Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21 |
Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare la disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle societa' privatizzate, oggetto della procedura d'infrazione n. 2009/2255 - allo stadio di decisione di ricorso ex articolo 258 TFUE- in quanto lesiva della liberta' di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, sono individuate le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego; c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile. 2. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma 3. 3. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della entita' della partecipazione acquisita: a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonche' del progetto industriale rispetto alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati. 4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, oltre alla revoca della relativa autorizzazione, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 5. Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c), notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa' ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo' essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le condizioni di cui al comma 1, lettera a), e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle. 6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. I decreti di individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza. |
| Art. 2
Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti sono aggiornati almeno ogni tre anni. 2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una societa' che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento all'estero della sede sociale, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla societa' stessa. Sono notificati nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti. 4. Con la notifica di cui al comma 2, e' fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3, e' espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottate o attuate in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita'. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito. 6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino alla decorrenza del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione puo' essere effettuata. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle. 7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati; b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire: 1) la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti; 2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli impianti. 8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza. |
| Art. 3 Abrogazioni e norme generali e transitorie
1. Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 6, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), di partecipazioni in societa' che detengono uno o piu' degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, e' consentito a condizione di reciprocita'. 2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 2, comma 1. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi della predetta disposizione e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato. 3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali. 4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999 e in data 23 marzo 2006 e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicati, rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 225 del 24 settembre 1999, n. 79 del 4 aprile 2006, n. 237 dell'8 ottobre 1999 e n. 234 del 5 ottobre 2004. Cessano altresi' di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari. 5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Le societa' operanti nei settori di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"; b) le parole: "per le societa' di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "per le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia.". 6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;". 7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quater) e' aggiunta, in fine, la seguente: "z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;". 8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;". |
| Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 5 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Cancellieri, Ministro dell'interno
Di Paola, Ministro della difesa
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino |
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