Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.», via S.G. La Rena n. 30/b - 95125 Catania, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato che il decreto ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sicilia e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.» soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Sicilia, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Arancia Rossa di Sicilia», cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 

Allegato

Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della IGP « Arancia Rossa di Sicilia»

Art. 1.

La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» e' riservata ai frutti pigmentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» e' riservata alle seguenti varieta':
Tarocco, con le seguenti cultivar: Tarocco Comune, Tarocco Galice, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso, Tarocco Nucellare 57-1E-1, Tarocco Nucellare 61- 1E- 4, Tarocco Catania, Tarocco Scire'.
Moro, con le seguenti cultivar: Moro Comune, Moro di Lentini, Moro Nucellare 58-8D-1;
Sanguinello, con le seguenti cultivar: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-3, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscuna'; coltivate, in purezza varietale, nel territorio idoneo della regione Sicilia definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» comprende il territorio idoneo della Sicilia Orientale per la coltivazione dell'Arancia pigmentata ed e' cosi' individuato:
provincia di Catania - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Ramacca, Santa Maria di Licodia e Scordia;
provincia di Siracusa - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini con la frazione di Pedagaggi, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino;
provincia di Enna - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni di Centuripe, Regalbuto, Catenanuova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura degli aranceti destinati alla produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aereazione e soleggiamento della stessa. La densita' di piante per ettaro e' normalmente compresa tra 230 e 420 piante per ettaro.
Per gli impianti esistenti e destinati ad esaurimento e' ammessa una densita' fino ad un massimo di 625 piante per ettaro.
Per i sesti dinamici la densita' e' compresa tra 600 e 840 piante per ettaro.
Per i nuovi impianti sono ammessi altri sesti su proposta dell'Assessorato per l'agricoltura della regione Sicilia, previo parere dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, affinche' non siano modificate le caratteristiche dei frutti.
I portainnesti idonei sono i seguenti: arancio amaro, citrange troyer, citrange carrizo, poncirus trifoliata, esenti da virosi e dotati di alta stabilita' genetica.
L'impalcatura delle branche deve essere effettuata ad almeno 25-30 cm dalla linea di innesto.
Le operazioni colturali e le modalita' di raccolta, devono essere quelli generalmente utilizzate, il distacco dei frutti viene effettato con l'ausilio di forbicine di raccolta che operano il taglio del peduncolo.
La produzione unitaria massima consentita di «Arancia Rossa di Sicilia» e' fissata in quintali 250 per ettaro per la varieta' «Tarocco»; in quintali 300 per ettaro per la varieta' «Moro»; in quintali 320-per ettaro per la varieta' «Sanguinello». Per le selezioni clonali Tarocco Nucellare, Moro Nucellare e Sanguinello Nucellare, la produzione unitaria massima consentita e' di quintali 360 per ettaro.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita, purche' la produzione globale dell'agrumeto non superi di oltre il 30 per cento detti limiti.
E' fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' e' accertata dalla regione Sicilia.
Gli aranceti idonei alla produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» sono inseriti in apposito Albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Copia di tale Albo deve essere depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini dell'attivazione del suddetto Albo emanera', entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita normativa, ove saranno stabilite le modalita' per le iscrizioni agli albi, per le denuncie di produzione, la modulistica da adottarsi per un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta. Saranno altresi' stabiliti criteri e norme per la delega dei controlli all'associazione dei produttori, la relativa attivita', nonche' caratteristiche del logo figurativo della indicazione geografica protetta.

Art. 6.

L'«Arancia Rossa di Sicilia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Arancia Rossa di Sicilia
Tarocco
diam. minimo: mm 73/84;
calibro minimo: 5;
forma: obovata o globosa con base piu' o meno prominente («Muso» lungo o corto);
colore della buccia: arancio neutro con parti colorate di un rosso granato piu' o meno intenso con superficie molto liscia;
polpa: di colore ambrato con screziature rosse piu' o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;
colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;
rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;
contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10,00.
«Arancia Rossa di Sicilia» - Moro:
diam. minimo: mm 70/80;
calibro minimo: 6;
forma: globosa o ovoide;
colore della buccia: di colore arancio con sfumature rosso vinose piu' intense su un lato del frutto;
polpa: interamente colorata in rosso scuro vinoso, abbastanza acidula;
colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;
rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;
contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10,00.
«Arancia Rossa di Sicilia» - Sanguinello:
diam. minimo: mm 70/80;
calibro minimo: 6;
forma: globosa nella cultivar «Sanguinello Moscato» e «Sanguinello Moscato Cuscuna'»;
colore della buccia: di colore rosso granato piu' o meno intenso con superficie leggermente rugosa;
polpa: di colore ambrato con screziature rosse piu' o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;
colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;
rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;
contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 9,00.
Su proposta dei produttori interessati, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle linee del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata e del codice di buona pratica agricola di cui alla direttiva (CEE n. 91/676 Allegato IV) puo' stabilire limiti di residui di fitofarmaci, operazioni agronomiche e colturali atte al mantenimento del livello qualitativo stabilito nel presente disciplinare.
«Arancia Rossa di Sicilia» destinata all'ottenimento di spremute e succhi
E' consentito, esclusivamente per l'ottenimento di spremute e succhi, l'utilizzo di arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varieta' ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo). Ogni altro requisito associato alle singole varieta' ad eccezione del diametro minimo e del calibro minimo, rimane invariato.

Art. 7.

L'Arancia Rossa di Sicilia puo' essere immessa al consumo solo con il logo della Indicazione Geografica Protetta figurante su almeno l'80% dei frutti e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo.
Per le arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varieta' ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo), destinate all'ottenimento di spremute e succhi, non e' prevista la bollinatura sui singoli frutti. In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione «Arancia Rossa di Sicilia», immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).
Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «indicazione geografica protetta». E' vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: Tipo, Fine, Extra, Superiore, Selezionato, Scelto, e similari.
E' altresi' vietato utilizzare nomi di varieta' diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' l'eventuale nome di aziende o di aranceti dai quali effettivamente provengono le arance.
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti.

Art. 8.

Legame geografico: la coltivazione degli agrumi in Sicilia e' antichissima e ne abbiamo notizia fin dal dominio arabo. In particolare, la zona collinare e la pianura circostante il rilievo vulcanico dell'Etna si e' andata caratterizzando e specializzando in una coltivazione del tutto particolare.
Infatti, per effetto delle notevoli escursioni termiche presenti nella zona, si determina negli esperidi un accumulo zuccherino e di pigmenti antociani di notevole rilevanza che conferiscono alle arance un aspetto colorito visibilmente assai piacevole ed al frutto un sapore dolce, caratteristico e di accentuata intensita' cromatica dell'epicarpo. Esistono varieta' che nel corso dei secoli hanno acquisito una forte interazione con l'ambiente di coltivazione; esse sono: Sanguinello, Tarocco e Moro.
L'«Arancia Rossa di Sicilia» rappresenta quindi un evidentissimo esempio di stretto legame dei fattori climatici con le caratteristiche del prodotto. Infatti, le stesse varieta' di arancia coltivate in altri climi non presentano il particolare colore e le specifiche caratteristiche organolettiche che le ha rese famose nel mondo.
 
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