letteratura scientifica e promuove la circolazione dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprieta' intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati. Le norme e le procedure finalizzate a dare attuazione ai suddetti principi sono stabilite con apposito Regolamento d'Ateneo.
Art. 3
Liberta' e finalita' dell'insegnamento
1. L'Universita' promuove, organizza e coordina le attivita' formative necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti Regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'Universita' conferisce i relativi titoli di studio. 2. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualita' dei corsi di studio di riferimento e secondo le disposizioni del Regolamento didattico dell'Ateneo. 3. L'Universita' assolve ai compiti di insegnamento e formazione che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attivita' di servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilita' internazionale, l'insegnamento a distanza. L'Universita' assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri iscritti al termine dei corsi di studio seguiti. 4. L'Universita' promuove e svolge attivita' culturali e formative destinate a soggetti esterni, coerenti con le sue finalita' e di conseguente livello. 5. L'Universita' promuove e svolge, anche mediante apposite forme organizzative, attivita' funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e continua.
Art. 4
Rapporti di collaborazione
1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Universita' utilizza e promuove ogni forma opportuna di cooperazione scientifica e didattica, concludendo a questo fine accordi con amministrazioni dello Stato ed enti e soggetti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali. 2. L'Universita' aderisce a fondazioni, associazioni, consorzi, reti internazionali e nazionali e a ogni altra forma di collaborazione compatibile con la sua natura e con le sue finalita' istituzionali. 3. Nei settori di competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l'Universita' puo' svolgere prestazioni per conto terzi che risultino coerenti con i principi di economicita' e che garantiscano una giusta valorizzazione delle risorse pubbliche impegnate.
Art. 5
Finanziamenti e programmazione delle risorse
1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi ed enti pubblici e privati, nazionali comunitari e internazionali, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 2. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui o altre forme di indebitamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale. 3. L'Universita' imposta le proprie strategie in materia di finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto del documento programmatorio e di sviluppo di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto e della programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nella assegnazione di risorse, l'Universita' tiene conto dell'entita' e della valutazione del livello della produzione scientifica e del grado di impegno degli appartenenti alle strutture nelle attivita' istituzionali di competenza, collegandola a indicatori quantitativi e di qualita' appropriati ai vari ambiti disciplinari.
Art. 6
Enti e fondazioni a sostegno dell'attivita' universitaria
1. L'Universita' sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni all'Ateneo di enti e fondazioni che abbiano come finalita' il sostegno delle sue attivita' istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani ricercatori e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.
Art. 7
Principi organizzativi e di amministrazione
1. L'Universita' si organizza secondo principi di autonomia e responsabilita', di semplificazione delle procedure, di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa; essa assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi di legge e l'accessibilita' alle informazioni. 2. L'Universita', per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, organizza le proprie attivita' avvalendosi di strutture gestionali, tecniche e amministrative articolate in distinte unita' organizzative, responsabili, nel settore di competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi, misurandone l'efficienza e la rispondenza agli obiettivi assunti con periodici controlli valutativi. 3. L'autonomia gestionale che l'Universita' riconosce alle proprie strutture individuate quali centri di responsabilita' e' regolamentata dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e dalle norme del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 4. L'Universita' assicura al proprio interno ampia informazione delle decisioni adottate e della documentazione relativa, a cio' provvedendo con i mezzi piu' idonei. L'Universita' provvede con adeguate forme di comunicazione a far conoscere gli aspetti piu' rilevanti della propria attivita' valorizzandone la qualita' e i risultati. 5. L'Universita' promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale tecnico e amministrativo e ne valorizza le competenze.
Art. 8
Ambiente di lavoro, non discriminazione e pari opportunita'
1. L'Universita' garantisce la dignita' della persona nel contesto lavorativo, promuovendo azioni che rimuovano le disuguaglianze, prevengano le discriminazioni, migliorino le condizioni ambientali e di svolgimento delle attivita'. L'Universita' assicura piena attuazione, a tutti i livelli della vita interna dell'Ateneo, dei diritti della persona e dei principi di non discriminazione e di rispetto delle pari opportunita' e promuove tutti i provvedimenti necessari per la loro realizzazione e tutela, in applicazione della normativa e degli accordi contrattuali vigenti. L'Universita' favorisce le uguaglianze di trattamento e di opportunita' anche tramite una piu' efficace conciliazione tra vita professionale e vita familiare. L'Universita' promuove una equilibrata presenza di genere negli organi collegiali e di governo dell'Ateneo, da realizzare anche mediante il rispetto di quote nella costituzione degli organi che prevedono la designazione dei loro componenti e la presentazione di candidati appartenenti a entrambi i generi per gli organi elettivi.
Art. 9
Beni storico-artistici, naturalistici e culturali
1. L'Universita' tutela e valorizza i beni culturali e naturalistici e le raccolte artistiche, bibliografiche, storiche e scientifiche che fanno parte del suo patrimonio o che sono detenute a qualsiasi titolo, incrementandone la consistenza e organizzandone la gestione a fini di studio, di ricerca e di divulgazione culturale. 2. L'Universita' raccoglie, conserva e rende consultabili, nel rispetto della normativa e dei criteri vigenti in materia, la documentazione di rilievo storico concernente la propria trascorsa attivita', quella degli enti in essa confluiti al momento della sua costituzione e successivamente, nonche' quella disponibile o che si rendesse disponibile relativa agli studiosi che hanno fatto parte del corpo docente, unitamente ad ogni altro fondo di interesse documentario riguardante i suoi campi di interesse scientifici, didattici e culturali.
Art. 10
Attivita' culturali, sportive e ricreative
e liberta' di associazione e di riunione
1. L'Universita' promuove e favorisce, ai sensi della normativa in vigore, attivita' culturali, sociali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel Regolamento generale d'Ateneo, comprese quelle promosse in forma autonoma, negli ambiti e per le finalita' di cui al presente comma, dal personale universitario e da associazioni e cooperative studentesche, come definite nel Regolamento generale d'Ateneo. 2. L'Universita' garantisce la liberta' di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita universitaria. L'Universita' favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative scientifiche e culturali. 3. L'Universita' promuove, favorisce e sostiene la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attivita'. 4. L'uso degli spazi universitari per le attivita' e da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni e' disciplinato sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento d'Ateneo, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'Istituzione universitaria.
Art. 11
Principi di comportamento e Codice etico
1. I professori, i ricercatori, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilita', al raggiungimento dei fini propri dell'Universita'. Il presente Statuto determina le modalita' della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo. I singoli componenti della comunita' universitaria sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti di Ateneo e degli organi collegiali e ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'Istituzione e con le disposizioni del Codice etico di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 240/2010. 2. Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilita' nei confronti dell'Istituzione e le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme del Codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 3. Il Codice etico e' predisposto anche con l'ausilio del Comitato etico ed e' approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 4. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui all'articolo 33, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico, a scrutinio segreto. Le sanzioni comminabili, in base al principio della gradualita' a seconda della gravita' delle violazioni accertate, sono individuate tra le seguenti tipologie: richiamo verbale; richiamo scritto riservato; richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo; esclusione per non piu' di sei mesi dagli organi istituzionali e/o dagli organi delle strutture di appartenenza; esclusione per non piu' di un anno dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza del Collegio di disciplina di cui all'articolo 33 del presente Statuto per i professori e i ricercatori e degli organi previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
TITOLO II
Fonti normative
Art. 12
Statuto
1. Il presente Statuto e' espressione dell'autonomia dell'Universita' degli Studi di Milano ed e' adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con le modifiche in materia di organizzazione e di organi di governo dell'Ateneo, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni, disposte dalla legge n. 240/2010, della quale recepisce i principi e i criteri direttivi. 2. E' allegato allo Statuto l'elenco dei Dipartimenti costituiti presso l'Ateneo. Le variazioni di tale elenco, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalle norme in vigore e dal presente Statuto, non costituiscono modifiche dello Statuto stesso. Le variazioni sono disposte periodicamente con provvedimento del Rettore. 3. Lo Statuto e' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 4. Lo Statuto puo' essere modificato su proposta del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di Dipartimento, della Conferenza degli studenti. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Senato accademico con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, parimenti assunto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora la modifica sia richiesta da un organo diverso dal Senato accademico, il Senato, ricevuta la proposta, puo' a sua volta avanzare proposte di emendamento da trasmettere, unitamente al testo originario, all'organo proponente perche' si pronunci entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il Senato accademico assume la delibera definitiva secondo quanto disposto dal precedente capoverso. Le modifiche allo Statuto sono disposte con decreto del Rettore ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13
Regolamenti
1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalla normativa in vigore, come di seguito specificati, e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonche' al corretto esercizio delle funzioni istituzionali. 2. I regolamenti sono deliberati e modificati ai sensi della vigente normativa, secondo le procedure previste per ogni regolamento o tipologia di regolamento negli articoli che seguono.
Art. 14
Regolamento generale d'Ateneo
1. Il Regolamento generale d'Ateneo e' adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168. Esso contiene, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo articolo 15, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Ateneo. 2. Il Regolamento e' predisposto dal Senato accademico, anche con l'ausilio di competenze interne all'Amministrazione universitaria, ed e' approvato dallo stesso Senato accademico con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Espletate le procedure di legge, il Regolamento e' emanato con decreto rettorale ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 3. Le modifiche al Regolamento generale d'Ateneo sono deliberate e disposte con le modalita' stabilite al precedente comma 2 ed entrano in vigore nei termini temporali ivi indicati.
Art. 15
Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'
1. La gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita' e' disciplinata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Tale Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, e' approvato dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Senato accademico espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso e' emanato con decreto del Rettore, espletati gli adempimenti di legge, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 2. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure e pubblicate sul sito web dell'Ateneo, ed entrano in vigore nei termini temporali indicati al comma 1.
Art. 16
Regolamento didattico d'Ateneo
1. Il Regolamento didattico d'Ateneo, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina, in attuazione delle norme in vigore e delle disposizioni del presente Statuto, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento di tutte le tipologie di corsi di studio istituiti dall'Ateneo, unitamente alle attivita' e ai servizi di sostegno alla didattica, di tutorato e di orientamento, e alle attivita' e ai servizi di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente. E' allegato al Regolamento didattico l'elenco delle Facolta' e delle Scuole costituite presso l'Ateneo. 2. Il Regolamento didattico e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita la Conferenza degli studenti, su proposta dei Dipartimenti, sentiti i Comitati direttivi delle Facolta' o Scuole alle quali sono raccordati, per le parti concernenti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Espletate le procedure previste dall'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Regolamento e' emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito. 3. Le modifiche al Regolamento didattico sono deliberate e disposte secondo le procedure di cui al comma 2.
Art. 17
Regolamento per la chiamata dei professori
1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalita' con le quali l'Universita' provvede alla chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005. 2. Il Regolamento per la chiamata dei professori e' adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 240/2010 ed e' approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento e' emanato dal Rettore con proprio decreto, e' reso pubblico sul sito web dell'Ateneo, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 18
Regolamento sui doveri accademici di professori
e ricercatori
1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina i criteri e le modalita' di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori dell'Universita' dei loro doveri accademici in applicazione e nel rispetto delle norme sul loro stato giuridico, come specificate dall'articolo 6 della legge n. 240/2010. 2. Il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori e' approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 3. Il Regolamento e' emanato dal Rettore con proprio decreto, e' reso pubblico sul sito web dell'Ateneo, ed entra in vigore nell'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 19
Regolamento per il conferimento di contratti di ricercatore
a tempo determinato
1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalita' con le quali l'Universita' istituisce posti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005. 2. Il Regolamento per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato e' adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010 ed e' approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento e' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
Art. 20
Regolamento per il conferimento di assegni
per lo svolgimento di attivita' di ricerca
1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalita' con le quali l'Universita' attiva assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 e secondo le tipologie in esso previste. 2. Il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca e' approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento e' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
Art. 21
Regolamento per il conferimento di contratti
per attivita' di insegnamento
1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalita' con le quali l'Universita', anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca indicati all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, puo' stipulare contratti per attivita' di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. 2. Il Regolamento disciplina altresi' le modalita' con le quali l'Universita', fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento a professori e a ricercatori universitari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, puo' stipulare contratti a titolo oneroso per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il Regolamento disciplina inoltre le modalita' con le quali l'Universita', ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, puo' attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. 3. Il Regolamento per il conferimento di contratti per attivita' di insegnamento e' approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso e' emanato con decreto del Rettore, e' pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 22
Regolamenti dei Dipartimenti
1. I Regolamenti dei Dipartimenti determinano, in conformita' alle norme di legge e ai sensi del presente Statuto e dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo, le modalita' di funzionamento e di esercizio delle attivita' di competenza di ciascun Dipartimento. 2. I Regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, che puo' chiederne con atto motivato il riesame. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, pubblicati sul sito web dell'Ateneo, ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione. 3. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.
Art. 23
Regolamenti delle Facolta' e delle Scuole
1. I Regolamenti delle Facolta' e delle Scuole, di cui all'articolo 40 del presente Statuto, determinano, in conformita' al Regolamento didattico d'Ateneo e ai Regolamenti dei Dipartimenti ad esse raccordati, le modalita' di funzionamento della struttura. I Regolamenti, predisposti dal Comitato direttivo di ciascuna Facolta' e di ciascuna Scuola, sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e deliberati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, che puo' chiederne con atto motivato il riesame. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 2. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.
Art. 24
Altri Regolamenti in materia di didattica,
di ricerca e di servizi
1. Le ulteriori strutture e organismi operativi scientifici, didattici e di servizio costituiti dall'Ateneo, dotati di autonomia ai sensi del presente Statuto, determinano le modalita' di esercizio delle rispettive attivita' con appositi Regolamenti, predisposti in conformita' alle norme statutarie e ai Regolamenti generali di Ateneo e contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento. 2. I Regolamenti, su proposta assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi organi o degli organi delle strutture che ne promuovono la costituzione, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 3. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.
