Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 febbraio 2012 |
Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, contenenti sostanze attive approvate e aventi scadenza entro il 29 febbraio 2012. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di Proroga ppff al 30 giugno 2012 adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visti in particolare i prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.195, riportati in allegato al presente decreto, che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego entro il 29 febbraio 2012; Considerato che per detti prodotti fitosanitari, autorizzati alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011, contenenti sostanze attive ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009, e' in corso l'adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti; Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2012, l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, riportati in allegato al presente decreto, con scadenza precedentemente fissata entro il 29 febbraio 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario e per i quali: si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza dei dossier presentati conformi ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio alle condizioni stabilite dai regolamenti di approvazioni delle sostanze attive stesse;
Decreta:
Sono prorogate al 30 giugno 2012 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, riportati in allegato al presente decreto, con scadenza fissata entro il 29 febbraio 2012 contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali: si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza dei dossier presentati conformi ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio alle condizioni stabilite dai regolamenti di approvazioni delle sostanze attive stesse. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul portale (www.salute.gov.it) del Ministero della salute. Roma, 20 febbraio 2012
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1; del decreto legislativo 194/95 aventi scadenza entro il 29 febbraio 2012 e prorogati fino al 30 giugno 2012. Parte di provvedimento in formato grafico
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