IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 31 gennaio 2012 prot. n. 1248/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nel giorno 3 gennaio 2012; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo nel giorno 3 gennaio 2012 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 22 febbraio 2012
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Zoppini |