Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19
Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori, nonche' il comma 3 del medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e in particolare l'articolo 2, commi 138, 139 e 140, relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' della ricerca, e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per universita', ateneo o atenei, tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche;
c) per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita';
e) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell' articolo 33, sesto comma,
della Costituzione:
«Art. 33. (Omissis). Le istituzioni di alta cultura,
universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.».
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
a), e comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme
in materia di organizzazione delle universita', di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario):
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a riformare il sistema universitario per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza
delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;»
«3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca,
nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica
basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte
dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti
nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole
universita' e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte
delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di
assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione
superiore dei Paesi aderenti all'Area europea
dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi
correlati al conseguimento dei risultati di cui alla
lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo
di finanziamento ordinario delle universita' allo scopo
annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente
riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di
rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale,
che assicurano agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto
ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di
accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi
accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori
non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di
attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 29, comma 22, primo periodo.».
L'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168
(Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica), recita:
«Art. 6. Autonomia delle universita'.
1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica
e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;
b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi
da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati
o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell'universita' a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito
nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero. ».
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo
2005, n. 43:
«Art. 1-ter. Programmazione e valutazione delle
universita'.
1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al
fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei
servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano
programmi triennali coerenti con le linee generali di
indirizzo definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il
Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale
degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle
risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi
delle universita' individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a),
b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
4. ».
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 138, 139 e
140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita'
di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.»
«139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.»
«140. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo
principi di imparzialita',professionalita', trasparenza e
pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita', prevedendo che, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in
materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o
di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta
fino al compimento del settantesimo anno di eta'.».
L'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180
(Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualita' del sistema
universitario e della ricerca), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, reca:
«Art. 2. Misure per la qualita' del sistema
universitario
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle
universita' statali e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non
inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo
straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono
presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza
del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di
ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo.
1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo
0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
nell'utilizzo delle risorse.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario. In
sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse
di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del
criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.».
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
Il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 24), convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«5. L'istituzione e la soppressione di universita'
previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono
disposte con appositi decreti del Ministro, che
disciplinano le modalita' attuative ed i tempi sulla base
dei seguenti principi:
a) nuove universita' o istituti di istruzione
universitaria statali si costituiscono mediante:
1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di
piu' facolta' e la determinazione delle procedure per la
costituzione degli organi accademici;
2) il trasferimento da altre universita' di strutture
gia' esistenti, subentrando la nuova universita' in tutti i
rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle
strutture trasferite;
b) nel caso di istituzione di nuove facolta' di cui
alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le
attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate
temporaneamente da un apposito comitato costituito da
cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di
seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai
professori di ruolo appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari afferenti alle predette facolta'.
Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I
membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione
alla facolta' di almeno cinque professori di ruolo, di cui
tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre
tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata
la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri
non possono essere rieletti e si procede ad una nuova
elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora
abbiano optato per la nuova facolta' almeno tre professori
di prima fascia e due di seconda;
c) l'istituzione di nuove universita' o istituti di
istruzione universitaria non statali, legalmente
riconosciuti, nonche' l'autorizzazione al rilascio di
titoli aventi valore legale avviene contestualmente
all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico
di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341 . A tali universita' o istituti si
applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243 ;
d) nel caso di soppressione di ateneo e' garantito agli
studenti il completamento degli studi, al personale
tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore
il mantenimento del posto, anche in altra sede
universitaria.»
«6. Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella
stessa o in altra sede di universita' esistenti, non
finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i
predetti atenei disciplinano la procedura per la
costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio
delle attivita'.»
«7. Per l'attuazione della programmazione del sistema
universitario sono prioritariamente utilizzate le quote
annue determinate per la predetta finalita' dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive
modificazioni e integrazioni.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O.
Note all'art. 1:
L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
(Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica), reca:
«Art. 3. Titoli e corsi di studio.
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.».



 
Art. 2
Oggetto

1. Per le finalita' stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina:
a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle attivita' didattiche e di ricerca delle universita'.
2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualita' approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle universita' che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonche' la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attivita' attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 16.



Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera a),
primo periodo, della citata legge n. 240 del 2010, si veda
nelle note alle premesse.
L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 reca:
«2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico
nazionale di valutazione della qualita' delle universita' e
degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno
annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi
dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita'
delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei
di valutazione interna degli atenei e degli enti di
ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi
pubblici di finanziamento e di incentivazione alle
attivita' di ricerca e di innovazione.».



 
Art. 3
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche, a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 15 che si applicano unicamente alle universita' statali.
2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Note all'art. 3:
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo), come
modificato dal comma 1 dell'articolo 19 della citata legge
n. 240 del 2010:
«1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono
inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di
cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».



 
Art. 4

Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita' e
accreditamento delle universita'

1. Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento delle universita' opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualita' nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in:
a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna universita';
b) un sistema di valutazione esterna delle universita';
c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle universita'.
2. In tutti i processi della valutazione e' assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.
 
Art. 5
Sistema di accreditamento

1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:
a) le sedi;
b) i corsi di studio universitari.
2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Universita' da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualita', efficienza ed efficacia nonche' a verificare la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'.
3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed e' basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.
 
Art. 6
Definizione degli indicatori per l'accreditamento

1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualita' del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle universita', definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' dell'accertamento della sostenibilita' economico-finanziaria.
3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola universita'.
4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonche' al fine di tenere conto degli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.



Note all'art. 6:
Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 si veda
nelle note all'articolo 2.
L'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per
i beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43 recita:
«Art. 1-ter. Programmazione e valutazione delle
universita'.
1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al
fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei
servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano
programmi triennali coerenti con le linee generali di
indirizzo definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il
Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale
degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle
risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi
delle universita' individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a),
b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
4.».



 
Art. 7
Accreditamento delle sedi

1. Le sedi delle universita' sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge in conformita' ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR.
2. Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento e' svolta secondo un programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.
3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede.
4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, e' trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione. A tal fine l'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, puo' chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.
6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento. Il decreto indica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le modalita' attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale.
7. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede. L'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o piu' corsi di studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi ma non preclude l'accreditamento iniziale della sede.
8. Le sedi gia' esistenti che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppresse. L'ANVUR puo' proporre la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 1-ter del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note
all'articolo 6.
Si riporta il testo degli articoli 12, comma 4, lettera
d), e 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 76 del 2010:
«d) la stipula, con il relativo trattamento economico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei
contratti con esperti della valutazione, che sono
conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal
Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di
competenza dell'Agenzia, in numero non superiore
complessivamente a cinquanta unita';»
«2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie
analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono
chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di
procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo
12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di
valutazione approvati dall'Agenzia.».
Per il testo dell'articolo 2, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si veda
nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240 del
2010 recita:
«Art. 3. Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell'offerta formativa
1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e
l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e
gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi
universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle
strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi
ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1,
due o piu' universita' possono federarsi, anche
limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture,
ovvero fondersi.
2. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra
universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori
della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli
istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei
con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base
di un progetto contenente, in forma analitica, le
motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e
logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e
delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al
comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve
prevedere le modalita' di governance della federazione,
l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole
per l'accesso alle strutture di governance, da riservare
comunque a componenti delle strutture di governance delle
istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai
risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o
fusione degli atenei possono restare nella disponibilita'
degli atenei che li hanno prodotti, purche' indicati nel
progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai
competenti organi di ciascuna delle istituzioni
interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del
Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa
valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali
di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di
fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al
comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali procedure
di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche' del
personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i
professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento
avviene previo espletamento di apposite procedure di
mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito
negativo delle predette procedure, il Ministro puo'
provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del
personale interessato disponendo, altresi', in ordine alla
concessione agli interessati di incentivi finanziari a
carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione
dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione
dei corsi di studio universitari, delle facolta' e delle
sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.».



