Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 febbraio 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Martel Turcot Gabrielle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007; Vista l'istanza con la quale la Sig.ra MARTEL TURCOT Gabrielle, nata a Sorel (Canada) il 18 aprile 1986, cittadina canadese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Bacalaureat es sciences - orientation clinique", conseguito in Canada nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione esibita dalla richiedente; Acquisito, nella seduta del 18 luglio 2011, il parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007; Visto il decreto direttoriale in data 5 agosto 2011, trasmesso alla richiedente con nota prot. 38352-P- in data 10 agosto 2011 con il quale si subordina il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: infermieristica generale, medica e chirurgica, area critica. Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 1° dicembre 2011, a seguito della quale la Sig.ra MARTEL TURCOT Gabrielle e' risultata idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo; Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1
1. Il titolo di "Bacalaureat es Sciences - orientation clinique" conseguito nell'anno 2007 presso l'Universita' di Montreal (Canada) dalla Sig.ra MARTEL TURCOT Gabrielle, nata a Sorel (Canada) il 18 aprile 1986, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere. |
| Art. 2
1. La Sig.ra MARTEL TURCOT Gabrielle e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2012
p. il direttore generale: Bisignani |
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