Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
COMUNICATO |
Comunicato relativo all'ottemperanza alle sentenze del T.A.R. del Lazio e del Consiglio di Stato passate in giudicato nel 2010, relative ai contributi ai sensi dell'art. 96 legge n. 341/2000 e D.M. attuativo n. 388/2001, per la rideterminazione delle quote di contributo agli aventi diritto a suo tempo, e per la riassegnazione a seguito delle istanze pervenute dalle associazioni di volontariato ed Onlus con i dati identificativi delle stesse e gli estremi aggiornati delle coordinate bancarie, sui quali si e' operata detta riassegnazione per la successiva erogazione, per le annualita' 2000, 2001, 2002 e 2003. |
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Sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro e http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Contribut i_ambulanze_beni/) e' pubblicato: il decreto direttoriale del 5 marzo 2012 di rideterminazione dei contributi, per le annualita' 2000, 2001, 2002 e 2003 di cui alle tabelle contenute nei relativi Allegati 1 parte integrante dello stesso decreto per ciascuna annualita', «2000», «2001», «2002» e «2003» a favore delle associazioni di volontariato ed Onlus aventi diritto per le categorie «ambulanze» e «beni strumentali», di cui ai decreti direttoriali di attribuzione originari, a suo tempo pubblicati nelle Gazzette Ufficiali e ripubblicati sul sito istituzionale del Ministero con comunicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2011. Con lo stesso decreto direttoriale del 5 marzo 2012 sono riassegnate le quote di contributo alle associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato istanza a questa Direzione Generale, in conformita' a quanto previsto dal succitato comunicato, per le annualita' 2000, 2001, 2002 e 2003, per le categorie «ambulanze» e «beni strumentali», di cui alle tabelle nei relativi Allegati 1, parte integrante dello stesso decreto per ciascuna annualita', «2000-bis», «2001-bis», «2002-bis» e «2003-bis». |
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