Gazzetta n. 64 del 16 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 febbraio 2012 |
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Abruzzo. (Decreto n. 64127). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'articolo 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione; Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome; Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo; Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010; Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011; Visto il decreto n. 60964 del 28 luglio 2011 con il quale sono stati assegnati alla Regione Abruzzo: € 20 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima; € 15 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza medesima; Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 10 novembre 2011, con il quale sono stati attribuiti, alla Regione Abruzzo, € 20 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima; Ritenuto, pertanto, di stanziare 20 milioni di euro per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Abruzzo;
Decreta:
Art. 1
Sono assegnati alla Regione Abruzzo € 20 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima. |
| Art. 2
L'onere complessivo, pari a euro 20.000.000, e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| Art. 3
Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa: a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al 30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal 1° maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito. |
| Art. 4
Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Abruzzo, d'intesa con le parti sociali. |
| Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 1° febbraio 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli |
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