Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 13 marzo 2012 |
Determinazione delle riduzioni di risorse per le provincie a decorrere dall'anno 2012. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 il quale, al comma 2, prevede, tra l'altro, che i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di € 300 milioni per l'anno 2011 e di € 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012; Considerato che il richiamato comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, dispone che le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria; Considerato che, per le riduzioni a decorrere dall'anno 2012, la stessa disposizione di legge prevede, altresi', che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale; Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" ed, in particolare, l'articolo 18 comma 2, che prevede la soppressione, a decorrere dal 2012, per le province delle regioni a statuto ordinario, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, aventi carattere di generalita' e permanenza; Considerato quindi che, per effetto delle disposizioni del citato decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, sono soppressi la quasi totalita' dei trasferimenti erariali delle amministrazioni provinciali delle regioni a statuto ordinario; Ritenuta la necessita' di applicare le riduzioni di risorse di cui al predetto articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, atteso che si tratta di disposizioni previgenti che incidono sull'ammontare di risorse da distribuire a titolo di federalismo fiscale provinciale; Ravvisata quindi l'esigenza di applicare le previste riduzioni a carico delle province delle regioni a statuto ordinario in misura complessiva sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011; Considerato che alle province appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' alle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione dei trasferimenti in quanto si tratta di territori in cui vige una speciale disciplina in materia di finanza locale; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, emanato in applicazione del citato articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, con cui si e' applicata la riduzione dei trasferimenti a comuni e province per l'anno 2011; Dato atto che la base di calcolo della riduzione a decorrere dall'anno 2012 e' rappresentata dai trasferimenti attribuiti per l'anno 2011, cosi' come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno; Dato atto che occorre operare l'esclusione dalla predetta base di calcolo, delle somme attribuite a titolo di minori entrate da imposta provinciale di trascrizione dell'anno 2003, trattandosi di un'attribuzione che configura una mera regolazione contabile e non un trasferimento erariale; Visto l'articolo 31, comma 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che prevede che il saldo di competenza mista del patto di stabilita sia diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al predetto articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010; Ravvisata, quindi l'esigenza di individuare anche le modalita' per ripartire tra le Province appartenenti alle regioni a statuto ordinario gli effetti sul patto di stabilita' interno, atteso che la riduzione di risorse viene operata in modo complessivo per tali province ed acquisito, a questo specifico proposito, il parere del competente Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che in sede tecnica di Conferenza Stato-citta ed autonomie locali non e' stato raggiunto un accordo per una riduzione di risorse secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria; Tenuto conto che, in sede di riunioni tecniche presso la predetta Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si sono comunque svolti approfondimenti su tale tematica per l'esame congiunto dei principi che il Ministero dell'interno ha valutato di determinare per dare attuazione al criterio proporzionale di riduzione previsto dal richiamato comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010; Dato atto che del criterio di proporzionalita' adottato per la riduzione e' stata data informativa nella seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali dell' 1 marzo 2012;
Decreta
Art. 1
Determinazione delle riduzioni di risorse per le province a decorrere dall'anno 2012
1. A decorrere dall'anno 2012, l'ulteriore riduzione di risorse, pari ad € 200 milioni per le province e' ripartita preventivamente fra le province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e le province ricadenti nei territori delle regioni di Sicilia e Sardegna, in proporzione agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della riduzione di risorse gia' operata, per l'anno 2011, con decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010. 2. Per effetto della proporzionalita' di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, le risorse complessive delle province delle regioni a statuto ordinario sono ridotte di € 164.327.610,14 e i trasferimenti delle province delle regioni Sicilia e Sardegna sono ridotti della restante parte, pari a € 35.672.389,86. 3. La riduzione complessiva di € 164.327.610,14 per le province delle regioni a statuto ordinario e' portata in diminuzione dall'importo del fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011. 4. La riduzione di € 35.672.389,86 e' ripartita fra le singole province delle regioni Sicilia e Sardegna con un criterio proporzionale rispetto ai trasferimenti erariali in modo analogo a quanto gia' previsto per l'anno 2011 dal decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, assumendo come base di calcolo i trasferimenti erariali attribuiti nell'anno 2011 ad esclusione delle attribuzioni per minori entrate da imposta provinciale di trascrizione dell'anno 2003, atteso che esse rappresentano una mera regolazione contabile dovuta alla restituzione di risorse proprie che sono confluite nella spettanza dei trasferimenti dell'anno 2011. 5. L'importo della riduzione per ciascuna provincia delle regioni a statuto speciale e' determinato rapportando la riduzione complessiva di € 35.672.389,86 alla base di calcolo di cui al comma 4 e, quindi, con una percentuale di riduzione del 20,528 per cento. |
| Art. 2
Effetti sul patto di stabilita' interno della riduzione complessiva per le province delle regioni a statuto ordinario
1. Agli effetti delle disposizioni sul patto di stabilita' interno che riguardano la determinazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui all'articolo 31, comma 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, la riduzione complessiva di € 164.327.610,14 viene ripartita tra le singole province delle regioni a statuto ordinario secondo un criterio di proporzionalita'. 2. In base al criterio di proporzionalita' di cui al comma 1, ogni singola provincia portera' in diminuzione del saldo finanziario di competenza mista assegnato per l'anno 2012, l'importo che si ricava moltiplicando la somma ricevuta a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, per il coefficiente di 15,802 per cento dato dal rapporto fra l'importo totale della riduzione complessiva pari ad € 164.327.610,14 ed il valore complessivo del fondo sperimentale di riequilibrio di € 1.039.917.823,00. 3. Ciascuna provincia portera' altresi' in diminuzione del saldo finanziario di competenza mista assegnata per l'anno 2012, la riduzione di risorse applicata per l'anno 2011 sulla base del decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010; |
| Art. 3 Applicazione delle riduzioni per le province
1. Gli importi delle riduzioni per le province ricadenti nei territori della Sicilia e della Sardegna sono applicati, a decorrere dall'anno 2012, in sede di determinazione dei trasferimenti erariali spettanti. 2. Gli importi delle riduzioni per le province delle regioni a statuto ordinario sono applicati, a decorrere dall'anno 2012, in sede di determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 13 marzo 2012
Il Ministro: Cancellieri |
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