 
Art. 8
Accreditamento dei corsi di studio

1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.
2. Per i corsi di studio gia' attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.
3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia' esistenti ha inizio, con le modalita' di seguito indicate, in concomitanza e in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nonche' dalla normativa interna di ateneo.
4. Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'universita' verifica se l'istituendo corso e' in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'universita' e' tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, il Ministero la trasmette all'ANVUR che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento dei corsi di studio nel termine di 120 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione. A tale fine l'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative ai corsi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell'ANVUR puo' chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.
7. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l'accreditamento, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto e' trasmesso all'universita' richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la data del 15 giugno che precede l'avvio dell'anno accademico.
8. In mancanza di istituzione o attivazione del corso accreditato entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 7, l'universita', qualora voglia procedere in un momento successivo all'attivazione o all'istituzione del corso, deve avanzare una nuova richiesta di accreditamento al Ministero, con conseguente attivazione della procedura prevista dal presente articolo.
9. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi.
10. I corsi gia' attivati che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppressi. L'ANVUR puo' proporre l'accorpamento dei predetti corsi o altre misure di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Note all'art. 8:
Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 270
del 2004, si veda nelle note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del
citato decreto n. 76 del 2010, si veda nelle note
all'articolo 7.
Per il testo del comma 2 dell'articolo 4 della citata
legge n. 76 del 2010 si veda nelle note all'articolo 7.
Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240
del 2010, si veda nelle note all'articolo 7.



 
Art. 9
Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico

1. L'attivita' di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, e' svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
2. Nell'attivita' definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle universita' che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio. L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalita' di presentazione delle relazioni.
3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al comma 2, l'ANVUR, tenuto conto dell'esito delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 3, propone al Ministero, per ogni singolo ateneo, il mantenimento dell'accreditamento della sede o dei corsi ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell'accreditamento con conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di valutazione negativa. L'ANVUR puo' proporre l'accorpamento dei corsi, ovvero l'attivazione delle procedure di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine l'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero puo' chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del monitoraggio periodico, il riesame delle valutazioni di cui al comma 4. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale, l'ANVUR formula il proprio parere definitivo.
6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell'ANVUR, riconferma l'accreditamento della sede e del corso, o dei corsi, ovvero ne dispone la revoca. Il decreto e' trasmesso all'universita' e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e della programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno antecedente all'avvio dell'anno accademico.
7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, e' inviata dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. I risultati dell'attivita' di monitoraggio degli indicatori finalizzata all'accreditamento periodico confluiscono nel rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.



Note all'art. 9:
L'articolo 3, comma 1, lett. b), del citato decreto n.
76 del 2010 riporta:
«b) definisce criteri e metodologie per la valutazione,
in base a parametri oggettivi e certificabili, delle
strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e dei
corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di
ricerca, i master universitari e le scuole di
specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico
degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il
contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le
questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo
degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e
delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;».
Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240
del 2010 si veda nelle note all'articolo 7.
Per il testo dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del
citato decreto n. 76 del 2010, si veda nelle note
all'articolo 7.
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
citato decreto n. 76 del 2010:
"3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sullo
stato del sistema universitario e della ricerca, che viene
presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per
la programmazione economica ed al Parlamento.".



 
Art. 10
Definizione dei criteri e degli indicatori

1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dall'emanazione del presente decreto, definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'assicurazione della qualita' degli atenei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e li comunica al Ministero. Le procedure di valutazione sono rivolte anche a misurare l'efficienza e i risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni interne in cui sono strutturate le universita'. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualita' del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle universita', definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. I criteri e gli indicatori di cui al comma 1 traducono gli standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l'efficienza e l'efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli atenei e a stimolare la competitivita' e la qualita' degli stessi.
4. L'attivita' di cui al comma 1 tiene conto, altresi', dei seguenti principi, connessi al sistema di valutazione definito al presente Capo:
a) omogeneita', in modo da consentirne l'applicazione su tutto il territorio nazionale per il raggiungimento di un livello di qualita' uniforme, secondo quanto stabilito dal programma di qualita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;
b) capacita' di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie e di diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo;
c) capacita' di esprimere coerenza tra la programmazione triennale dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
5. Al fine di garantirne la massima pubblicita', i criteri e gli indicatori di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ciascuna universita'.
6. I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione periodica, con cadenza triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonche' per tenere conto degli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 11. I nuovi indicatori sono soggetti all'espletamento della procedura di definizione, adozione e pubblicita' di cui al presente articolo.



Note all'art. 10:
Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, si
veda nelle note all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 1-ter, del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note
all'articolo 6.



 
Art. 11
Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori

1. L'attivita' di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10 e' svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie stabilite dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
2. I risultati dell'attivita' di monitoraggio e di misurazione sono inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.



