Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 febbraio 2012
Riconoscimento, alla prof.ssa Christine Dürnberger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Christine Dürnberger;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata e' esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto e' laureata in italiano;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonche' al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:
diploma di istruzione post-secondario: «Magister der Naturwissenschaften, in den Unterrichtsfächen Leibeserziehung und Italienisch» conseguito il 30 gennaio 2006 presso la Universität Salzburg (Austria);
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes» conseguito il 6 luglio 2007 presso il Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Salzburg-Nonntal di Salisburgo (Austria), posseduto dalla cittadina austriaca prof.ssa Christine Dürnberger nata a Salisburgo (Austria) il 10 gennaio 1981, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione e/o concorso:
30/A - Scienze motorie e sportive;
29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: Palumbo
 
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