TITOLO III
Struttura di governo e organi
Art. 25
Rettore
1. Il Rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Il Rettore e' il rappresentante istituzionale e legale dell'Ateneo. Rientrano in particolare tra le sue funzioni: a) proporre, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, un documento programmatorio e di sviluppo nel quale sono indicati gli indirizzi e gli obiettivi generali di medio e lungo termine che orientano le scelte e le priorita' di intervento nei diversi settori di attivita'. Il documento costituisce elemento di riferimento per le attivita' di valutazione e di controllo dell'Ateneo e ai fini della applicazione delle disposizioni sulla programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43; b) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo predisposti dal Direttore generale; c) esercitare con proposte agli organi di governo dell'Ateneo le funzioni di indirizzo e di iniziativa di cui al primo capoverso: d) convocare e presiedere il Senato accademico e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni; e) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni; f) assicurare il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita' impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilita'; g) svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione; h) proporre il Direttore generale come previsto dalla normativa in vigore; i) assicurare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; j) presentare una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo; k)avviare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 33 del presente Statuto, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di amministrazione, e comminare nei confronti del personale docente provvedimenti disciplinari non piu' gravi della censura; l) emanare i decreti e gli atti di sua competenza; m) assumere, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile; n) svolgere ogni altra funzione stabilita dalle norme in vigore e dal presente Statuto ovvero non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi. 2. Il Rettore e' una figura di alto profilo con precedenti significative esperienze gestionali nel settore universitario e/o della ricerca, eletto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso universita' italiane che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione. La durata del mandato del Rettore e' di sei anni, e non e' rinnovabile. Qualora risulti eletto un professore in servizio presso altra universita', l'elezione si configura anche come chiamata e conseguente trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 240/2010. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 3. L'elettorato passivo e' riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5% dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, afferenti per quote non inferiori a un quarto dei proponenti ad almeno tre diversi Gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati dal comma 4 dell'articolo 26. 4. L'elettorato attivo e' costituito: a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato; c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in seno al Senato accademico e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di amministrazione; d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle Facolta' e Scuole, di cui ai successivi articoli 38 e 40, con voto ponderato; e) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in seno ai Consigli di Dipartimento. 5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente, la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,15, equivalente al 15% del totale degli aventi diritto al voto della categoria. Per la componente indicata al punto d) la ponderazione viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa. 6. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale puo' esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati direttivi delle Facolta' e Scuole. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e per i rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle Facolta' e Scuole i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a) del comma 4. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni. 7. Il Rettore designa un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Negli organi accademici il Prorettore vicario non ha diritto di voto se e' presente il Rettore. 8. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di rilevante importanza e complessita' e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore designa uno o piu' Prorettori delegati, individuati tra i professori di ruolo, incaricati di seguire piu' direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa e di coordinamento. I Prorettori delegati possono partecipare alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su invito del Rettore in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. 9. I Prorettori delegati, per le materie loro attribuite, sono autorizzati alla verifica e alla firma degli atti di competenza del Rettore, il quale, ove necessario, puo' designare ulteriori delegati incaricati dell'incombenza, definendo i rispettivi settori di competenza. 10. Il Rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri docenti delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attivita' definite, o quali delegati in sua vece in organi nei quali cio' sia consentito, dandone comunicazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione. 11. Il Rettore puo' avvalersi della limitazione dell'attivita' didattica, ai sensi della normativa vigente, per il periodo del suo mandato. 12. Il Prorettore vicario puo' avvalersi della limitazione dell'attivita' didattica, ai sensi della normativa vigente, qualora sia giustificata dall'entita' degli incarichi attribuitigli. La limitazione e' autorizzata dal Rettore. 13. Nel caso in cui il Rettore sia sfiduciato ai sensi della lettera g) del comma 1 del successivo articolo 26, il Decano dell'Ateneo ne comunica la decadenza dalla carica al Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e convoca entro dieci giorni le votazioni per l'elezione alla carica vacante che devono svolgersi entro i successivi novanta giorni.
Art. 26
Senato accademico
1. Il Senato accademico ha funzioni di proposta, anche con riferimento alla programmazione delle attivita' scientifiche, didattiche e ad esse correlate, nonche' compiti di supervisione e di verifica, secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto. Compete in particolare al Senato accademico: a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 25 e al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1- ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Facolta' e Scuole; b) approvare il Regolamento generale, previo parere del Consiglio di amministrazione; c) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Regolamento didattico d'Ateneo; d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facolta' e Scuole, in materia di didattica e di ricerca; e) approvare il Codice etico di cui al comma 2 dell'articolo 11 e decidere, su proposta del Rettore, sulle sue violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui al successivo articolo 33; f) svolgere funzioni di indirizzo scientifico, di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti, le Facolta' e le Scuole; g) svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione; h) proporre eventualmente al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; j) svolgere ogni altra funzione attribuitagli dalle norme in vigore e dal presente Statuto e esprimere pareri e proposte sulle materie stabilite dai Regolamenti di Ateneo e su richiesta del Rettore e del Consiglio di amministrazione. 2. Il Senato accademico e' costituito su base elettiva da trentacinque unita', incluso il Rettore, che ne e' componente di diritto, cosi' individuate: a) il Rettore; b) dieci Direttori di Dipartimento; c) quattordici tra professori (che non siano Direttori di Dipartimento) e ricercatori di ruolo, di cui sei professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori di ruolo; d) cinque rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico; e) un rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca; f) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. 3. Il Prorettore vicario prende parte alle sedute del Senato accademico con le modalita' previste al comma 7 dell'articolo 25. Partecipa alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, il Direttore generale, che funge da segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. 4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono eletti con riferimento all'appartenenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle diverse aree scientifico-disciplinari, cosi' come determinate dal DM 29 luglio 2011, n. 336, tenuto conto di alcune specificita' dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo. Ai soli fini di cui al presente articolo, le aree sono raggruppate come segue: Gruppo 1, Scienze matematiche e informatiche; Gruppo 2, Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra; Gruppo 3, Scienze biologiche; Gruppo 4, Scienze mediche; Gruppo 5, sub area delle Scienze agrarie, sub area delle Scienze veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco; Gruppo 6, Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Gruppo 7, Scienze giuridiche; Gruppo 8, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali. 5. Il numero complessivo degli eleggibili per ciascun Gruppo e' determinato con decreto rettorale, in proporzione al numero degli afferenti, entro un minimo di due e un massimo di cinque. In tali quote sono compresi sia i componenti di cui alla lettera b) sia i componenti di cui alla lettera c) del comma 2, fatte salve le diverse procedure elettorali stabilite dai successivi commi. Gli eletti devono appartenere ad aree diverse nel caso di Gruppi che ne comprendano piu' d'una, a macrosettori diversi nel caso del Gruppo 1 e a sub aree diverse nel caso del Gruppo 5. 6. Ai fini delle designazioni dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, e' costituito un unico collegio elettorale per il quale godono dell'elettorato attivo, indistintamente, tutti i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo. Ogni elettore puo' esprimere una sola preferenza. L'elettorato passivo e' attribuito ai Direttori di Dipartimento in carica che abbiano presentato la loro candidatura almeno trenta giorni prima della data della votazione, specificando il Gruppo e l'area, se il Gruppo ne comprende piu' di una, nonche' il macrosettore nel caso del Gruppo 1 e la sub area nel caso del Gruppo 5, per cui si presentano candidati. Sono eletti i dieci Direttori, tra i quali almeno uno per Gruppo e non piu' di due afferenti a un medesimo Gruppo (e in tal caso di aree diverse se il Gruppo ne comprende piu' di una e di macrosettori diversi per quel che riguarda i Gruppi 1 e 5), che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 7. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2, ciascun Gruppo costituisce un distinto collegio elettorale. Godono dell'elettorato attivo, in ogni Gruppo, indistintamente, i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che vi afferiscono. L'afferenza e' determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza con decreto rettorale. La sub area delle Scienze agrarie e' composta dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori da 07/A a 07/F, la sub area delle Scienze veterinarie dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori 07/G e 07/H, la sub area delle Scienze del farmaco dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori 03/D e 05/G. I professori e i ricercatori eventualmente appartenenti a settori scientifico-disciplinari non compresi nelle aree scientifico-disciplinari raggruppate ai sensi del precedente comma 4 optano per una di esse sulla base delle affinita' delle funzioni svolte. L'opzione e' sancita con decreto rettorale. Ogni elettore puo' esprimere nell'ambito del rispettivo collegio una sola preferenza. L'elettorato passivo, all'interno di ciascun Gruppo, e' attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data della votazione. Sono eletti per ciascun collegio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto dei vincoli di rappresentanza stabiliti, anche in relazione ai Gruppi, alle aree e sub aree e ai macrosettori per i quali i Direttori di Dipartimento sono eletti. Ai fini della comparazione tra i votati nei diversi collegi, qualora richiesta per il rispetto delle rappresentanze per fasce di cui alla lettera c) del comma 2, fermo restando quanto indicato al precedente comma 5, per ciascuno dei ruoli di professore di prima fascia, professore di seconda fascia e ricercatore di ruolo vengono designati i candidati che abbiano ottenuto il maggiore quoziente elettorale, pari al prodotto tra il numero di eleggibili per il Gruppo di appartenenza del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dal candidato e il totale degli aventi diritto al voto nel Gruppo stesso. Tutti gli eletti devono essere a tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di elezione. 8. Le modalita' di elezione delle componenti di cui al comma 2 sono stabilite dall'articolo 62 del presente Statuto. 9. Il mandato dei componenti del Senato accademico e' triennale, rinnovabile per una sola volta, fatta eccezione per quello delle rappresentanze degli studenti e degli iscritti ai dottorati di ricerca, di durata rispettivamente biennale e triennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. La nomina dei componenti del Senato accademico e' disposta con decreto rettorale. 10. I cambiamenti di qualificazione o di carica accademica che intervengano nel corso del mandato comportano la cessazione dal Senato accademico e danno luogo a elezioni suppletive nei termini prescritti. 11. Il Senato accademico si riunisce su convocazione del Rettore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Rettore e' tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. 12. L'attivita' istruttoria e di approfondimento preliminare delle questioni riguardanti la didattica di competenza del Senato accademico e' esercitata da un'apposita Commissione presieduta da un Prorettore, comprendente i Presidenti dei Comitati di direzione delle Facolta' e Scuole di cui al comma 6 del successivo articolo 40, unitamente ai componenti del Senato accademico secondo le determinazioni del Senato stesso.
Art. 27
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'. Sono competenze specifiche del Consiglio di amministrazione: a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, trasmettendoli al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente a quanto previsto dalla normativa vigente; b) approvare il documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 25 e il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43; c) adottare, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, un piano operativo di allocazione delle risorse garantendone la compatibilita' in funzione degli obiettivi didattici, scientifici e organizzativi dell'Ateneo come definiti nel documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 25, anche con riferimento alle quote attribuibili ai sensi delle successive lettere e), f), h), i) e a ogni altra esigenza che richieda l'impegno di risorse; d) adottare, periodicamente aggiornare e verificare il Piano organizzativo pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 57, e il Modello di evoluzione funzionale dell'Organico, di cui al comma 1 dell'articolo 60; e) approvare le richieste di posti e le proposte di chiamata di professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 37, nel rispetto delle norme e delle responsabilita' scientifiche in materia di reclutamento e chiamate stabilite dalle pertinenti disposizioni statutarie e regolamentari; f) deliberare in ordine al reclutamento e all'assegnazione di personale tecnico-amministrativo in conformita' con la programmazione pluriennale e con le esigenze di servizio; g) deliberare l'attivazione di posizioni dirigenziali mediante procedure concorsuali ovvero con contratto, su proposta del Direttore generale; h) deliberare, coerentemente con la programmazione d'Ateneo e tenuto conto delle esigenze espresse dalle strutture interessate, sulla programmazione edilizia triennale e sull'uso degli spazi; i) deliberare le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui o altre forme di indebitamento compatibili con le norme in vigore; j) deliberare la costituzione e la trasformazione dei Dipartimenti, previo parere obbligatorio del Senato accademico, ai sensi del comma 1 dell'articolo 37; k) deliberare, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; l) determinare la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentita la Conferenza degli studenti e previo parere del Senato accademico, e stabilirne l'eventuale quota parte da vincolare a destinazioni specifiche e al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici; m) adottare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico, e deliberare o esprimere il proprio parere sui regolamenti di competenza, secondo le norme stabilite dal presente Statuto; n) verificare l'efficienza e la compatibilita' economico-finanziaria delle attivita' istituzionali e di quelle tecnico-amministrative anche avvalendosi degli strumenti del controllo di gestione; o) esaminare e approvare i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale dell'Universita' verso l'esterno, ivi compresi quelli proposti da singole strutture, fatti salvi i poteri di approvazione eventualmente ed espressamente riservati ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; p) autorizzare, ai sensi della normativa in vigore, l'accettazione di lasciti e donazioni; q) autorizzare l'uso del logo dell'Universita' da parte di soggetti esterni, quando non sia collegato a funzioni istituzionali, definendone modalita' e condizioni; r) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni. 2. Compete altresi' al Consiglio di amministrazione: a) conferire ed eventualmente revocare, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 58; b) assumere le competenze disciplinari relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'articolo 33; c) designare e revocare i rappresentanti dell'Universita' presso enti pubblici e privati; d) designare su proposta del Rettore i componenti del Nucleo di valutazione interna e del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli 28 e 29; e) esercitare ogni altra funzione deliberativa e di vigilanza derivante dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti. In caso di mancato accoglimento di pareri del Senato accademico di cui il presente Statuto abbia prescritto, a norma di legge, l'obbligatorieta', il Consiglio di amministrazione e' tenuto a darne motivazione circostanziata e a deliberare con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 3. Il Consiglio di amministrazione e' costituito da undici componenti, inclusi il Rettore, che ne e' componente di diritto, e due rappresentanti eletti degli studenti. Gli altri otto componenti sono designati tra personalita' italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale. Quattro degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. Nella loro individuazione si terra' prioritariamente conto di competenze e esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali. I quattro componenti interni, se appartenenti al personale docente, devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di designazione. 4. I membri del Consiglio di amministrazione sono individuati, per ciascuna componente, interna e esterna all'Ateneo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. La presenza di ciascun genere nell'ambito degli otto componenti di cui al secondo capoverso del comma 3 non puo' essere inferiore a tre unita'. Ai componenti interni, se appartenenti al personale docente, si applica la disposizione stabilita dall'articolo 63, comma 3. 