IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie"; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2000/10/CE recepita con decreto ministeriale 8 agosto 2001, che ha iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la sostanza attiva fluroxypyr, fino al 30 novembre 2010; Vista la direttiva 2007/21/CE recepita con decreto ministeriale 31 luglio 2007, che ha prorogato l'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 dicembre 2011; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione che ha rinnovato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr, fino al 31 dicembre 2021; Considerato che per sostenere il rinnovo della sostanza attiva in questione sono stati presentati nuovi dati, oggetto di valutazione da parte dello Stato membro relatore, dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e della Commissione europea; Considerato che la nuova relazione di valutazione del rischio della sostanza attiva fluroxypyr e' stata esaminata collegialmente da parte degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; Considerato che dalla valutazione effettuata e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, e' necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni per la sostanza attiva in questione non previste dalla prima iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover rivedere, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluroxypyr, secondo le modalita' e tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione che ne ha disposto il rinnovo della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; Ritenuto di dover revocare il prodotto fitosanitario MET (reg. n. 13882) in quanto il titolare della registrazione, l'Impresa Dow Agrosciences Italia S.r.1, non ha ottemperato nei tempi e nelle forme alle disposizioni stabilite dal regolamento di approvazione della sostanza attiva fiuroxypyr;
Decreta:
E' revocato il prodotto il prodotto fitosanitario MET (reg. n. 13882) dell'Impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. che non ha ottemperato, nei tempi e nelle forme, alle disposizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione che ha disposto il rinnovo della sostanza attiva fluroxypyr a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il prodotto fitosanitario in questione e' revocato dalla data di applicazione del suddetto regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni del prodotto fitosanitario revocato e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonche' la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati e' consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 agosto 2012. L'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione e' invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2012. Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MET (reg. n. 13882) e' tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2012
Il direttore generale: Borrello |