IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Proplan Plant Protectio Company SL con sede legale in Madrid (Spagna), c/Valle del Roncal n 12 - 1ª pl. Ofic n 7, 28232 Las Rozas, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SABUESO contenente la sostanza attiva iprodione; Viste le convenzioni del 1º settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva iprodione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione dell'11 aprile 2003; Visto il decreto del 24 febbraio 2011 in attuazione della direttiva 2010/58/UE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione; Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario di riferimento Driza WG; Vista la nota dell'Ufficio in data 2 settembre 2011 prot. 28335 con la quale e' stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Plant Protection Company SL ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio; Ritenuto di autorizzare il prodotto SABUESO fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Proplan Plant Protectio Company SL con sede legale in Madrid (Spagna), c/Valle del Roncal n 12 - 1ª pl. Ofic n 7, 28232 Las Rozas, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SABUESO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500; Kg 5. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Laboratorios Sirga SA - Massalfassar, Valencia (Spain). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15098. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2011
Il direttore generale: Borrello |