Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2011
Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2011, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 59/2011).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'unione europea
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) - come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 - ed, in particolare, l'art. 103-sexies, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 103-ter del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera a) del richiamato art. 103-ter , par.1;
Visto il predetto articolo 103-sexies del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e' commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato;
Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007;
Visto l'articolo 91 del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro e' considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati;
Visto, altresi', l'articolo 95 del regolamento n. 543/2011 della Commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale e' limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;
Vista la nota n. 7667 del 21 novembre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2011 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a € 40.057.520,00, chiede un cofinanziamento nazionale di € 31.597.984,76 a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
Vista la Decisione della Commissione C(2011) 9317 del 16 dicembre 2011 con la quale l'Italia e' stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2011, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 per l'importo massimo di € 31.597.984,76;
Considerato, altresi', che con proprio decreto direttoriale n. 31 del 27 luglio 2009 e' stato disposto il cofinanziamento nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo per l'annualita' 2009, ammontante complessivamente ad € 42.649.630,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
Vista la nota n.867 del 22 dicembre 2010, con la quale l'Agea Coordinamento ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati relativi alle annualita' 2009 dal quale risulta che, a fronte di un'assegnazione complessiva di € 42.649.630,00, prevista dal predetto decreto n. 31 del 27 luglio 2009, a valere sulle risorse della legge n. 183/87, la quota di cofinanziamento nazionale effettivamente erogata ai fini del sostegno delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo risulta pari ad € 34.181.084,56;
Considerato, quindi, che, delle risorse assegnate per il cofinanziamento nazionale relativo alle annualita' 2009, risultano inutilizzati € 8.468.545,44 e che, di conseguenza, detta somma si rende disponibile per la copertura finanziaria della quota nazionale prevista per l'annualita' 2011;
Considerato, pertanto, che per la copertura del finanziamento della quota nazionale relativa all'annualita' 2011 (€ 31.597.984,76) e' necessario disporre una nuova assegnazione per € 23.129.439,32 ricorrendo alle disponibilita' del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2011, e' stabilito in misura pari ad € 31.597.984,76, ed e' posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:
a) per € 8.468.545,44 con risorse provenienti dall'assegnazione ex lege n. 183/1987, relativa all'annualita' 2009, di cui ai decreto direttoriale n.31 del 27 luglio 2009, resesi disponibili per mancata utilizzazione;
b) per € 23.129.439,32 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla richiamata legge n. 183/1987.
2. La predetta quota di € 31.597.984,76 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione mensile dell'AGEA coordinamento, d'intesa con il Ministero delle politiche, agricole e forestali, contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria.
3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione Europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comportano una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2011, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verra' restituita al Fondo medesimo o costituira' acconto per le successive annualita'.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'AGEA in qualita' di organismo coordinatore, trasmette, per ciascun anno, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione Europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 3.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a presentare alla Commissione europea, secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007. A tal proposito, l'AGEA coordinamento provvedera' tempestivamente a comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.
7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: Di Nuzzo

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 66
 
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