5. Il mandato dei due rappresentanti degli studenti e' di durata biennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. 6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo capoverso, sono designati secondo la seguente procedura: a) emanazione da parte del Rettore di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Universita' contenente l'invito a presentare entro i successivi sessanta giorni dichiarazioni di disponibilita' ad assumere la carica. Ogni candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato curriculum vitae e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti; i candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilita' con dichiarazioni scritte circa i criteri e gli obiettivi di interesse dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati; b) nomina da parte del Senato accademico, su proposta del Rettore, di una Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai sensi del precedente comma 3, nonche' alla selezione delle candidature di persone esterne all'Ateneo se in numero superiore a otto. Tale selezione, da effettuarsi in relazione al grado di rilevanza dei curricula dei candidati e della documentazione da loro presentata in merito alle competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico. La suddetta Commissione e' composta da cinque personalita' di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse; la Commissione designa nel suo ambito il Presidente e provvede entro trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili; c) trasmissione degli elenchi dei candidati designabili, esterni e interni, corredati dei relativi curricula e degli eventuali titoli e documenti, al Senato accademico il quale provvede in seduta apposita alla loro audizione; la partecipazione all'audizione e' condizione per la presa in considerazione ai fini di quanto disposto dalla lettera d); d) successiva convocazione di apposita seduta del Senato accademico ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, degli otto componenti, individuati tra i designabili ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del vincolo sulla equilibrata composizione di genere di cui al comma 4; tre dei quattro componenti esterni sono designati su proposta del Rettore. 7. In prima applicazione, nel caso in cui la Commissione di cui al comma 6, lettera b), al termine della procedura di pertinenza. non arrivi a individuare almeno quattro candidati esterni designabili, il numero dei componenti interni che il Senato accademico deve designare e' incrementato a cinque, quello dei componenti esterni e' ridotto a tre. In tal caso i componenti del Consiglio il cui mandato, in prima applicazione, scade dopo due anni, ai sensi del secondo capoverso del successivo comma 8, sono tre interni e uno esterno. 8. Il mandato dei componenti di cui ai precedenti commi - la cui nomina, cosi' come quella dei rappresentanti degli studenti, e' disposta con decreto rettorale - e' di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. Al fine di garantire un rinnovo graduale e non contestuale dei diversi membri del Consiglio di amministrazione, in prima applicazione delle presenti norme, il mandato di quattro degli otto componenti, due esterni e due interni all'Ateneo, individuati mediante sorteggio all'inizio del mandato, e' di durata biennale. 9. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione di cui al secondo capoverso del comma 3, concluso il mandato, si ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure di cui al comma 6, lettera d). Nel caso di mancata approvazione del rinnovo del mandato ai Consiglieri uscenti e comunque in relazione alla vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione, il Rettore attiva le procedure di cui al comma 6, fermo restando che l'eventuale selezione delle candidature esterne da parte della Commissione di cui alla lettera b) del suddetto comma si esercita solo se le candidature giudicate congruenti siano superiori al doppio dei posti da ricoprire, nel rispetto degli equilibri tra esterni e interni e di genere richiesti. 10. Nel caso in cui risultino vacanti uno o piu' posti in Consiglio di amministrazione, per carenza di candidature o in seguito a designazioni effettuate in numero inferiore a quello richiesto, anche in relazione agli equilibri tra esterni e interni e di genere da rispettare, il Rettore emana un nuovo avviso pubblico ai sensi della lettera a) del comma 6, con riferimento alla o alle designazioni mancanti. Lo stesso accade qualora, nel corso del mandato, uno dei posti si renda vacante, per qualsiasi motivo. Nel caso in cui i componenti da designare siano meno di tre, la Commissione incaricata di valutare la congruenza delle candidature, ai sensi della lettera b) del comma 6, puo' essere costituita da tre componenti. 11. Le procedure di cui ai commi precedenti sono calendarizzate in modo da garantire la funzionalita' del Consiglio di amministrazione, nella composizione determinata dal loro espletamento, a partire dall'inizio del nuovo anno accademico. 12. I consiglieri, all'atto dell'assunzione della carica, assicurano la loro disponibilita' a partecipare con continuita' alle riunioni dell'organo, di norma mensili, a partecipare con regolarita' ai lavori delle commissioni e a svolgere le attivita' loro delegate, eventualmente anche di rappresentanza esterna. Si impegnano altresi' a rinunziare alla carica ove sopravvengano cause di anche potenziale conflitto di interesse con l'Ateneo ovvero tali da determinare comunque incompatibilita'. 13. Il Prorettore vicario partecipa alle sedute del Consiglio con le modalita' previste al comma 7 dell'articolo 25. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. Dirigenti e funzionari dell'Ateneo possono assistere alle sedute del Consiglio, su invito del Rettore e/o del Direttore generale, in relazione allo svolgimento dei punti all'ordine del giorno. 14. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione nel suo ambito, anche con l'apporto di elevate competenze interne all'Ateneo, di Commissioni permanenti o temporanee con funzioni anche delegate e comunque istruttorie e di approfondimento e valutazione delle questioni e delle aree di intervento che lo richiedano.
Art. 28
Nucleo di valutazione
1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, e' costituito il Nucleo di valutazione, composto, ai sensi della normativa in vigore, da un minimo di cinque a un massimo di nove esperti con elevato profilo scientifico e professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo. Almeno due dei componenti devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il curriculum dei componenti il Nucleo e' reso pubblico nel sito web dell'Universita'. Il Presidente-coordinatore del Nucleo e', di norma, individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo. Fa inoltre parte del Nucleo, con riferimento alle attivita' di valutazione relative alla didattica, una rappresentanza degli studenti eletta dalla Conferenza degli studenti, in conformita' a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 lettera h), della legge 240/2010. La nomina del Presidente e dei componenti il Nucleo e' disposta con decreto rettorale. Il Nucleo rimane in carica per un triennio, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti il cui mandato e' di durata biennale, e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. 2. Il Nucleo svolge funzioni di valutazione dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; verifica la qualita' e l'efficacia della didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche studenti-docenti di cui al comma 6 dell'articolo 39; valuta l'efficienza e l'efficacia dei servizi amministrativi; esamina la congruita' del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010; svolge tutte le altre funzioni, nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilita', che gli sono attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti d'Ateneo, da direttive del Rettore e del Consiglio di amministrazione. Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le funzioni stabilite dalle norme in vigore relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 3. Collabora con il Nucleo uno specifico ufficio, ovvero, ove istituita, la struttura di supporto tecnico di Ateneo preposta alla raccolta e al coordinamento degli elementi informativi, anche di carattere comparativo, nazionali e internazionali, utili alla programmazione e a ogni processo decisionale che richieda un supporto tecnico-informativo adeguato. I responsabili delle varie strutture didattiche, scientifiche e amministrative sono comunque tenuti a fornire al Nucleo di valutazione tutte le informazioni richieste. 4. I rapporti di valutazione elaborati dal Nucleo costituiscono elementi imprescindibili di considerazione da parte degli organi di governo anche ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo e della allocazione delle risorse dell'Ateneo. Una relazione annuale sull'attivita' del Nucleo e' resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.
Art. 29
Collegio dei Revisori dei conti
1. Sentito il Consiglio di amministrazione, il Rettore con proprio decreto costituisce il Collegio dei Revisori dei conti. Composto da esperti in materia giuscontabile, il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo e ne accerta il regolare andamento. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti e' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. Nessun dipendente dell'Ateneo puo' far parte del Collegio. Il Presidente e' designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. 3. Il Collegio esprime parere sulla proposta di bilancio preventivo e attesta la rispondenza del conto consuntivo alle risultanze contabili, redigendo apposita relazione contenente anche giudizi e valutazioni in merito alla regolarita' amministrativo-contabile della gestione. Il Presidente del Collegio o un suo delegato assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione.
Art. 30
Conferenza degli studenti
1. La Conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione e alla vita universitaria e svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Universita' ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti, nonche' funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dalla Conferenza degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate. 2. Fanno parte della Conferenza gli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e, in rappresentanza degli studenti dell'Ateneo, negli organi di governo del CIDiS (Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio), unitamente ad altri venticinque studenti che siano gia' eletti nei Comitati direttivi delle Facolta' e Scuole, di cui due per ciascun Comitato direttivo di Facolta' e uno per ciascun Comitato direttivo di Scuola. I posti residui sono assegnati in proporzione alla numerosita' degli iscritti ai corsi di studio che fanno riferimento alle Facolta' e Scuole. I seggi sono attribuiti con sistema analogo a quello applicato per l'attribuzione dei seggi nei Comitati direttivi. Alla costituzione della Conferenza degli studenti si provvede ogni biennio a conclusione della tornata elettorale indetta per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici, tenendo conto dei risultati riportati dalle liste che hanno ottenuto seggi nei Comitati di direzione delle Facolta' e Scuole, compresi i voti di preferenza. La costituzione della Conferenza e' disposta con decreto del Rettore. La perdita dei requisiti soggettivi per l'elezione nei Comitati di direzione delle Facolta' e Scuole o la decadenza anticipata dall'ufficio di rappresentante degli studenti in uno degli organi indicati al capoverso precedente, per dimissioni, conseguimento della laurea o della laurea magistrale o per altra causa, comporta l'automatica decadenza da membro della Conferenza degli studenti. Il posto vacante e' coperto dallo studente della medesima lista dello studente decaduto che segue nella lista degli eletti in seno al rispettivo Comitato di direzione, o in mancanza dal primo dei non eletti della stessa lista. Le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito Regolamento predisposto dalla Conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 3. La Conferenza degli studenti elegge nel proprio ambito il Presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due membri che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza. Il Presidente e' affiancato da un Vice Presidente e da un Ufficio di Presidenza con funzioni istruttorie. Il Regolamento della Conferenza determina le funzioni e le modalita' di designazione del Vice Presidente e le funzioni, la numerosita' e le modalita' di designazione dei componenti l'Ufficio di Presidenza, costituito in modo da rispecchiare la composizione della Conferenza e le proporzioni tra le liste rappresentate. 4. La Conferenza degli studenti e' convocata con regolarita', e comunque ogni tre mesi. L'Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, ogni mese. La Conferenza degli studenti e' in ogni caso tenuta a provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta. 5. L'Universita' assicura alla Conferenza degli studenti l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonche' le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento.
Art. 31
Consulta d'Ateneo
1. E' costituita la Consulta d'Ateneo, composta da una delegazione dell'Universita', da delegati delle istituzioni rappresentative del sistema territoriale e socio-produttivo con le quali l'Universita' intrattiene rapporti e da rappresentanti degli enti pubblici e privati che nel precedente triennio, in maniera non occasionale e al di fuori di finalita' dirette, abbiano conferito all'Ateneo risorse per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di formazione. L'elenco relativo e' definito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. La Consulta opera quale organo di approfondimento e di confronto in relazione alle attivita' scientifiche, didattiche e culturali dell'Universita' e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo di riferimento per l'Ateneo, affrontando ogni altro problema di comune interesse. 2. La Consulta e' presieduta dal Rettore o da un suo delegato e si riunisce di norma almeno due volte all'anno. La composizione della delegazione universitaria che partecipa ai lavori della Consulta e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. Gli organi di governo dell'Ateneo considerano i pareri espressi dalla Consulta ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo e dell'allocazione delle risorse. 3. Ove opportuno, in relazione a sedi decentrate dell'Ateneo e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema socio-produttivo del territorio su cui insistono, possono essere costituiti Comitati di approfondimento e di confronto ristretti.
Art. 32
Comitato etico
1. E' costituito il Comitato etico con il compito di esprimere pareri su progetti di ricerca con implicazioni etiche in cui l'Universita' e' coinvolta e assumere iniziative per promuovere la consapevolezza delle implicazioni etiche nella ricerca scientifica. Compete altresi' al Comitato garantire, conformemente alla disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale in vigore, nonche' ai codici etici riconosciuti dalle diverse comunita' scientifiche, che, nello svolgimento delle ricerche predette, vengano tutelati i diritti, la dignita', l'integrita' e il benessere degli esseri umani coinvolti in ricerche, il rispetto e la protezione di ogni altro organismo vivente, la tutela e la conservazione dell'ambiente in ogni sua dimensione e componente, la liberta' e la promozione della scienza. 2. Il Comitato etico e' composto da un minimo di nove a un massimo di dodici componenti che presentino idonee garanzie di competenza e di indipendenza, scelti nell'ambito di diverse aree disciplinari. I componenti del Comitato etico sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta del Rettore, con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. 3. Le ulteriori disposizioni relative al funzionamento del Comitato etico sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento di funzionamento del Comitato stesso.
Art. 33
Collegio di disciplina
1. E' costituito, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 240/2010, il Collegio di disciplina cui compete svolgere la fase istruttoria ed esprimere parere conclusivo in merito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo ai quali vengano contestati atti e comportamenti illeciti o in contrasto con i loro doveri accademici e con le norme stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contradditorio. 2. Il procedimento disciplinare e' avviato entro trenta giorni dal momento della notizia del fatto, sulla base di una memoria scritta del Rettore che, al termine di una istruttoria preliminare, definisce in maniera circostanziata gli elementi suscettibili di contestazione. La memoria e' trasmessa al professore o al ricercatore interessato, il quale ha tempo trenta giorni per fornire, per iscritto, le sue giustificazioni. Ove il Rettore le ritenga adeguate, il procedimento si esaurisce. In caso contrario, e comunque per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura fra quelle previste dall'articolo 87 del TU delle leggi sull'Istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore invia al Collegio di disciplina una proposta motivata di sanzione. Sentito il Rettore o un suo delegato e il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un legale di fiducia, e acquisiti tutti gli elementi di prova presentati dal Rettore e dall'incolpato o comunque ritenuti utili, entro trenta giorni, il Collegio di disciplina esprime parere motivato e vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore, con riferimento sia alla rilevanza dei fatti sia alla sanzione, e lo trasmette al Consiglio di amministrazione. Ricevuto il parere del Collegio, il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni e senza la presenza dei rappresentanti degli studenti, infligge la sanzione, alla quale il Rettore e' tenuto a dare esecuzione, ovvero dispone l'archiviazione, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al precedente capoverso non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso, fatte salve le sospensioni del termine per i motivi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 240/2010. 3. Il Collegio opera in tre distinte sezioni, riferite ai provvedimenti aperti nei confronti, rispettivamente, dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori. Ogni sezione e' composta di tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due membri supplenti. La prima sezione e' formata da professori di prima fascia; la seconda sezione e' formata da professori di seconda fascia; la terza sezione e' formata da ricercatori di ruolo. Le ulteriori disposizioni sulle modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo. 4. I professori e i ricercatori di ruolo componenti il Collegio di disciplina sono individuati tra i docenti dell'Ateneo in regime di tempo pieno con competenze particolarmente idonee all'esercizio delle funzioni richieste. La designazione e' proposta dal Rettore ed e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione da parte del Senato accademico. Il mandato dei componenti il Collegio di disciplina e' triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. 5. Il Collegio di disciplina propone e il Consiglio di amministrazione infligge le sanzioni previste dall'articolo 87 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 come confermate dall'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311. 6. In relazione alla gravita' dei fatti e dei comportamenti contestati e alla plausibilita' degli elementi di riscontro disponibili, il Rettore, sentito il Presidente del Collegio, puo' disporre la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, nella misura di legge, della persona sottoposta a procedimento.