Note all'art. 11:
L'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto n.
76 del 2010 e' il seguente:
"a) valuta la qualita' dei processi, i risultati e i
prodotti delle attivita' di gestione, formazione, ricerca,
ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita'
e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole
strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si
concludono entro un periodo di 5 anni;".
Per il testo dell'articolo 4, comma 3 del citato
decreto n. 76 del 2010, si veda nelle note all'articolo 9.



 
Art. 12
Controllo annuale

1. I nuclei di valutazione interna delle universita', ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attivita' annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al monitoraggio di cui all'articolo 11, e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione.
2. Gli esiti dell'attivita', svolta con metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
3. Al fine di potenziare l'attivita' di cui al comma 1, le universita' adottano metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo.
4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
r), della citata legge n. 240 del 2010:
"r) attribuzione al nucleo di valutazione della
funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia
dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori
individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo,
nonche' della funzione di verifica dell'attivita' di
ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del
curriculum scientifico o professionale dei titolari dei
contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1,
e attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR,
delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle
procedure di valutazione delle strutture e del personale,
al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia
e con modalita' organizzative proprie, il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e
individuale;".
Il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 19
ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica), e' il
seguente:
"2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono
svolte in ciascuna universita' da un organo collegiale
disciplinato dallo statuto delle universita', denominato
«nucleo di valutazione di ateneo», composto da un minimo di
cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della
valutazione anche in ambito non accademico. Le universita'
assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di
accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della
normativa a tutela della riservatezza. I nuclei
acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le
opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita'
didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30
aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario
unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c). ".



 
Art. 13
Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualita' e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonche' alle esigenze del sistema economico e produttivo.
2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all'articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attivita' divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualita' adottato dall'ateneo.
3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 13:
L'articolo 2, comma 2, lettera g) della citata legge n.
240 del 2010 recita:
"g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in
ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e),
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
una commissione paritetica docenti-studenti, competente a
svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione
dei risultati delle stesse; a formulare pareri
sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La
partecipazione alla commissione paritetica di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;".



 
Art. 14
Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna

1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti.
2. La relazione di cui al comma 1 e' redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed e' contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.



Note all'art. 14:
L'articolo 3, comma 1, lettera c) del citato decreto n.
76 del 2010 riporta:
"c) esercita funzioni di indirizzo delle attivita' di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di
quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di
appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella
di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi
con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed
indicatori;"



 
Art. 15
Incentivo per i risultati conseguiti

1. Il Ministero, per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di finanziamento ordinario delle universita' (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalita' stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Per le finalita' definite al comma 1, l'ANVUR redige e trasmette al Ministero entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 11 e di controllo interno di cui all'articolo 12, in cui evidenzia:
a) il grado di rispondenza delle universita' e delle singole articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all'articolo 10;
b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle universita' e controllati annualmente ai sensi dell'articolo 12.
3. Il Ministero, su parere dell'ANVUR, seleziona gli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati e attribuisce, con decreto, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, l'incentivo di cui al comma 1 in ordine decrescente, partendo dall'ateneo che ha conseguito il piu' alto grado di raggiungimento degli obiettivi.



Note all'art. 15:
Per il testo dell'articolo 2 del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1, si veda nelle note alle
premesse.
Per il testo dell'articolo 1-ter, comma 1, del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 16

Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non
confermati

1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attivita' alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Note all'art. 16:
Per il testo della citata legge n. 240 del 2010, si
veda nelle note alle premesse.
L'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7
del 2005 recita:
"2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al
giudizio di conferma, il trattamento economico dei
ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello
previsto per il professore universitario di seconda fascia
a tempo pieno di pari anzianita'".
Il testo dell'articolo 29, comma 22, primo periodo
della citata legge n. 240 del 2010, e' il seguente:
"22. All'onere derivante dall'applicazione
dell'articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede nel
limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011
mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.".



 
Art. 17
Disposizioni transitorie

1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono emanati gli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10.
2. Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1, continua a trovare applicazione il sistema di valutazione dei programmi degli atenei di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato:
a) all'articolo 9 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.";
b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti";
c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio";
d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni interne".



Note all'art. 17:
Per il testo dell'articolo 1-ter del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note alle
premesse.
Il decreto del Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
266.



 
Art. 18
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 16 il cui onere e' coperto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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