Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 febbraio 2012
Proroga della sperimentazione di nuovi moltiplicatori per le sorti del gioco del Lotto.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 16 con il quale sono state adeguate all'euro le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del lotto;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383/2001 nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni in materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 491 con il quale sono stati modificati i premi del gioco del lotto e l'importo massimo della vincita conseguibile con ogni scontrino di gioco;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l'art. 24, comma 39, con il quale si dispone che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato stabilisca con propri provvedimenti le innovazioni da apportare al gioco del lotto;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici ed in particolare l'art. 2, comma 3;
Visto il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 di attuazione delle disposizioni contenute nel succitato decreto-legge n. 138/2011;
Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2011 con il quale si e' disposto in ordine alla sperimentazione di nuovi moltiplicatori per le sorti del gioco del lotto;
Vista la nota n. LLM-30-00081/12 del 16 febbraio 2012 con la quale la Societa' Lottomatica S.p.A., in considerazione dei risultati conseguiti nel precedente periodo di sperimentazione, propone di prorogare di un ulteriore mese, sempre in via sperimentale, i nuovi moltiplicatori sulle sorti del gioco del lotto, limitatamente alle giocate effettuate sulla ruota Tutte e per un importo non inferiore a 5 euro;
Considerato che il citato decreto direttoriale del 29 dicembre 2011, prevede all'art. 3 che con provvedimento del direttore per i giochi puo' essere prolungata o riproposta l'iniziativa sperimentale introdotta con tale decreto;
Ritenuto opportuno prorogare tale iniziativa al fine di valutare in maniera piu' completa i risultati delle misure sperimentali in questione, per dare successiva concreta attuazione al succitato decreto direttoriale 12 ottobre 2011;

Dispone:

Art. 1

Per tutti i concorsi del gioco del lotto del mese di marzo 2012 - in via sperimentale - alle sole giocate effettuate sulla ruota Tutte, con una posta di gioco non inferiore a 5 euro, sono applicate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto direttoriale 29 dicembre 2011.
 
Art. 2

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del lotto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2012

Il direttore: Tagliaferri

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 16
 
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