Art. 34
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',
la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni
1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", denominato anche in forma breve "Comitato unico di garanzia", e di seguito indicato con l'acronimo "CUG". Il CUG esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento delle condizioni ambientali e di contesto, con riferimento sia al personale docente sia al personale tecnico e amministrativo, per la piena attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e di quanto stabilito dall'articolo 8 del presente Statuto. Spettano in particolare al CUG compiti di studio, di proposta, di promozione, consultivi, di vigilanza e di segnalazione in materia di discriminazioni, pari opportunita', mobbing, disabilita' e rischi per la sicurezza e la salute correlati allo stress da lavoro. Collabora con il CUG uno specifico ufficio di supporto. 2. Compete in particolare al CUG: a) attivarsi per superare le discriminazioni, dirette e indirette, relative al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione e alla lingua; b) promuovere azioni positive per rimuovere le disuguaglianze di fatto che ostacolino la piena realizzazione delle persone nell'ambiente di lavoro e per realizzare le pari opportunita' di lavoro per tutti, e nel lavoro tra uomini e donne, predisponendo il relativo piano triennale ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 196 e 30 marzo 2001, n. 165; c) redigere ogni due anni il prescritto rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile; d) contrastare il mobbing, anche proponendo codici di condotta e azioni per prevenirlo, analizzando il fenomeno, anche tramite la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, individuandone le possibili cause, verificando le condizioni di lavoro o i fattori organizzativi che lo possano generare, intervenendo nelle sedi competenti per porre rimedio a casi specifici. 3. Il CUG e' composto da un pari numero di membri in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e dell'Amministrazione, designati nel rispetto del principio di pari rappresentanza di entrambi i generi, assicurando un'adeguata presenza di personale docente, di personale tecnico-amministrativo e dei responsabili dei servizi di piu' diretta pertinenza del CUG. Il Rettore, d'intesa con il Direttore generale, designa il Presidente. 4. Le modalita' di designazione dei componenti del CUG, la durata nella carica, i compiti specifici e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definiti, nel rispetto della normativa in vigore, da un apposito Regolamento, elaborato sentiti i soggetti di cui all'articolo 43 del d. l.gs. n. 165/2001 e approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. 5. Per l'estensione alla componente studentesca delle problematiche di pertinenza del CUG che non riguardino il personale e per la trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, il CUG e' integrato da una rappresentanza degli studenti in misura pari alla meta' delle componenti di cui al comma 3.
Art. 35
Garante degli studenti
1. E' istituita la figura del Garante degli studenti, quale loro riferimento per il rispetto della normativa che li riguarda. Compete in particolare al Garante degli studenti: a) esaminare gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Universita', ritenuti violazioni della normativa vigente o in particolare del Codice etico, e tutelare la parte lesa da ogni ritorsione, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunita', per dirimere la questione ovvero trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente, con l'obbligo di comunicare in ogni caso l'esito al denunciante; b) vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo vigente; c) vigilare, su istanza degli studenti, affinche' vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti. 2. Il Garante degli studenti e' persona di notoria imparzialita' ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Universita' e che non intrattenga, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo. E' nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria. Il Garante presenta al Senato accademico una relazione annuale sull'attivita' svolta. 3. L'Amministrazione assicura al Garante degli studenti adeguate forme di supporto per lo svolgimento della sua attivita'. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano con il Garante degli studenti fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti senza che gli possa esser opposto il segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilita' del Garante per il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla privacy in vigore. La durata nella carica, i compiti specifici e le modalita' di funzionamento del Garante degli studenti sono definiti dal Regolamento generale d'Ateneo e da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti.
TITOLO IV
Strutture e attivita' didattiche e scientifiche
Art. 36
Funzioni e competenze del Dipartimento
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di base dell'Ateneo. Le sue funzioni sono finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto. Fanno parte del Dipartimento professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in relazione alle finalita' di cui al primo capoverso. Tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, tutti i ricercatori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo afferiscono a un Dipartimento. Il Dipartimento assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti. Il Dipartimento nella sua attivita' garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori che vi appartengono si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo. Ciascun Dipartimento si avvale di personale tecnico e amministrativo, assegnatogli dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di omogeneita', efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse. Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. Il Dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi delle norme in vigore. Ciascun Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della liberta' e della autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti e degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo. Ciascun Dipartimento adotta procedure di autovalutazione dell'attivita' scientifica e didattica svolta, secondo modalita' e criteri conformi alle procedure e alle indicazioni previste dall'ANVUR e a quelle adottate dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo. 2. Ciascun Dipartimento e' referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, con i conseguenti impegni per la loro gestione, come determinati al successivo articolo 39, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 39. E' referente principale di un corso di laurea o di laurea magistrale o a ciclo unico quando il Dipartimento si impegna a garantire con il proprio organico di professori e ricercatori una quota non inferiore al 50% o comunque ampiamente maggioritaria dei crediti relativi agli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati per il corso. E' referente associato quando il Dipartimento si impegna a garantire con il proprio organico di professori e ricercatori un quota non inferiore al 15% dei crediti relativi agli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati per il corso o quando il Dipartimento si impegni comunque a svolgere le funzioni di Dipartimento associato, con il consenso del Dipartimento principale ovvero degli altri Dipartimenti associati. L'impegno di ciascun Dipartimento ad assolvere le funzioni di referente principale e/o associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e ad assicurare i conseguenti requisiti di docenza, garantendo nella misura convenuta coerenza e continuita' di apporti ai corsi di competenza su un arco pluriennale, e' formalizzato nel decreto rettorale di costituzione del Dipartimento. Le eventuali variazioni a tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. La coerenza dell'impegno didattico di ciascun Dipartimento e' monitorata dal Comitato di direzione della o delle Facolta' o Scuole, di cui al successivo articolo 40, alle quali il Dipartimento e' raccordato, ed e' verificata ogni tre anni dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo. E' fatta salva la possibilita' per professori e ricercatori di svolgere insegnamenti a titolo individuale per corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento di appartenenza non sia referente principale o referente associato previo nulla-osta dello stesso Dipartimento di appartenenza. 3. Il Dipartimento propone l'attivazione e/o la collaborazione a corsi di dottorato di ricerca ovvero l'istituzione e/o la collaborazione a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri atenei e con altri soggetti, e ne promuove per quanto di competenza le attivita' relative. 4. Il Dipartimento puo' assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalita' universitarie, consulenze e prestazioni nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. A ogni Dipartimento compete una dotazione di spazi in relazione alle esigenze funzionali per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, conferiti su delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle effettive disponibilita' e garantendo un loro uso equilibrato. 6. A ogni Dipartimento e' attribuito un budget economico e degli investimenti che tiene conto delle assegnazioni dell'Ateneo, stabilite dal Consiglio di amministrazione in base al numero di professori e ricercatori, alla natura e alla specificita' dei settori disciplinari compresi nel Dipartimento, alle esigenze correlate ai programmi di attivita' e agli obiettivi definiti per la struttura, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. Ad esse si aggiungono gli altri eventuali contributi e finanziamenti da parte di soggetti esterni destinati specificamente al Dipartimento, e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi. 7. Il Dipartimento programma sulla base delle risorse disponibili le spese di gestione e di sviluppo dei servizi. L'utilizzazione dei fondi per la ricerca attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatti salvi i limiti di spesa imposti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dall'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle spese generali della struttura dipartimentale, secondo le modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento o deliberate dal Consiglio di amministrazione.
Art. 37
Costituzione e personale del Dipartimento
1. La costituzione di un Dipartimento ovvero la sua trasformazione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. La proposta di costituzione di un Dipartimento deve contenere l'elenco dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dei quali il Dipartimento si impegna a essere referente principale e/o referente associato; l'elenco dei corsi e delle scuole di dottorato e di specializzazione che opererebbero presso il Dipartimento o cui il Dipartimento fornirebbe la propria collaborazione; l'elenco, corredato dei curricula scientifici, dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dei ricercatori di ruolo, dei ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei anche in relazione alle funzioni didattiche da assolvere, che dichiarano la loro volonta' di afferire al Dipartimento, con l'indicazione dei rispettivi impegni didattici in atto, anche in corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico diversi da quelli di cui il costituendo Dipartimento diventerebbe referente principale o referente associato; l'indicazione dei principali campi di interesse scientifico del Dipartimento, dei principali progetti di ricerca cui partecipano i proponenti, con la segnalazione dei relativi finanziamenti, dei piu' rilevanti rapporti di collaborazione internazionali e nazionali, delle eventuali attivita' di consulenza e per conto terzi, con i relativi introiti, e ogni altra informazione ritenuta utile. Ciascuna proposta deve altresi' indicare i fabbisogni di spazi e di personale tecnico e amministrativo ritenuti necessari, tenuto conto delle disponibilita' di cui l'eventuale struttura o le strutture preesistenti usufruiscono. Ciascuna proposta deve offrire in ogni caso garanzie della sua coerenza e funzionalita' rispetto ai fini scientifici e didattici indicati e rispecchiare criteri di economicita' e di uso razionale dei servizi e delle risorse anche tenuto conto della dislocazione delle attivita' dell'Ateneo in piu' sedi e poli funzionali. Gli organi accademici che, ai sensi del primo capoverso del presente comma, esaminano la proposta possono rinviarla ai proponenti chiedendone motivatamente la riformulazione. I casi che rimangono controversi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 2. La numerosita' minima di ciascun Dipartimento e' stabilita in quarantacinque unita', riducibili per motivate ragioni, riconosciute dagli organi competenti, a quaranta tra professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato. La numerosita' massima, anche al fine di evitare squilibri tra Dipartimenti raccordati alla medesima Facolta' o Scuola, e' fissata in novanta unita', incrementabili non oltre un decimo per motivate ragioni funzionali riconosciute dagli organi competenti. In relazione alla numerosita' complessiva nell'Ateneo dell'area o delle due aree cui appartiene la maggioranza dei docenti di un Dipartimento, la numerosita' massima del Dipartimento in questione puo' essere ulteriormente incrementata determinandola entro il limite di un quarto di tutti gli afferenti alla singola area, ovvero di un sesto degli afferenti alle due aree complessivamente considerate. Dei limiti di cui sopra si tiene conto anche ai fini della assegnazione di nuovi posti di professore e di ricercatore. Un Dipartimento e' disattivato quando, per un anno, il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a quaranta unita'. La disattivazione e' disposta dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, garantendo che nella conseguente riallocazione del personale docente e tecnico-amministrativo si tenga prioritariamente conto delle esigenze di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ove mantenuti o trasformati, per i quali il Dipartimento cessato esercitava funzioni di referente principale e/o associato. 3. Secondo modalita' definite nel rispettivo Regolamento in coerenza con le disposizioni del Regolamento generale d'Ateneo, il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti tematici o disciplinari e funzionali a specifiche esigenze di ricerca, fermo restando che la suddetta articolazione interna non deve incidere in alcun modo sulle prerogative e sulle responsabilita', anche nei confronti dei rapporti con l'esterno, del Dipartimento ne' comportare aggravi nei costi di gestione e di personale. 4. In relazione alle esigenze scientifiche e didattiche e ai propri piani e programmi di sviluppo, in coerenza con il documento di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto e con la programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate di assegnazione di posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, di ricercatore di ruolo da trasferire da altra sede e di ricercatori a tempo determinato. Le proposte devono essere corredate del parere, per quanto di competenza, del Comitato direttivo della o delle Facolta' o Scuole alle quali il Dipartimento e' raccordato, di cui al successivo articolo 40. L'attribuzione delle risorse di personale docente e' disposta dal Consiglio di amministrazione anche tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Titolo I. Espletate le procedure di reclutamento nel rispetto dei relativi Regolamenti di Ateneo, il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione le proposte di copertura dei posti di propria pertinenza, comprensive dell'indicazione, sentito il Comitato direttivo della o delle Facolta' o Scuole, degli impegni didattici da attribuire a coloro di cui si propone la chiamata o, nel caso di ricercatori di ruolo, il trasferimento. 5. Il Rettore dispone con proprio decreto l'entrata a far parte dell'organico del personale docente del Dipartimento dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia chiamati e dei ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti presso il Dipartimento, unitamente a quella dei ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 e chiamati dal Dipartimento. L'entrata nell'organico del Dipartimento avviene, di norma, a far tempo dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo. 6. L'assolvimento delle funzioni e degli adempimenti organizzativi e delle connesse attivita' gestionali, tecniche e amministrative e' assicurato, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun Dipartimento, mediante l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, anche di professionalita' elevata, adeguato alle funzioni da svolgere. Il Dipartimento avanza al Consiglio di amministrazione le proprie richieste di personale tecnico e amministrativo, in coerenza con il documento programmatorio e di sviluppo di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto e con la programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43. Le assegnazioni sono disposte dal Direttore generale su delibera del Consiglio di amministrazione. Le delibere in materia di assegnazione al Dipartimento delle unita' di personale tecnico e amministrativo sono assunte dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle norme contrattuali e sindacali in vigore. 7. Le richieste di mobilita' interna da uno ad altro Dipartimento, sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso l'Ateneo, indirizzate al Rettore e al Direttore del Dipartimento di destinazione e corredate del parere del Dipartimento di appartenenza, sono esaminate dal Dipartimento di destinazione, il quale, in caso di accoglimento, sottopone la relativa proposta di mobilita' al Consiglio di amministrazione.
