Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 5 marzo 2012
Adozione di ulteriori provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 304 del 31 dicembre 2011 recante adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita' reso dalle Sezioni congiunte II e V nella seduta del 31 gennaio 2012 concernente anche le indicazioni per la gestione clinica dei casi in cui sono state impiantate le protesi mammarie prodotte dalla ditta Poly Implant Prothese;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 febbraio 2012, con il quale si e' convenuto tra l'altro:
di condividere il documento recante "Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poly Implant Prothese (P.I.P.)";
di provvedere all'attuazione del percorso organizzativo assistenziale previsto dal sopracitato documento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per il SSN a legislazione vigente;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 1° marzo 2012, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003;
Vista la necessita' e l'urgenza di adottare misure dirette a consentire la verifica dell'attuazione di quanto disposto dalla citata Ordinanza del Ministro della salute del 29 dicembre 2011, nonche' di quanto convenuto tra Governo e Regioni nel ricordato Accordo del 9 febbraio 2012;

Ordina:

Art. 1

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio 2012, rep. atti n. 43/CSR, di seguito indicato come Accordo, comunicano al Ministero della salute l'avvenuta adozione del programma regionale di presa in carico delle persone portatrici di protesi mammarie prodotte dalla ditta Poly Implants Prothese (P.I.P.), indicando le strutture individuate quali centri di riferimento per la realizzazione del medesimo programma.
2. Le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate che hanno effettuato interventi di impianto di protesi mammarie P.I.P., qualora diverse dalle strutture di cui al comma 3, notificano, entro il giorno 1 di ciascun mese, a partire dal 1° aprile 2012, alla competente azienda unita' sanitaria locale le informazioni relative:
a) al numero delle persone richiamate per l'esecuzione dei controlli previsti nell'Allegato A del citato Accordo;
b) alla data degli interventi di espianto delle protesi mammarie P.I.P. effettuati;
c) alla data degli interventi di impianto di protesi mammarie effettuati per la sostituzione di protesi mammarie P.I.P..
3. Le strutture individuate dalle Regioni quali centri di riferimento per la realizzazione del percorso organizzativo assistenziale di presa in carico delle persone impiantate con le protesi mammarie P.I.P. di cui all'Accordo, con le stesse modalita' di cui al comma 2 notificano le informazioni relative:
a) al numero di persone prese in carico per la valutazione clinica, specialistica e diagnostica effettuata caso per caso;
b) alla data degli interventi di espianto delle protesi mammarie P.I.P. effettuati a carico del SSN;
c) alla data degli interventi di impianto di protesi mammarie effettuati per la sostituzione di protesi mammarie P.I.P. a carico del SSN.
4. Per la notifica delle informazioni di cui al comma 2, le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate provvedono alla compilazione on line del modulo reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute, di cui all'allegato 1, parte integrante della presente ordinanza e alla trasmissione dello stesso all'azienda unita' sanitaria locale, salvo quanto previsto dal comma 6. Resta ferma la facolta' delle regioni di disporre in ordine all'individuazione delle modalita' di trasmissione all'autorita' regionale competente delle informazioni di cui al comma 2, avvalendosi anche del citato allegato 1.
5. Per la notifica delle informazioni di cui al comma 3, le strutture individuate quali centri di riferimento per la realizzazione del percorso organizzativo assistenziale di cui all'Accordo provvedono alla compilazione on line del modulo reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute, di cui all'allegato 2, parte integrante della presente ordinanza e alla trasmissione dello stesso all'azienda unita' sanitaria locale, salvo quanto previsto dal comma 6. Resta ferma la facolta' delle regioni di disporre in ordine all'individuazione delle modalita' di trasmissione all'autorita' regionale competente delle informazioni di cui al comma 3, avvalendosi anche del citato allegato 2.
6. Le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli IRCCS e gli ospedali classificati notificano direttamente alla competente autorita' regionale le informazioni di cui al comma 2, avvalendosi del predetto allegato 1, e qualora individuati quali centri di riferimento per la realizzazione del percorso organizzativo assistenziale di cui all'Accordo, notificano le informazioni di cui al comma 3 avvalendosi dell'allegato 2.
7. Le competenti autorita' regionali, entro i quindici giorni successivi al termine per la ricezione delle suddette notifiche, assicurano che i dati raccolti vengano comunicati, via PEC, all'indirizzo protesipip@postacert.sanita.it del Ministero della salute- Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, garantendo la tutela dell'anonimato dei dati rilevati e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le autorita' regionali utilizzano per la comunicazione il modulo reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute di cui all'allegato 3 parte integrante della presente ordinanza.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza ha efficacia per dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2012

Il Ministro della salute: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 236
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone