Gazzetta n. 64 del 16 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 febbraio 2012
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 59 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che riconosce un contributo straordinario per l'anno 2010, pari a 5 milioni di euro a favore degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione, disponendo altresi' che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provveda alla ripartizione di detto contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206 recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;
Visto il decreto adottato in data 22 dicembre 2010 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con il quale sono state fissate le modalita' e i criteri per la ripartizione del citato contributo;
Visto l'art. 1 del citato decreto interministeriale il quale stabilisce che i soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati gia' collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010;
Visto il successivo art. 5 il quale stabilisce che con analoga procedura si provvede a rimodulare i coefficienti indicati nella tabella «A», allegata al medesimo decreto, sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa di 5.000.000 di euro, e tenendo conto che il coefficiente massimo non potra' in ogni caso superare il valore 15;
Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al predetto art. 5 sulla base della rimodulazione proporzionale dei coefficienti rideterminati secondo la nuova tabella «A» allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto interministeriale del 22 dicembre 2010 e' erogata una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010, moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Dall'importo dovra' essere detratto quanto gia' liquidato dagli enti previdenziali secondo le modalita' stabilite nel decreto interministeriale in data 22 dicembre 2010.
Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di piu' trattamenti pensionistici, il coefficiente e' applicato alla rata di trattamento diretto di maggiore importo.
 
Art. 2

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto, stabilita nel limite massimo di complessivi euro 5.000.000, fa carico alle somme iscritte in conto residui sul capitolo n. 2313 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione per l'esercizio finanziario 2011, con pagamento a favore degli enti previdenziali competenti al pagamento del contributo.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno
Cancellieri p. Il Ministero dell'economia
e delle finanze
Grilli
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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