Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 27 febbraio 2012
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire, in occasione di sciopero del personale dipendente dall'azienda Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno, assistita da ANAV Veneto e Confindustria Vicenza, concluso in data 19 gennaio 2012 con la Segreteria provinciale di Vicenza dell'Organizzazione sindacale FIT CISL (Pos. 187/12). (Deliberazione n. 12/100).


LA COMMISSIONE

Premesso:
che l'azienda Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno (Vicenza) e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico nella provincia di Vicenza;
che, in data 19 gennaio 2012, la Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno (Vicenza), assistita da ANAV Veneto e Confindustria Vicenza, e la Segreteria provinciale di Vicenza dell'Organizzazione sindacale FIT CISL, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che, in data 23 gennaio 2012, il testo del predetto Accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';
che, in data 31 gennaio 2012, prot. n. 1630, il testo di tale Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che, in data 15 febbraio 2012, prot. n. 07/2012/PG/GS/aa, ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole;
che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato Accordo;
Considerato:
1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B),
nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
3. che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, individuate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate:
periodo scolastico invernale: dalle ore 6.15 alle ore 8.55 e dalle ore 12.00 alle ore 16.20;
periodo delle vacanze estive scolastiche: dalle ore 6.15 alle ore 9.30 e dalle ore 16.35 alle ore 19.20;
Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno (Vicenza), concluso in data 19 gennaio 2012 con la Segreteria provinciale di Vicenza dell'Organizzazione sindacale FIT CISL;
Dispone la comunicazione della presente delibera all'azienda Autoservizi Lorenzi s.r.l. di Valdagno (Vicenza), alla Segreteria provinciale di Vicenza dell'Organizzazione sindacale FIT CISL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Vicenza, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 febbraio 2012

Il presidente: Alesse
 
Allegato
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