Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 marzo 2012 |
Decadenza della societa' Agenzia Ippica Primavalle Srl dalla concessione n. 4857, per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203. |
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IL DIRETTORE PER I GIOGHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Vista la convenzione di concessione n. 4857 per raccolta giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della Societa' Agenzia Ippica Primavalle Srl; Visto l'art. 20, comma 2, lettera e), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonche' dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni»; Vista la nota prot. n. 2011/38485/Giochi/SCO del 4 ottobre 2011 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica 2010/2011, del canone di concessione nonche' dei flussi finanziari per gli anni 2010/2011; Considerato che, con la predetta nota e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione, prevista dal citato art. 23, comma 2, lettera d), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria; Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Dispone in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 4857 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con societa' Agenzia Ippica Primavalle srl, con sede legale in via staz. di Monte Mario, 29/A - Roma (RM), operante nel comune di Roma (RM), con distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2012
Il direttore: Tagliaferri |
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