Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 marzo 2012 |
Scioglimento della «F.A.R. 06 - Societa' Cooperativa a r.l.», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.; Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942, n.267; Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 19 giugno 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La Societa' "F.A.R. 06 - Societa' Cooperativa a r.l." con sede in Anzio (Roma), costituita in data 4 ottobre 2006, Codice fiscale n. 09167451005, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Piazza Giuliano della Rovere n.4, 00122 Ostia Lido (Roma), ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 marzo 2012
Il direttore generale: Esposito |
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