Art. 38
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attivita' del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Fanno parte del Consiglio tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento, una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile della gestione, il personale di elevata professionalita' delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento, una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati e una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, nella misura determinata dal Regolamento di ciascun Dipartimento. Per quel che riguarda la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio, la sua numerosita' e' definita nel medesimo Regolamento facendo riferimento alla media tra una quota non inferiore al 20% del personale interessato e una quota non inferiore al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio. 3. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Dipartimento referenti principali o comunque responsabili della gestione dei corsi di studio e nei Dipartimenti associati responsabili congiuntamente della gestione dei corsi tramite Collegi didattici interdipartimentali, di cui al comma 4 dell'articolo 39, e nei Comitati di direzione, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 40, e' eletta per un biennio in numero pari al 15% dei componenti gli organi in questione. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato purche' abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o della laurea magistrale, l'eletto decade e viene sostituito con le modalita' stabilite al comma 3 dell'articolo 64. 4. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonche' le questioni riguardanti i compiti didattici e' riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, e' riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Ai fini della validita' delle delibere inerenti alla ricerca e' necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori. 5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attivita' del Dipartimento; e' responsabile della gestione del budget assegnato; e' responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attivita' svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento e' eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilita' di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento e' comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento e' convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianita' accademica. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile piu' di una volta. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalita' di nomina di un Vicedirettore. 6. La Giunta e' un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita i compiti, anche delegati, previsti dal Regolamento del Dipartimento. La composizione specifica di ciascuna Giunta e le modalita' per la sua designazione sono definite nel Regolamento del Dipartimento. Fanno comunque parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il segretario amministrativo o figura equivalente. Ne fanno inoltre parte, di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento, Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento e' referente, se appartenenti al Dipartimento, eventuali responsabili designati dal Dipartimento con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attivita', nonche' almeno un eletto dalla fascia di professori e di ricercatori eventualmente non rappresentata nella Giunta sulla base dei criteri precedenti, e un eletto dal personale tecnico-amministrativo. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.
Art. 39
Competenze didattiche e gestione dei Corsi di studio
1. In relazione alle funzioni didattiche dei Dipartimenti, compete ai Consigli dei Dipartimenti referenti principali di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ovvero, in loro assenza, ai Consigli dei Dipartimenti associati che assumono la relativa responsabilita' sulla base di una intesa tra i Dipartimenti interessati, approvata dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, deliberare sulla programmazione dei corsi di studio di competenza, definirne gli obiettivi formativi e verificarne il raggiungimento, deliberare sui provvedimenti ad essi riferiti, anche con riguardo alle eventuali attivita' di servizio e di supporto, che comportino l'uso di risorse. Le eventuali proposte al Senato accademico di modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio sono avanzate congiuntamente dai Dipartimenti loro referenti principali e associati, sentiti i Comitati direttivi delle Facolta' o Scuole alle quali i Dipartimenti sono raccordati. I Consigli dei Dipartimenti referenti principali, o comunque responsabili dei corsi, provvedono annualmente, entro la data stabilita dal Senato accademico, anche tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di direzione delle Facolta' o Scuole cui sono raccordati e di quelle dei pertinenti Collegi didattici, di cui al successivo comma 2, e sulla base di una opportuna continuita' didattica, alla verifica della copertura degli insegnamenti necessari alla attivazione dei corsi di studio di cui sono responsabili. A questo fine essi provvedono prioritariamente alla attribuzione degli insegnamenti, per la quota cui il Dipartimento e' impegnato, ai professori e ai ricercatori appartenenti al Dipartimento, accertando successivamente la copertura degli altri insegnamenti necessari allo svolgimento dei corsi di studio da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati, in relazione agli impegni in corso e previa delibera dei relativi Consigli, nonche' da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti, a cio' disponibili. Alle eventuali ulteriori coperture necessarie i predetti Consigli provvedono mediante affidamenti attribuiti a titolo gratuito o retribuito a professori e ricercatori dell'Ateneo o di altri atenei ovvero con professori a contratto, nei limiti delle risorse a cio' disponibili attribuite dal Consiglio di amministrazione ovvero assicurate dal Dipartimento stesso, ovvero con la mutuazione, opportunamente concordata, di insegnamenti da altri corsi di studio. 2. Compiti delegati di gestione collegiale delle attivita' didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, unitamente agli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti, sono esercitati, per ciascun Dipartimento referente principale o comunque responsabile dei corsi, dal Collegio o dai Collegi didattici che ad esso fanno capo e di cui fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione unitamente ai professori e ai ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti. Ne fanno altresi' parte i rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti referenti in relazione ai corsi di studio di pertinenza. I Collegi didattici possono esercitare i loro compiti, anche di proposta, con riferimento a un singolo corso di studio ovvero a piu' corsi di studio, secondo le determinazioni del Regolamento del Dipartimento al quale fanno capo. I Regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere la costituzione, nell'ambito dei Collegi didattici, di commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. 3. Ciascun Collegio didattico elegge nel suo ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dal Direttore del Dipartimento referente principale o responsabile. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato e' triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. E' eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. I verbali delle riunioni del Collegio didattico sono trasmessi dal Presidente al Direttore del Dipartimento referente principale, o comunque responsabile, al quale compete verificare gli argomenti e le proposte eventualmente da sottoporre al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ordinaria. 4. Nel caso di corsi di studio per i quali, in considerazione delle loro specificita', le responsabilita' didattiche spettino in condizioni sostanzialmente paritarie a piu' Dipartimenti associati, e risulti impossibile individuare un Dipartimento referente principale o anche attribuire la responsabilita' della gestione didattica al Consiglio di un Dipartimento associato sulla base di un'intesa fra i Dipartimenti interessati, secondo quanto previsto sopra al comma 1, i compiti di gestione della didattica, ai sensi del comma 2, possono essere esercitati da un apposito Collegio didattico interdipartimentale. I Collegi interdipartimentali sono composti dai docenti appartenenti ai Dipartimenti interessati responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione e comprendono le rappresentanze degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti associati. Sono altresi' membri dei Collegi didattici interdipartimentali i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti che svolgano compiti didattici per i corsi in questione. La costituzione di un Collegio didattico interdipartimentale e' deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati. Il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale e' eletto dal Collegio nel suo ambito secondo le modalita' di cui al secondo capoverso del comma 3. I verbali delle riunioni del Collegio didattico interdipartimentale, ove costituito, sono trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti associati, ai quali competono gli adempimenti di cui all'ultimo capoverso del comma 3. I Consigli dei Dipartimenti associati nella gestione dei Collegi didattici interdipartimentali provvedono annualmente, per quanto li concerne e nelle modalita' compatibili, all'assolvimento degli adempimenti di cui comma 1. 5. I Consigli di Dipartimento possono deliberare la partecipazione dei professori a contratto alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. I Consigli di Dipartimento possono deliberare la partecipazione alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza del personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. 6. Nell'ambito di ciascun Dipartimento referente principale, o comunque responsabile del corso di studio, ovvero di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, sono costituite apposite Commissioni paritetiche docenti-studenti composte da un pari numero di docenti e di studenti. Questi ultimi sono designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento ovvero nel Collegio didattico interdipartimentale. La Commissione e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica da parte degli organi dell'Ateneo e nazionali; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. In relazione ai suoi compiti, la Commissione acquisisce tutte le informazioni utili, compresi i dati derivanti dalle procedure di valutazione interna o esterna dei corsi di sua competenza e dei relativi insegnamenti e servizi. La Commissione, a seguito della propria attivita', formula pareri e proposte per il miglioramento dei risultati ai Collegi didattici, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, alla o alle Facolta' o Scuole competenti e al Nucleo di valutazione. Il Presidente di ciascuna Commissione paritetica e' designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento. La composizione specifica di ciascuna Commissione paritetica e' stabilita nel Regolamento del Dipartimento di pertinenza ovvero con deliberazione del Collegio didattico interdipartimentale interessato.
Art. 40
Facolta' e Scuole
1. Sono istituite, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c), della legge n. 240/2010, tra piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare e funzionale, le Facolta' e le Scuole. Esse sono strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in esse raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza, nell'ambito di quanto stabilito dal successivo comma 5. Quando i Dipartimenti raccordati configurano una complementarita' di attivita' con obiettivi estesi a piu' macrosettori disciplinari o che si riferiscono a una intera area o a piu' aree scientifico-disciplinari, alla struttura viene attribuita la denominazione di Facolta'. In presenza di complementarita' collegate a obiettivi di prevalente interesse di un solo macrosettore o di un numero ridotto di macrosettori e circoscritte nella loro portata ad ambiti definiti, alla struttura viene attribuita la denominazione di Scuola. Resta fermo l'uso della denominazione Scuola seguita obbligatoriamente dalla specificazione che ne definisce l'ambito per altre tipologie formative, come stabilite dal presente Statuto. 2. A ciascuna Facolta' o Scuola si raccordano, di norma, non meno di tre Dipartimenti. Il numero delle Facolta' e delle Scuole complessivamente attivabili dall'Ateneo non puo' essere superiore a dodici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d), della legge n. 240/2010. 3. Ciascun Dipartimento e' raccordato ad almeno una e, di norma, a non piu' di tre Facolta' o Scuole, operando in ognuna di esse come referente principale o associato di almeno un corso di laurea o di laurea magistrale o a ciclo unico. Le modalita' della rappresentanza di ciascun Dipartimento nei relativi Comitati di direzione, di cui al successivo comma 6, sono definite nel Regolamento della Facolta' o Scuola. 4. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei Dipartimenti che si raccordano a una Facolta', si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia, le strutture di cui al comma 1, assumono i compiti conseguenti, definiti nel Regolamento della Facolta', secondo le modalita' e nei limiti concertati con le competenti autorita' statali e regionali, nonche' con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il Regolamento della Facolta' medica puo' altresi' determinare modalita' specifiche di organizzazione e coordinamento dei corsi di laurea e di laurea magistrale per le professioni sanitarie in considerazione della loro particolare natura e dei necessari raccordi con le aziende ospedaliere. Il Comitato direttivo della Facolta', in accordo coi Dipartimenti interessati, coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali. Compete al Comitato direttivo della Facolta' promuovere e verificare l'equilibrato sviluppo delle articolazioni organizzative in cui e' strutturata l'attivita' formativa in ambito biomedico e sanitario e coordinare le proposte di nuovi posti di professore e di ricercatore formulate dai Dipartimenti e di mobilita' interdi parti mentale, quando riguardino posizioni convenzionate con le strutture del sistema sanitario regionale e nazionale. 5. L'Ateneo garantisce il miglior grado di efficienza ed efficacia dei servizi funzionali alla didattica mediante l'organizzazione coordinata delle segreterie e della gestione delle carriere degli studenti, dei servizi tecnici e logistici, nonche' di altri servizi di supporto alla didattica eventualmente organizzati come strutture o centri di Ateneo. Ulteriori funzioni possono essere esercitate a livello interdi parti mentale anche con delega concordata delle relative responsabilita' a singoli Dipartimenti ovvero mediante la costituzione di centri interdipartimentali di servizi per la didattica, raccordati con le Facolta' o Scuole, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione determina le modalita' di gestione dei servizi comuni che comportino disponibilita' di risorse di personale e finanziarie attribuite alle competenze dei Comitati di direzione delle Facolta o Scuole, di cui al successivo comma. 6. L'organo deliberante della Facolta' o Scuola e', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 lettera f), della legge n. 240/2010, il Comitato di direzione. Compete ai Comitati di direzione svolgere funzioni di raccordo e di coordinamento rispetto alle attivita' didattiche che fanno capo ai Dipartimenti di riferimento delle Facolta' o Scuole per gli aspetti gestionali e organizzativi di comune interesse, nonche' assolvere ai compiti eventualmente assegnati dal Consiglio di amministrazione. Compete altresi' ai Comitati di direzione accertare l'andamento dei corsi e la loro corrispondenza agli obiettivi dell'Ateneo e verificare l'efficacia e la piena utilizzazione delle risorse di docenza a disposizione, nonche' le eventuali carenze, avanzando, anche su questa base, al Consiglio di amministrazione eventuali proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio. 7. Il Comitato di direzione delle Facolta' o Scuole e' composto dai Direttori dei Dipartimenti ad esse raccordati e da un numero di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti interessati, individuati proporzionalmente ai carichi didattici erogati, di cui una parte eletta dai Consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle rispettive Giunte e una parte designata tra i Presidenti dei Collegi didattici e dei Collegi didattici interdipartimentali ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza delle strutture, ove previste. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti eletta come previsto dal comma 3 dell'articolo 38. La composizione specifica e le modalita' di designazione di ciascun Comitato di direzione sono stabilite nel Regolamento della rispettiva Facolta' o Scuola. 8. Le funzioni di Presidente del Comitato di direzione sono assunte da un professore ordinario appartenente a uno dei Dipartimenti raccordati alla Facolta' o Scuola, eletto dal Comitato di direzione con mandato triennale, rinnovabile una sola volta. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza. La carica di Presidente del Comitato di direzione non e' compatibile con quella di Direttore di uno dei Dipartimenti afferenti.
Art. 41
Dottorato di ricerca e Scuole di dottorato
1. I corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati alla promozione delle competenze necessarie a una elevata specializzazione in ambito scientifico e professionale, in coordinamento con lo svolgimento di qualificate attivita' di ricerca e in conformita' con i principi e gli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto. Elementi di raccordo e di valorizzazione delle attivita' scientifiche di maggior qualita', anche a livello internazionale, sviluppate nell'Ateneo e delle funzioni di piu' elevata formazione che gli sono propri, i corsi di dottorato costituiscono una delle priorita' strategiche dell'impegno istituzionale dell'Universita'. 2. Nell'ambito delle procedure previste dalla normativa in vigore, l'Universita' promuove l'attivazione di corsi di dottorato facenti capo esclusivamente all'Ateneo ovvero in consorzio con altre universita', con qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e con enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione ovvero in consorzio con imprese. I corsi di dottorato dell'Universita', ivi compresi quelli ai quali essa aderisce in consorzio, sono organizzati intorno a tematiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato o di adesione a dottorati esterni sono avanzate da uno o piu' Dipartimenti, associati nella gestione, e sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 3. L'Universita' puo' attivare corsi di dottorato congiunto con universita' ed enti di ricerca stranieri sulla base di convenzioni che prevedano una effettiva condivisione delle attivita' formative, l'equa ripartizione degli oneri e il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo. 4. Al fine di favorire lo scambio interdisciplinare e, ove pertinente, la collaborazione con il sistema imprenditoriale e delle professioni, nonche' di organizzare attivita' formative e di preparazione alla ricerca comuni, l'Universita' istituisce Scuole di dottorato dipartimentali o interdipartimentali ovvero interateneo. Le Scuole di dottorato raggruppano corsi di dottorato tra loro affini, complementari e convergenti per obiettivi scientifici; le Scuole possono costituirsi esse stesse come unico corso di dottorato interdisciplinare. 5. L'attivita' didattica e tutoriale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nell'ambito dei corsi e delle Scuole di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali. 6. L'Universita' disciplina con proprio Regolamento, ai sensi della normativa in vigore, le modalita' di istituzione, di funzionamento, di reperimento delle risorse e di valutazione periodica dei corsi di dottorato e delle Scuole alle quali essi fanno capo, nonche' gli organi preposti alla loro gestione. Il Regolamento determina altresi' le modalita' operative specifiche delle Scuole di dottorato, il loro livello di autonomia e i loro rapporti organizzativi e funzionali con i Dipartimenti. Il Regolamento e' approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Ciascun corso di dottorato e ciascuna Scuola di dottorato si dota di un proprio Regolamento, coerente con il Regolamento d'Ateneo di cui ai precedenti capoversi.
