Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30
Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'articolo 39, primo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonche' gli articoli 165 e l'abrogato articolo 188 dello stesso decreto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonche' della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
2. Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 39, 165 e 188 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):
"Art. 39. Compenso del curatore.
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il
fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad
istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto
a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le
norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
La liquidazione del compenso e' fatta dopo
l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo
l'esecuzione del concordato. E' in facolta' del tribunale
di accordare al curatore acconti sul compenso per
giustificati motivi.
Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il
compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita'
ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura,
salvi eventuali acconti.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale,
puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di
spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo
divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di
cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale."
"Art. 165. Commissario giudiziale.
Il commissario giudiziale e', per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36,
37, 38 e 39."
L'abrogato art. 188 del citato regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, recava:
"Ammissione alla procedura.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (omissis).".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto
n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2

1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso e' liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2.



Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto
n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3

1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa fallita al curatore e' corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio.
 
Art. 4

1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'articolo 2, comma 1.
2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonche' il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita'. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
 
Art. 5

1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2.
5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e' liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1.



Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 172 del citato regio
decreto, n. 267 del 1942:
"Art. 172. Operazioni e relazione del commissario.
Il commissario giudiziale redige l'inventario del
patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore,
sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai
creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni
prima dell'adunanza dei creditori.
Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare
uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.".
Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato regio
decreto n. 267 del 1942:
"Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non
dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di
omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o
cinque creditori per assistere alla liquidazione e
determina le altre modalita' della liquidazione.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,
38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40
e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili
e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le
cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
rapporti giuridici individuali in blocco devono essere
autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto
compatibili.".
Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto
n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6

1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.



Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 109 del citato regio
decreto n. 267 del 1942:
"Art. 109. Procedimento di distribuzione della somma
ricavata.
Il giudice delegato provvede alla distribuzione della
somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del
capo seguente.
Il tribunale stabilisce con decreto la somma da
attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso
finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma e'
prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di
amministrazione.".



 
Art. 7

1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi determinati con le percentuali di cui all'articolo 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nei casi di gestione dell'impresa o di amministrazione dei beni, previsti dall'articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso commissario il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 3.
3. Si applica l'articolo 5, commi 4 e 5.



Note all'art. 7:
Il Titolo IV del citato regio decreto n.267 del 1942,
recava:
"TITOLO IV
Dell' Amministrazione controllata.".
Si riporta il testo dell'articolo 147 del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali a norma
dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80.):
"Art. 147. Abrogazione del titolo IV regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
1. Il titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' abrogato.
2. Sono soppressi tutti i riferimenti
all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.".
L'articolo 191 del citato regio decreto n. 267 del
1942, abrogato dall'art. 147 del citato decreto legislativo
n. 5 del 2006, recava:
"Poteri di gestione del commissario giudiziale.".



 
Art. 8

1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.
 
Art. 9

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Giustizia, registro n. 2, foglio n. 180
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone