Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2012
Disposizioni di protezione civile concernenti l'invio di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica di Bulgaria colpito dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012. (Ordinanza n. 4006).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2012, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza dei gravi eventi alluvionali verificatisi in Bulgaria nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012;
Considerato che lo Stato italiano nell'ambito del Meccanismo comunitario di Protezione civile, istituito presso la Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea, ai sensi della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 792 dl 23 ottobre 2001 e seguenti modificazioni, partecipa alle attivita' di assistenza reciproca tra gli Stati membri in caso di emergenze e calamita' naturali;
Visto l'accordo di cooperazione e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica bulgara, siglato a Sofia il 15 settembre 2010 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ed il Ministero dell'interno della Repubblica bulgara, che, tra l'altro, all'art. 2 prevede l'assistenza reciproca in caso di calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo;
Considerate le eccezionali condizioni meteo-climatiche che nelle ultime settimane stanno interessando i Paesi dell'Europa, in particolare orientale, determinando ovunque situazioni di criticita' diffusa, che hanno indotto la Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea all'attivazione del Meccanismo europeo di Protezione civile;
Considerato che nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012 il territorio della Bulgaria e' stato investito da eccezionali precipitazioni piovose e nevose e che, come conseguenza di tali eccezionali eventi il cedimento degli argini del bacino di contenimento della diga di Ivanovo ha causato l'inondazione del villaggio di Biser, nonche' la morte di diverse persone, per cui e' stato proclamato lo stato di emergenza;
Considerato che altri insediamenti della zona sono minacciati dal rischio di un secondo cedimento del muro della diga Ivanovo sempre nei pressi del paese di Biser e che altre due dighe (Ivaylovgrad e Studen Kladenets) sono al limite di capienza;
Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa al perdurare di previsioni meteorologiche avverse;
Considerato che la Repubblica di Bulgaria ha indirizzato ai Paesi europei una richiesta di assistenza attraverso il sistema di interscambio di informazioni ed allerta tra le Autorita' di protezione civile europee, Common Emergency Communication and Information System (CECIS);
Ravvisata la necessita' di corrispondere alla richiesta formulata dalla Repubblica di Bulgaria attraverso l'invio di materiali necessari per fronteggiare la situazione emergenziale in argomento;
Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione in loco dei necessari interventi atti a fronteggiare l'emergenza;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative in favore della Repubblica di Bulgaria colpita dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assumere le iniziative volte a supportare le Autorita' di protezione civile bulgare.
2. A tal fine, il Dipartimento e' autorizzato a fornire beni e materiali per assicurare tutela alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, nonche' ad inviare due unita' di personale del Dipartimento della protezione civile per assicurare la massima funzionalita' delle strutture alloggiative fornite.
3. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 9.018,00, si provvede a carico disponibilita' del Fondo della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2012

Il Presidente: Monti
 
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