Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2012 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 27 febbraio 2012 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dall'azienda ATAP S.p.A. di Pordenone, concluso in data 19 dicembre 2011 con le R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal (Pos. 185/12). (Deliberazione n. 12/99). |
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LA COMMISSIONE
Premesso: che l'azienda ATAP S.p.A. di Pordenone e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico nella provincia di Pordenone; che, in data 19 dicembre 2011, la ATAP S.p.A. di Pordenone e le R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 21 dicembre 2011, il testo del predetto Accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita'; che, in data 31 gennaio 2012, prot. n. 1629, il testo di tale Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, in data 15 febbraio 2012, prot. n. 07/2012/PG/GS/aa, ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole; che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato Accordo; Considerato: 1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; 3. che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato: che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, individuate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: per il servizio urbano: periodo invernale: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30; periodo estivo: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; giornate festive: dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; per il servizio extraurbano: annuale feriale: dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00; giornate festive: dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; Precisato: che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla ATAP S.p.A. di Pordenone, concluso in data 19 dicembre 2011 con le R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal;
Dispone la comunicazione della presente delibera all'azienda ATAP S.p.A. di Pordenone, alle R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Latina, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2012
Il presidente: Alesse |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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