Art. 42
Scuole di specializzazione
1. Le Scuole di specializzazione, finalizzate alla promozione di elevate capacita' scientifiche, professionali e applicative in ambiti specifici nonche' al conseguimento di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista, e organizzate secondo la normativa e nelle tipologie previste dagli ordinamenti in vigore, sono istituite in conformita' alla normativa vigente, anche congiuntamente ad altri atenei, su proposta motivata del Dipartimento interessato o dei Dipartimenti associati nella loro gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico. Nella proposta istitutiva viene individuato, nel caso in cui siano interessati alla gestione della Scuola piu' Dipartimenti associati, il Dipartimento referente principale o comunque responsabile della Scuola anche con funzioni di sede amministrativa. 2. Sono organi della Scuola il Consiglio e il Direttore. Il Consiglio della Scuola e' composto dai professori e ricercatori di ruolo e dai professori a contratto ai quali sono affidate attivita' didattiche nella Scuola nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi. La partecipazione al Consiglio dei docenti riguarda l'anno accademico nel quale viene svolto il compito didattico. Nei Regolamenti delle singole Scuole, emanati in conformita' al presente Statuto, al Regolamento didattico e al Regolamento generale d'Ateneo, sono indicate le modalita' di elezione degli specializzandi. Il Direttore ha la responsabilita' del coordinamento funzionale della Scuola; e' nominato dal Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto delle prescrizioni stabilite dalla normativa per specifiche tipologie di Scuola, su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e agli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti interessati; dura in carica tre anni e di norma non e' immediatamente confermabile piu' di una volta. Non si puo' contemporaneamente rivestire la carica di Direttore di piu' Scuole di specializzazione. Il Consiglio individua ogni anno i fabbisogni formativi, sottoponendo le relative proposte di utilizzo, se relative a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, ai Consigli dei Dipartimenti di appartenenza. Se le proposte riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito ovvero retribuito, esse sono sottoposte al Consiglio del Dipartimento referente, o comunque responsabile della Scuola, perche' provveda ai relativi bandi, nell'ambito e nei limiti delle risorse a cio' disponibili. Le relative attribuzioni sono deliberate dal Consiglio della Scuola. Compete al Consiglio del Dipartimento referente, o comunque responsabile della Scuola, deliberare in ordine alla programmazione didattica della Scuola. 3. I Regolamenti delle Scuole sono predisposti dai rispettivi Consigli, approvati dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti interessati e deliberati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 4. Le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono oggetto di una specifica disciplina, definita in un apposito Regolamento unico predisposto dal Comitato direttivo della Facolta' di riferimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 del presente Statuto, coerente con le loro specificita' e con la normativa che le riguarda, e approvato dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti interessati e dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Una rappresentanza dei Direttori delle suddette Scuole fa parte del Comitato di direzione della Facolta' in questione.
Art. 43
Corsi per master universitari
1. L'Universita' promuove secondo la normativa vigente, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, previa la stipula di convenzioni e accordi, corsi di alta qualificazione formativa e scientifica, funzionali allo sviluppo di piu' elevate capacita' applicative e professionali e ad una migliore preparazione agli esiti occupazionali dei frequentanti, ovvero al miglioramento delle professionalita' di figure gia' occupate nel mondo del lavoro. Alla conclusione dei suddetti corsi sono rilasciati i titoli di master universitario di primo o di secondo livello secondo quanto determinato dalla normativa nazionale in materia. 2. Le proposte di attivazione di un corso per master universitario, comprensive del relativo piano finanziario, sono avanzate da un Dipartimento o da piu' Dipartimenti associati, uno dei quali con funzioni di referente principale e di sede amministrativa. I corsi per master devono prevedere l'apporto di un numero adeguato e diversificato di competenze. Alla realizzazione di ogni corso devono concorrere di norma non meno di dieci tra docenti in servizio presso l'Ateneo ed esperti esterni. La proposta e' approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 3. Sono organi dei corsi per master il Coordinatore e il Comitato ordinatore. Le funzioni di Coordinatore competono ai docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo. La responsabilita' di Coordinatore, che non implica obbligatoriamente lo svolgimento diretto di attivita' formative per il master, puo' essere attribuita a un docente dell'Ateneo per un solo corso di master ogni anno. Il Coordinatore e' individuato nella proposta di attivazione del corso ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Comitato ordinatore e' composto da un minimo di sei membri, almeno tre dei quali docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo, i quali svolgano per il master una significativa attivita' formativa nei limiti indicati dal Regolamento didattico d'Ateneo. L'indicazione dei docenti dell'Ateneo o di altri atenei e degli esperti esterni che entrerebbero nel Comitato ordinatore del corso e disponibili a curarne le varie attivita' e' contenuta nella proposta di attivazione del corso. Il Comitato ordinatore e' costituito con decreto del Rettore. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato ordinatore e nella designazione del Coordinatore sono deliberate dal Dipartimento referente principale, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati, e comunicate al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, che possono chiederne il riesame. 4. Le modalita' specifiche di attivazione, funzionamento, organizzazione didattica e formativa, modalita' di ammissione, valutazione in itinere e finale degli iscritti ai corsi di master istituiti dall'Universita', nonche' le modalita' per la valutazione delle attivita' di ciascun corso, sono stabilite nel Regolamento didattico d'Ateneo. 5. Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Universita' degli Studi di Milano" si applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni del presente articolo e del Regolamento didattico d'Ateneo.
Art. 44
Corsi di perfezionamento e attivita' di formazione
permanente e ricorrente
1. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, corsi e attivita' di formazione, di perfezionamento post laurea e di aggiornamento, comunque denominati, che, senza dare luogo, per le loro diverse caratteristiche, ai master universitari di cui al precedente articolo 43, provvedano comunque allo sviluppo e al rafforzamento di competenze e capacita' di livello superiore funzionali agli esiti occupazionali o al miglioramento delle professionalita' e dei relativi riscontri di carriera di figure gia' occupate nel mondo del lavoro. 2. Nell'ambito della sua autonomia, l'Universita' definisce idonee modalita' organizzative, anche mediante la costituzione di una apposita struttura cui affidare la promozione e il coordinamento delle attivita' di cui al comma precedente, in raccordo con gli ambiti associativi, aziendali e professionali interessati a sviluppare collaborazioni e sinergie al riguardo. 3. Salvo casi regolati in maniera specifica, le proposte di accensione di corsi con la tipologia sopra indicata, comprensive del piano finanziario e dell'indicazione delle modalita' di attivazione degli insegnamenti, possono essere avanzate da un Dipartimento o da piu' Dipartimenti associati, uno dei quali con le funzioni di referente principale, ovvero dalla struttura di cui al secondo comma, preposta allo sviluppo del settore in questione, fatto salvo lo svolgimento delle relative attivita' formative da parte delle strutture didattiche competenti. Le proposte sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 4. Le attivita' di cui sopra possono essere organizzate anche in forme consorziate, previa la stipula di convenzioni e accordi con enti e soggetti esterni e possono prevedere l'utilizzo di docenti e esperti con comprovate competenze non in servizio presso l'Ateneo. Esse sono di norma finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e con gli eventuali apporti degli enti e soggetti esterni, secondo le disposizioni previste dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. Le modalita' specifiche di attivazione, funzionamento, organizzazione didattica e formativa, le modalita' di ammissione, l'eventuale valutazione in itinere e valutazione finale degli iscritti ai corsi di perfezionamento e alle attivita' formative e di aggiornamento, nonche' le modalita' per la valutazione delle relative attivita', sono stabilite nel Regolamento didattico d'Ateneo.
Art. 45
Servizi per la didattica e servizi didattici integrativi
1. L'Universita' promuove attivita' di orientamento e di sostegno rivolte: - agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori in modo da meglio motivarne le iscrizioni anche in relazione alle previsioni di impiego nei diversi settori; - agli studenti iscritti, in particolare ai corsi di laurea, organizzando le forme di tutorato previste dalla normativa in vigore, nonche' cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio; - agli studenti iscritti, promuovendo e organizzando forme di didattica a distanza complementare e di supporto, ovvero sostitutiva o parzialmente sostitutiva della didattica in presenza; - ai laureandi, ai laureati e laureati magistrali, ai dottorandi e specializzandi, con tirocini, stages presso enti e aziende, corsi ed iniziative di perfezionamento e di aggiornamento funzionali ai diversi esiti professionali. 2. L'Universita' promuove altresi', anche nel quadro di apposite collaborazioni e convenzioni a cio' finalizzate e ai sensi della normativa in vigore, il monitoraggio dell'esito occupazionale dei propri laureati, dottori di ricerca e specializzati, curando nel contempo specifiche attivita' di placement che ne agevolino l'accesso agli ambiti di lavoro e ne favoriscano i miglioramenti di posizione e di carriera.
Art. 46
Iniziative didattiche interateneo e su accordi di programma
1. Nel quadro della sua autonomia, l'Universita' puo' istituire corsi di studio o attivare corsi di studio gia' funzionanti operando in convenzione con altri atenei e/o sulla base di accordi di programma con enti pubblici che, anche in relazione agli elementi di contesto e alle finalita' alle quali si vuole provvedere, ne prevedano alcune specificita' organizzative e funzionali, comunque non in contrasto con le modalita' di gestione della didattica stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo. 2. Le convenzioni e gli accordi di programma in questione hanno durata di norma triennale e comunque non superiore al quinquennio. Essi sono proposti, con una relazione motivata circa il valore e la portata dell'iniziativa, dai Dipartimenti interessati e approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il loro eventuale rinnovo e' subordinato al parere positivo sull'attivita' svolta da parte del Nucleo di valutazione.
TITOLO V
Centri e strutture di servizio
Art. 47
Centri dell'Ateneo
1. Per esigenze collegate alle funzioni istituzionali dell'Ateno che richiedano la costituzione di strutture operative specifiche, dotate di autonomia nei limiti determinati dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo, e comunque nel rispetto del principio della semplificazione dell'organizzazione interna, il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, eventualmente su proposta dei Dipartimenti interessati, puo' deliberare la costituzione di Centri con cartatteristiche di stabilita' in relazione alle attivita' e ai servizi svolti ovvero di durata pluriennale, rinnovabile. I Centri dell'Ateneo sono costituiti con decreto rettorale. 2. Le norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri dell'Ateneo sono fissate, per i rispettivi ambiti di competenza, dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche', per gli aspetti piu' specifici, dal Regolamento di ciascun Centro. Il Regolamento di ciascun Centro ne definisce le finalita', prevede le modalita' operative del Centro, ne determina il grado di autonomia gestionale e l'eventuale durata, stabilisce gli organi che gli sono preposti, tenuto conto delle sue funzioni e specificita' e del necessario raccordo con l'articolazione organizzativa e funzionale dell'Amministrazione centrale. Devono comunque essere previsti un organo di indirizzo, un Presidente e/o un Direttore scientifico e un Coordinatore responsabile degli aspetti tecnici e organizzativi, scelto di norma fra il personale tecnico-amministrativo di elevata professionalita' e di profilo pertinente. I Regolamenti dei Centri d'Ateneo sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione; i Regolamenti dei Centri interdipartimentali o integrati sono approvati dai Dipartimenti interessati e dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione; i Regolamenti dei Centri convenzionati sono approvati dal Dipartimento o dai Dipartimenti interessati e dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure. 3. Tutti i Centri dell'Ateneo sono sottoposti alla verifica, di norma ogni triennio, del Nucleo di Valutazione. 4. Il Presidente o Direttore scientifico di ciascun Centro e' tenuto a trasmettere al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, nonche' ai Dipartimenti interessati se il Centro e' interdipartimentale, una relazione annuale sull'attivita' svolta, approvata dall'organo di indirizzo. 5. Gli articoli che seguono definiscono i modelli di riferimento per ciascuna tipologia di Centro. La durata dei Centri di cui agli articoli 48, 50 e 51 e' limitata al periodo stabilito all'atto della loro costituzione e puo' essere rinnovata sulla base dei risultati conseguiti e del permanere di finalita' che lo giustifichino, secondo le medesime procedure seguite nella loro costituzione, subordinatamente alla verifica positiva da parte del Nucleo di Valutazione.
Art. 48
Centri interdipartimentali di ricerca
1. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per sostenere e potenziare attivita' di ricerca di rilevante impegno, su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di professori e ricercatori afferenti a piu' Dipartimenti. La costituzione dei Centri puo' essere connessa alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o ad altre ricerche che l'Universita' svolga sulla base di contratti o convenzioni. 2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attivita' devono essere garantite dai Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro; a tali Dipartimenti compete altresi' di definire nella proposta costitutiva la composizione degli organi preposti al coordinamento del Centro. Le risorse per il funzionamento possono provenire anche da enti esterni, secondo la normativa stabilita nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 49
Centri funzionali
1. I Centri funzionali di Ateneo, comunque denominati, possono essere costituiti in relazione a obiettivi e funzioni di elevato impegno e qualificazione, non riconducibili ad altri organismi dell'Universita', assicurando le necessarie risorse finanziarie e di personale. Qualora le risorse siano assicurate in tutto o in parte da Dipartimenti, il Centro si configura come Centro interdipartimentale o come Centro integrato supportato sia dall'Ateneo sia dai Dipartimenti interessati, secondo le condizioni stabilite alla sua costituzione o deliberate successivamente. 2. Possono essere costituiti Centri funzionali d'Ateneo, interdiparti mentali o integrati, per funzioni quali quelle: a) collegate ad attivita' coordinate di supporto delle funzioni istituzionali dell'Ateneo che comportino un rilevante impegno gestionale anche rivolto all'esterno e che possano anche implicare l'utilizzazione di apparati tecnici di particolare complessita'; b) che si riferiscano alla conservazione, utilizzazione e valorizzazione, anche con la promozione di specifiche attivita', di nuclei omogenei e di particolare rilevanza e pregio del patrimonio bibliografico, archivistico, strumentale e museale dell'Ateneo, ovvero dei suoi orti botanici; c) che implichino la gestione coordinata di grandi attrezzature e di laboratori scientifici di alta complessita' di interesse di uno o piu' Dipartimenti, di Centri i nterdi parti mentali di ricerca e di gruppi di ricerca interni all'Ateneo, fatte salve le eventuali, ulteriori utilizzazioni, purche' non a detrimento degli utenti istituzionali, sulla base di convenzioni o a condizioni da concordare, da parte di soggetti esterni. d) che implichino la gestione centralizzata a fini scientifici e didattici di strutture tecniche e specialistiche per lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali, lo studio delle pratiche di allevamento, la gestione di terreni agricoli e delle coltivazioni di pertinenza con i relativi immobili per la ricerca e la sperimentazione agraria, secondo il modello previsto dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705. I Centri funzionali possono svolgere attivita' rivolta all'esterno e in conto terzi, secondo le norme in vigore. I Centri si avvalgono di dotazioni di personale tecnico-amministrativo in relazione alle rispettive specifiche funzioni.
Art. 50
Centri di servizio
1. Per l'erogazione di servizi in ambiti o settori specifici, che richiedano la disponibilita' di personale dedicato, l'Universita' puo' costituire, su proposta del Direttore generale, appositi Centri di servizio, di Ateneo o interdipartimentali. I Centri di servizio si avvalgono di dotazioni di personale tecnico-amministrativo in relazione alle rispettive specifiche funzioni.
Art. 51
Centri di ricerca convenzionati
1. I Centri di ricerca convenzionati possono essere costituiti su iniziativa di professori e ricercatori, previa acquisizione di finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati o da privati. 2. I Centri di ricerca convenzionati sono costituiti per una durata non superiore a sei anni e sono rinnovabili. Nel caso in cui la valutazione delle attivita' del Centro da parte del Nucleo di valutazione non sia positiva, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, puo' deliberare di non rinnovare il Centro al termine della durata prevista ovvero di scioglierlo anticipatamente.
Art. 52
Spin off universitari
1. Coerentemente con i criteri e gli obiettivi di cui al secondo capoverso del quarto comma dell'articolo 2 del presente Statuto e nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Universita' favorisce la costituzione di societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari che abbiano come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale delle competenze, delle conoscenze e dei risultati delle attivita' istituzionali, anche prevedendo che professori e ricercatori a tempo pieno dell'Ateneo vi assumano responsabilita' formali. La normativa specifica relativa alle modalita' di costituzione e di partecipazione alle societa' in questione, alle attivita' e all'impegno temporale dei proponenti in favore delle stesse, ai rapporti da instaurare con l'Ateneo e alle regole volte a prevenire i conflitti di interesse e' determinata, ai sensi della normativa in vigore, da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 2. La costituzione di spin off o di start up universitari deve essere comunque giustificata dalla presenza e dall'apporto di competenze distintive presenti in Ateneo e non deve creare conflitti di interesse con le attivita' istituzionali e con le strutture che in esso operano. L'Ateneo puo' porre temporaneamente a disposizione delle societa' in questione proprie risorse, sulla base di una apposita convenzione. 3. La partecipazione dell'Ateneo alle suddette societa' e' sistematicamente monitorata e puo' essere favorita da iniziative, intraprese anche in collaborazione con altri soggetti, volte a realizzare condizioni di contesto favorevoli attraverso incentivazioni quali attivita' di promozione, erogazione di servizi, incubazione in apposite strutture.
Art. 53
Centri e consorzi interuniversitari
1. L'Universita' puo' promuovere o partecipare alla costituzione di Centri di ricerca o di servizi interuniversitari e a Consorzi interuniversitari per il perseguimento di finalita' comuni sulla base di atti convenzionali approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, secondo la normativa specifica fissata nel Regolamento generale d'Ateneo. 2. L'Universita' puo' altresi' promuovere o partecipare a consorzi o societa' consortili, a fondazioni e ad associazioni per il perseguimento di finalita' connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalita' ed entro i limiti fissati dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Le modalita' di partecipazione e di coinvolgimento dell'Universita' negli enti di cui ai due commi precedenti sono sottoposte a verifiche periodiche da parte del Consiglio di amministrazione, il quale, avendo acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico e la motivata valutazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, accerta la congruita' delle attivita' svolte rispetto agli obiettivi da perseguire e la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti.
Art. 54
Sistema bibliotecario d'Ateneo
1. L'Universita' promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario d'Ateneo, inteso come l'insieme delle strutture preposte alla conservazione, alla gestione, allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio bibliotecario e documentale e all'accesso alle connesse risorse on line di cui l'Ateneo ha la disponibilita'. Ne sono parti integranti: a) la competente struttura dirigenziale preposta all'organizzazione generale e all'erogazione di servizi; b) le singole strutture bibliotecarie; c) un organo collegiale di indirizzo e di consulenza denominato Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo deve comunque configurarsi come un insieme di servizi coordinati e integrati, funzionali alle esigenze scientifiche e didattiche delle diverse aree disciplinari, organizzati e gestiti in modo da assicurare l'uso piu' efficace delle risorse. Al Sistema bibliotecario d'Ateneo e' attribuita una quota annua di risorse sui fondi di competenza del bilancio universitario, ai fini del suo funzionamento, dell'incremento del patrimonio bibliografico e del potenziamento delle strutture che lo compongono. 2. L'Universita' favorisce il coordinamento delle strutture appartenenti al Sistema bibliotecario anche mediante l'attivazione di servizi centralizzati a livello di Ateneo, l'accorpamento e la razionalizzazione di compiti e funzioni, lo sviluppo e l'adeguamento delle tecnologie, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto, fatte salve le competenze scientifiche e gestionali delle singole strutture bibliotecarie. 3. L'Universita' promuove la costituzione di Biblioteche operanti come autonome strutture di servizio, anche con funzioni di raccordo per le strutture aggregate che non ne siano state ancora assorbite. Le Biblioteche autonome sono individuate sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento. Le strutture scientifiche e didattiche di riferimento delle Biblioteche autonome sono i Dipartimenti delle aree interessate, fatte salve le eventuali funzioni di raccordo delegate ai Comitati di direzione delle Facolta' o Scuole per quanto di pertinenza Le Biblioteche autonome sono rette da specifici Regolamenti predisposti dai Consigli ad esse preposti, approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti interessati e la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Ad esse compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri definiti dal Senato accademico, cui si aggiungono gli eventuali contributi diretti da parte dei Dipartimenti che usufruiscono dei suoi servizi, nonche' gli eventuali stanziamenti di enti esterni o di privati. Le Biblioteche in questione godono di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dispongono di personale in relazione alle varie funzioni da espletare, assegnato dal Consiglio di amministrazione. 4. Le norme generali riguardanti le modalita' di aggregazione e organizzative delle Biblioteche e le condizioni funzionali e dimensionali sulla cui base poter acquisire risorse finanziarie e di personale sono contenute nel Regolamento generale d'Ateneo; norme piu' specifiche possono essere contenute nei Regolamenti dei Dipartimenti. Il Regolamento generale d'Ateneo determina altresi' le norme relative alla direzione e alla gestione delle Biblioteche, prevedendo un figura di Direttore responsabile dell'organizzazione del servizio, del personale e della gestione amministrativo-contabile, un Consiglio di indirizzo e un Direttore scientifico. Il Direttore responsabile della Biblioteca partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio del Dipartimento o dei Consigli di Dipartimento che operano quali strutture di riferimento della Biblioteca. 5. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche ha compiti di indirizzo e programmazione del Sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici, anche con riferimento alla ripartizione annua delle risorse attribuite al Sistema bibliotecario, e predispone relazioni periodiche sulle condizioni di quest'ultimo. La Commissione elabora e trasmette al Senato accademico le linee di indirizzo e sviluppo del Servizio bibliotecario d'Ateneo, anche in relazione alla predisposizione del documento di programmazione triennale, e svolge ogni altra funzione riferita al Sistema bibliotecario stabilita dagli organi di governo dell'Ateneo. 6. Il Regolamento generale d'Ateneo determina la composizione della Commissione, presieduta da un professore di ruolo designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.
Art. 55
Patrimonio storico, culturale e naturalistico
1. L'Universita' provvede alla conservazione, al riordino e alla valorizzazione, nonche', ove possibile, all'incremento della documentazione di rilievo storico che la riguarda o avente comunque interesse in relazione ai suoi campi di attivita', avvalendosi di una apposita struttura, denominata Archivio storico dell'Universita' degli Studi di Milano, dotata delle necessarie competenze, la cui configurazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, anche tenuto conto delle tipologie organizzative di cui al presente Titolo. 2. Raccolte, collezioni, orti botanici di valore storico, culturale e naturalistico posseduti o comunque detenuti dall'Universita' sono gestiti dai Dipartimenti di riferimento, che provvedono alla loro conservazione e valorizzazione, nonche', ove possibile, al loro incremento, garantendone la fruizione, ovvero assumono, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, la configurazione organizzativa piu' consona con le loro caratteristiche, eventualmente anche museale, secondo le tipologie previste per i Centri funzionali di cui al presente Titolo.
Art. 56
Comitato per lo sport universitario
1. Ai sensi della vigente normativa e' costituito presso l'Ateneo il Comitato per lo sport universitario. Il Comitato promuove l'attivita' sportiva degli studenti e del personale universitario e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e ai programmi di sviluppo delle varie attivita'. Il Comitato definisce, d'intesa con gli Enti locali, le modalita' di utilizzo degli impianti sportivi di cui tali Enti hanno la disponibilita', predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore. 2. Il Comitato e' costituito con decreto del Rettore, con mandato biennale rinnovabile, ed e' composto: - dal Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente; - da due membri designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale; - da un docente e un rappresentante del personale tecnico e amministrativo designati dal Senato accademico; - da due studenti designati dalla Conferenza degli studenti; - dal Direttore generale o un suo delegato, anche con funzioni di segretario. 3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attivita' sportive deliberati dal Comitato, nonche' la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, al Comitato Universitario Sportivo ovvero ad altri eventuali enti operanti nell'ambito dello sport universitario, individuati nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'.
TITOLO VI
Organizzazione amministrativa e del personale
Art. 57
Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione
1.L'Universita' organizza la propria struttura amministrativa, tecnica e di servizio in funzione del perseguimento dei suoi compiti e dei suoi obiettivi istituzionali mediante la programmazione, l'impiego coordinato, la valutazione e la valorizzazione delle risorse e delle competenze che fanno complessivamente capo alle sue articolazioni funzionali e operative. La struttura amministrativa cura i procedimenti amministrativi e le attivita' connesse alla gestione delle risorse finanziarie, umane, tecnico-patrimoniali dell'Ateneo e collabora con gli organi di governo nella predisposizione degli atti programmatici e deliberativi e dei regolamenti di Ateneo. 2. L'organizzazione amministrativa, tecnica e di servizio dell'Ateneo si basa sulla distinzione e complementarieta' tra: a) il ruolo di direzione politico-strategica esercitato dagli organi di governo, ai quali competono le funzioni di programmazione generale, di determinazione degli obiettivi e di verifica del conseguimento dei risultati rispetto agli indirizzi e alle risorse impiegate; b) le funzioni istituzionali per la didattica e la ricerca e quelle ad esse collegate, di competenza delle pertinenti strutture autonome dotate dei necessari supporti funzionali; c) il ruolo della direzione generale e operativa alla quale competono le responsabilita' di coordinamento complessivo della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Ateneo in vista del conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi di governo e della conduzione e gestione dell'intero sistema Ateneo secondo criteri di efficienza, efficacia e razionale utilizzo delle risorse. 3. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari e di quanto disciplinato a livello contrattuale, si basa sui seguenti principi: a) responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, commisurata al ruolo e alla posizione rivestita nell'organizzazione; b) semplificazione delle procedure, flessibilita' organizzativa e integrazione delle competenze funzionali finalizzate al raggiungimento dei risultati gestionali, operativi e di servizio all'utenza; c) pubblicita', tracciabilita' e trasparenza degli atti e dei procedimenti; d) misurabilita' e verificabilita' dei risultati gestionali, operativi e di servizio all'utenza in relazione alle risorse disponibili e alle opzioni praticabili. 4. L'Amministrazione opera in forma integrata a livello centrale e a livello decentrato, organizzando le proprie strutture e il raccordo funzionale tra le stesse secondo il Piano organizzativo programmatico pluriennale di cui al comma successivo. I servizi amministrativi e tecnici sono coordinati in relazione alle competenze e alle responsabilita' richieste e alle esigenze di integrazione dei processi e delle procedure. Le strutture di piu' elevata complessita', comunque denominate, sono sottoposte alla responsabilita' di un Dirigente. 5. La programmazione delle attivita' dell'Amministrazione e delle sue strutture organizzative costituisce il "Piano organizzativo programmatico pluriennale" che individua gli obiettivi da perseguire, le risorse da impiegare, gli indicatori di risultato da sottoporre a valutazione. Il Piano e' definito nella sua articolazione, e periodicamente verificato e aggiornato sia rispetto ai risultati conseguiti sia rispetto alle esigenze e alle prospettive, tenendo conto dei vincoli e dello sviluppo delle funzioni che derivano dalla normativa sulle materie oggetto degli interventi. |
| Il Piano organizzativo programmatico pluriennale e' approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, previo parere favorevole del Rettore. 6. I processi amministrativi di supporto al funzionamento delle strutture preposte alle attivita' didattiche e di ricerca di diretta pertinenza delle stesse strutture e quindi non facenti capo all'Amministrazione centrale, sono regolati, nel rispetto delle autonomie gestionali e di spesa attribuite alle strutture stesse, fatto salvo il ruolo di coordinamento generale assicurato dalla Direzione generale, nel quadro delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione. 7. Le modalita' d'impiego del personale tecnico e amministrativo operante presso le strutture dotate di autonomia ai sensi del presente Statuto sono di competenza del responsabile delle strutture stesse con riferimento ai compiti e alla supervisione delle relative attivita', nel quadro dei criteri e delle regole generali di gestione e dei principi di armonizzazione e comparabilita' di attribuzioni e ruoli, di competenza dell'Amministrazione centrale e del Direttore generale, nel rispetto delle direttive del Consiglio di amministrazione e della normativa contrattuale del personale in materia di rapporto di lavoro.
