Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 marzo 2012
Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 22 settembre 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
Considerato che lo scopo della misura prevista all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 e' il miglioramento della qualita' del tabacco e che il termine fissato all'articolo 7, comma 9, ha carattere ordinatorio;
Viste le richieste delle associazioni di categoria che rappresentano sopraggiunte condizioni particolari che non consentono, per il corrente anno, di rispettare il termine per le consegne di tabacco, fissato all'articolo 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, e chiedono nel contempo di differire il termine di scadenza;
Ritenuto opportuno, per la domanda 2011, prorogare al 2 aprile 2012 il termine ultimo per la consegna;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine del 15 marzo fissato all'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, per la domanda di aiuto 2011, e' prorogato al 2 aprile 2012.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2012

Il Ministro: Catania
 
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