IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell' art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7; Visto il decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011 di emanazione dello statuto del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 del 10 marzo 2011 ed il relativo avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011; Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005; Vista la delibera n. 20 del 22 febbraio 2012 di approvazione della modifica di regolamento di organizzazione e funzionamento in attuazione dell'art. 13 comma 4 dello statuto; Vista la nota del Capo del Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) prot. AOOUFGAB n. 3746/PF del 6 marzo 2012 con la quale si invita a valutare l'ipotesi di istituire nella fase transitoria di avvio delle nuove strutture dipartimentali un Comitato ordinatore con il compito di coordinare dal punto di vista scientifico le linee tematiche dei costituendi dipartimenti; Vista la delibera n. 22 del 7 marzo 2012 di modifica della delibera n. 20/2012 con a quale il Consiglio di amministrazione recepisce le indicazioni ministeriali; Vista la nota del Direttore Generale della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del MIUR prot. 383 del 16 marzo 2012 con la quale il Ministero, esaminate le delibere in questione, esprime parere favorevole alla proposta di modifica del regolamento; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 8 comma 4; Ritenuto di dover provvedere all'emanazione della modifica regolamentare nelle more della adozione e approvazione dei nuovi regolamenti conseguenti alla riorganizzazione del CNR;
Emana
1. l'unita modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 2. la predetta modifica sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione;
Articolo unico
1. Gli articoli 55 e 56 del Regolamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono sostituiti dai seguenti:
Art. 55. Disposizioni transitorie per la prima istituzione dei dipartimenti
1. In prima applicazione dello Statuto le allivita' del CNR sono organizzate nei seguenti dipartimenti: 1. scienze biomediche; 2. scienze fisiche e tecnologie della materia; 3. scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente; 4. scienze chimiche e tecnologie dei materiali; 5. ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti; 6. scienze bio-agroalimentari; 7. scienze umane e sociali, patrimonio culturale. 2. I dipartimenti individuati dal presente articolo potranno essere modificati o soppressi con le procedure di cui all'art. 13 dello Statuto del CNR.
Art. 56. Disposizioni transitorie per il riordino delle strutture scientifiche
1. Con decreto del Presidente, adottato previa delibera del Consiglio di amministrazione, sono individuati in via provvisoria gli istituti afferenti ai dipartimenti sulla base delle proposte presentate dai direttori degli istituti acquisito il parere dei consigli dei dipartimenti esistenti al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Nel decreto sono altresi' individuati il personale e le strutture di supporto al dipartimento su proposta del Direttore generale. 2. In prima applicazione dello Statuto e in attesa dello svolgimento della selezione di cui all'art. 18, per ogni dipartimento e' nominato dal Presidente un Comitato di seguito denominato «Comitato ordinatore» rappresentativo delle maggiori aree tematiche esistenti all'interno dei singoli dipartimenti con il compito coordinatore, dal punto di vista scientifico, l'individuazione dei progetti dei costituendi dipartimenti sulla base del Piano triennale di attivita' 2012-2014. Il Comitato e' composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore. I componenti del Comitato ordinatore operano a titolo gratuito, ad essi e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a riunioni ritualmente convocate dal coordinatore. Le competenze amministrative e gestionali del Dipartimento sono svolte dal Direttore generale che si avvale del personale assegnato al dipartimento. Roma, 23 marzo 2012
Il presidente: Nicolais |