Art. 58
Direttore generale
1. Al Direttore generale e' attribuita, sulla base degli indirizzi e delle delibere del Consiglio di amministrazione, la responsabilita' della complessiva gestione economico-finanziaria, dell'organizzazione dei processi e dei servizi amministrativi e tecnici dell'Amministrazione, delle risorse strumentali e patrimoniali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e a quelle del Senato accademico, nelle quali presenta l'istruttoria degli atti e dei provvedimenti di competenza, esercitando le funzioni indicate all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 27, comma 13. 2. Il Direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico. Esso e' regolato con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico e' stabilito in conformita' ai criteri e ai parametri di legge. E' previsto il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a un dipendente pubblico. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con decreto motivato del Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilita' grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza degli indirizzi e delle delibere degli organi di governo. 3. In particolare il Direttore generale: a) e' responsabile dell'organizzazione complessiva dei servizi e della gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, verso cui esplica un'attivita' generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo, esercitando sullo stesso il potere disciplinare ai sensi delle norme in vigore; b) predispone le linee generali dell'organizzazione delle funzioni amministrative, tecniche, di servizio e di supporto alle attivita' istituzionali didattiche e di ricerca dell'Ateneo e i criteri organizzativi delle relative strutture, e provvede a raccordare e indirizzare le singole strutture amministrative, favorendone la cooperazione; c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di gestione necessari; d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli Organi di governo e del contesto organizzativo, economico e normativo in cui si e' operato; e) ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con l'adozione, per quanto di competenza, di atti, anche di rilevanza esterna, negoziali e di spesa, nonche' all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale, nell'ambito regolamentare dell'Ateneo; f) sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale, predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche; g) assegna gli incarichi di funzione ai dirigenti, nel rispetto del Piano organizzativo programmatico pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 57, anche delegando alcune delle sue responsabilita' in relazione alle esigenze; h) e' responsabile della legittimita', dell'imparzialita', della trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa dell'Ateneo; i) esercita ogni altro compito attribuitogli da leggi e regolamenti. Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore generale puo' essere affiancato da una struttura di staff che lo supporta nel trattamento delle informazioni e della documentazione. 4. Il Direttore generale puo' nominare un Vicedirettore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Universita'. Il Vicedirettore vicario e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore generale. 5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di Direttore generale, le relative funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente piu' anziano nel ruolo, salvo diversa delibera del Consiglio di amministrazione.
Art. 59
Dirigenti e responsabilita' dirigenziali
1. I dirigenti collaborano con il Direttore generale, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilita', provvedendo autonomamente, per le strutture cui sono preposti, alla organizzazione del lavoro finalizzato al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. A questo scopo organizzano le risorse umane e strumentali a disposizione, individuano i responsabili dei singoli procedimenti, verificano periodicamente il carico di lavoro e valutano prestazioni e risultati del personale di competenza, assolvendo ogni altra incombenza loro demandata in base alla normativa in vigore, al presente Statuto e ai Regolamenti. 2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico indetto dall'Ateneo, ovvero per mobilita' in conformita' alla normativa vigente. I procedimenti di selezione e i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal Consiglio di amministrazione. In carenza di personale e per comprovate esigenze di servizio, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, puo' attribuire le funzioni dirigenziali a tempo determinato a soggetti anche esterni all'Ateneo non in possesso della qualifica di dirigente, ma di comprovata qualificazione professionale, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. In caso di conferimento dell'incarico a personale di ruolo dell'Ateneo, per la durata del contratto tale personale e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 3. Le eventuali rotazioni o sostituzioni di dirigenti sono vincolate alla valutazione periodica dei risultati raggiunti e all'obiettivo della migliore valorizzazione delle competenze specifiche in relazione ai singoli ambiti di servizio. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore generale per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati. 4. La responsabilita' funzionale assegnata a un dirigente puo' essere revocata dal Direttore generale, previa contestazione all'interessato, in caso di inadempienze gravi o di reiterata inosservanza delle direttive ricevute.
Art. 60
Organico del personale tecnico e amministrativo
1. Ai fini della determinazione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, l'Ateneo adotta un Modello di evoluzione funzionale dell'Organico, volto a individuare i fabbisogni delle varie articolazioni organizzative in relazione ai servizi e ai processi di competenza, tenendo conto delle loro motivate esigenze, delle tecnologie adottate, delle variazioni determinate dal Piano organizzativo di cui al comma 5 dell'articolo 57. Il Modello, costruito sulla base di criteri, indicatori e parametri chiari ed espliciti, sentite le strutture interessate, e' approvato, periodicamente rivisto e validato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Il Modello costituisce uno strumento di supporto decisionale rispetto all'allocazione delle risorse nelle strutture centrali e decentrate, anche in riferimento alle priorita' previste dalla programmazione e al piano di sviluppo delle risorse umane. 2. Per fare fronte a esigenze impreviste o a urgenze non altrimenti risolvibili, e per garantire comunque il miglior funzionamento dell'organizzazione e delle attivita' in rapporto a situazioni di criticita' o di particolare difficolta', il Direttore generale, nell'ambito delle sue prerogative, ha facolta' di introdurre modifiche nell'impiego delle risorse di personale come previste dalla Pianta organica in vigore, informandone il Consiglio di amministrazione per gli atti conseguenti.
Art. 61
Formazione, qualificazione e aggiornamento delle professionalita'
1. Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico e il rapporto di lavoro e con l'obiettivo di accrescere la qualificazione, la motivazione e la partecipazione attiva del proprio personale, l'Universita' promuove, anche su base pluriennale e programmata, le forme piu' adeguate di formazione, aggiornamento, potenziamento e valorizzazione delle competenze acquisite, destinando allo scopo specifiche risorse, tenendo altresi' conto del Piano organizzativo di cui al comma 5 dell'articolo 57 e del Modello di cui al comma 1 dell'articolo 60, e prevedendo la possibilita' di associare formazione e mobilita' interna al fine di favorire l'arricchimento professionale e al tempo stesso conseguire una piu' efficace organizzazione.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 62
Designazioni elettive
1. Le designazioni elettive negli organi dell'Ateneo, ad esclusione dei casi in cui lo Statuto disponga diversamente, avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unita' superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore a 0,50. La stessa modalita' di arrotondamento si applica ai fini del computo degli eleggibili in organi le cui norme di riferimento ne colleghino la numerosita' a una percentuale dell'organo stesso. In caso di parita' di voti risultera' eletto: per i docenti e per il personale tecnico e amministrativo il piu' anziano nel ruolo (a parita' il piu' anziano d'eta'), per gli studenti il piu' anziano d'eta'. 2. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'Ateneo, la votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 3. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo articolo 64, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato. Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolgono di norma non oltre il mese di giugno; quelle per Direttore di Dipartimento, Presidente di Collegio didattico, Presidente di Comitato di direzione delle Facolta' e Scuole, Direttore di scuola di specializzazione, Coordinatore di dottorato di ricerca e Direttore di scuola di dottorato sono indette e si svolgono con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Provvede all'indizione delle votazioni relative alle cariche di cui al precedente capoverso, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianita' nel ruolo (a parita' di anzianita' di ruolo prevale l'anzianita' di eta'). La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni nel caso dell'elezione del Rettore, almeno trenta giorni prima della data delle votazioni per l'elezione delle altre cariche. Nel caso dell'elezione del Rettore la comunicazione dell'indizione delle votazioni deve essere resa pubblica anche presso le altre Universita' italiane entro gli stessi termini temporali. Le elezioni per la designazione dei Direttori di Dipartimento e delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico, ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto, sono indette dal Rettore, sentito l'organo in carica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Comitati di direzione delle Facolta' e delle Scuole e negli organi di governo del CIDiS sono indette di norma in un'unica tornata dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. 4. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale d'Ateneo e nei Regolamenti delle singole strutture.
Art. 63
Incompatibilita'
1. E' fatto divieto ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche - fatta eccezione per il Rettore, limitatamente alla contemporanea partecipazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 del presente Statuto - nonche' di essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo che del Consiglio di Dipartimento e, se Direttori di Dipartimento, dei Comitati di direzione delle Facolta' e Scuole. Valgono altresi' nei loro confronti, pena la decadenza dalla carica, gli ulteriori divieti di cui al comma 1, lettera s), dell'articolo 2 della legge n. 240/2010. La funzione di Rettore e' incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche e di valutazione dell'Ateneo. 2. Non possono essere conferite altre cariche a chi sia Prorettore, Presidente o componente del Nucleo di valutazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di Comitato di direzione di Facolta' o Scuola. E' fatta salva la possibilita' che il Presidente del Comitato di direzione della Facolta' medica venga designato quale Prorettore delegato ai rapporti con il Sistema sanitario. 3. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 240/2010, l'elettorato passivo per le cariche accademiche previste ai sensi del presente Statuto e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 4. L'ineleggibilita' consecutiva a una carica, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale del relativo mandato.
Art. 64
Funzionamento degli organi
1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico. 2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel Regolamento di riferimento, e' triennale. 3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nella Conferenza degli studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Comitati di direzione delle Facolta' e delle Scuole e negli organi di governo del CIDiS, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Rettore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Prorettore vicario, ovvero, in mancanza, dal professore di prima fascia in servizio presso l'Ateneo con la maggiore anzianita' in ruolo. Ove riguardi le cariche di Direttore di Dipartimento, di Presidente del Comitato di direzione di Facolta' e Scuola, di Presidente di Collegio didattico, di Coordinatore di dottorato di ricerca, di Direttore di scuola di dottorato, di Direttore di scuola di specializzazione, si provvede secondo le modalita' definite dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti delle singole strutture. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le cariche di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di Presidente del Comitato di direzione di Facolta' e Scuola, di Presidente di Collegio didattico, di Coordinatore di dottorato di ricerca, di Direttore di scuola di dottorato, di Direttore di scuola di specializzazione, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine gia' previsto per la durata ordinaria dell'organo, e il periodo viene computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. In prima applicazione, qualora l'elezione dei componenti del Senato accademico abbia luogo in corso d'anno, la durata del mandato e' quadriennale, fermo restando che lo scorcio di anno accademico nel corso del quale ha luogo l'elezione e' considerato equivalente a tutti gli effetti ad un intero anno ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. 4. La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento e funzionamento, purche' sia raggiunto il quorum strutturale pari alla maggioranza assoluta dei componenti previsti. 5. Il Regolamento generale d'Ateneo e i Regolamenti dei singoli organi collegiali stabiliscono le modalita' per il funzionamento degli stessi organi e per la determinazione dei relativi ordini del giorno. Le adunanze degli organi collegiali sono valide quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal Regolamento di competenza e sia presente la maggioranza assoluta degli stessi, fatte salve le disposizioni per situazioni specifiche e le disposizioni particolari sulla presenza delle rappresentanze studentesche. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 6. Decade dal mandato chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali degli organi di cui e' membro eletto o designato e delle relative Commissioni istruttorie. La norma non si applica alle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati di direzione delle Facolta' e Scuole.
Art. 65
Termini per l'espressione di pareri interni
1. Nei casi in cui e' richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro sessanta giorni, salvo l'eventuale periodo di interruzione per esigenze istruttorie, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto puo' procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.
Art. 66
Indennita'
1. L'indennita' di funzione dovuta al Rettore e' pari al trattamento economico del Direttore generale come determinato ai sensi della lettera n), comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 240/2010, detratto l'equivalente della retribuzione iniziale del professore di prima fascia. L'indennita' di funzione onnicomprensiva dovuta ai componenti del Consiglio di amministrazione e' pari al 25% dell'indennita' dovuta al Rettore. 2. Il Consiglio d'amministrazione determina, in conformita' alla normativa vigente, la misura delle indennita' di funzione dovute in relazione all'assunzione di cariche accademiche e per lo svolgimento di particolari funzioni o responsabilita', nonche' eventuali riduzioni del normale carico di servizio in relazione all'assunzione delle stesse.
Art. 67
Calendario accademico
1. L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di ottobre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data. La data d'avvio dei corsi e' stabilita dalle singole Facolta' e Scuole, previo parere dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali, o comunque responsabili, dei relativi corsi di studio.
Art. 68
Norme transitorie
1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini indicati all'articolo 12. L'Universita' e' tenuta ad uniformarsi alle relative disposizioni e ad adeguare i Regolamenti d'Ateneo entro l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo all'entrata in vigore dello Statuto e comunque entro 180 giorni. I Regolamenti delle strutture devono essere uniformati entro i successivi 180 giorni. Sono fatte salve le procedure derivanti dall'applicazione dei Regolamenti emanati prima dell'entrata in vigore dello Statuto ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010. 2. Le procedure per la costituzione degli organi come previsti dalla nuova normativa sono avviate nei termini indicati dal comma 8 dell'articolo 2 della legge 240/2010 e si concludono non oltre la scadenza di cui al secondo capoverso del precedente comma. Gli organi in carica cessano il loro mandato con l'entrata in funzione dei nuovi organi anche in corso d'anno. Il periodo in carica fino all'inizio del nuovo anno accademico viene computato ai fini della durata del mandato. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, all'articolo 26, comma 9, e all'articolo 27, commi 5 e 8, sui limiti del mandato del Rettore e dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi gia' espletati nella carica presso l'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 della legge 240/2010. 4. Per le cariche di Presidente di Comitato di direzione di Facolta' o Scuola e di Presidente di Collegio didattico e per i relativi mandati non vengono computati i periodi eventualmente gia' espletati, rispettivamente, come Presidi di Facolta' ovvero Presidenti di Consiglio di coordinamento didattico. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 38 sui limiti del mandato dei Direttori di Dipartimento, i mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto non vengono computati. La disposizione prevista al precedente comma 3 e' estesa ai mandati dei Direttori delle scuole di dottorato, dei Coordinatori dei dottorati di ricerca e dei Direttori delle scuole di specializzazione. 5. Nelle more della designazione delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento costituiti ai sensi della nuova normativa, partecipano ai suddetti Consigli gli studenti in carica presenti, ai sensi della previgente normativa, nei Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico della cui gestione il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile, anche nella forma associata prevista dal comma 4 dell'articolo 39. Limitatamente a questi ultimi casi, i rappresentanti optano per il Consiglio di Dipartimento al quale intendono afferire. 6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Statuto, si provvede alla costituzione dei Dipartimenti ai sensi delle norme ivi previste. L'elenco dei Dipartimenti dell'Universita' degli Studi di Milano, allegato allo Statuto, e' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
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