Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 febbraio 2012
Scioglimento di centoventinove societa' cooperative senza nomina del commissario liquidatore.


IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
della direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi

Visti gli artt. 2545-septiesdecies del codice civile e 223-septiesdecies disp.att. al codice civile;
Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;
Visto il d.lgs. n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;
Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative cosi' come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;
Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;
Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;
Considerato altresi' che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;
Considerato che in data 27 dicembre 2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 - serie generale - e' stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorita' senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 129 societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 15 febbraio 2012

Il dirigente: di Napoli
 
Allegato

ELENCO N. 10 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE
EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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