Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 gennaio 2012
Decadenza della societa' Agenzia Ippica le Caravelle di Nicodemi Maurizia & C. S.n.c. dalle concessioni cod. n. 60 e n. 261, per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006 n. 111.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il D.M. 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Viste le convenzioni di concessione n. 60 e n. 261 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Societa' Agenzia Ippica Le Caravelle di Nicodemi Maurizia & C. S.n.c. nei locali siti, rispettivamente, alla via Cristoforo Colombo, n. 54 - 56 in Conegliano c.a.p. 31015 (TV) e in viale Umbria 11/A - B - C in Sottomarina di Chioggia c.a.p. 30019 (VE);
Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;
Visto l'art. 13, comma 1, della citata convenzione il quale prevede che «Il concessionario e' tenuto a prestare le garanzie, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito»;
Visto il comma 3, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: «il mancato adeguamento dell'importo della garanzia ... e' causa di decadenza della concessione»;
Considerato che il concessionario Agenzia Ippica le Caravelle di Nicodemi Maurizia & C. S.n.c. ha presentato ad AAMS, in regime di «gestione semplificata» la fideiussione di €_197.602,00, rilasciata in data 6 ottobre 2006 dalla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c., ai sensi dell'art. 13, comma 2 della convenzione di concessione;
Vista la nota prot. n. 2011/8174/Giochi/SCO del 7 marzo 2011, con la quale e' stato richiesto alla societa' concessionaria di adeguare la garanzia prestata ai sensi del citato art. 13 della convenzione;
Vista la nota prot. n. 2011/35030/Giochi/SCO del 12 settembre 2011 con la quale e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 13 comma 3 della convenzione di concessione;
Considerato che il concessionario in questione, a fronte delle citate note ha inoltrato in data 10 ottobre 2011,una richiesta di finanziamento alla Banca Popolare dell'Alto Adige di Conegliano;
Considerato che in seguito alla sopra citata comunicazione di richiesta di finanziamento la Societa' non ha provveduto a presentare nuova fideiussione;

Dispone
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: delle convenzioni di concessione n. 60 e n. 261 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulate con la societa' Agenzia Ippica le Caravelle di Nicodemi Maurizia & C. S.n.c., con sede legale in via C. Colombo, 54/56 31015 - Conegliano (TV), operante nei comuni di Conegliano (TV) e Sottomarina di Chioggia (VE).
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore: Tagliaferri
 
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