Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 febbraio 2012 |
Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione; Visto il decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998; Vista la nota del 24 gennaio 2011, con la quale i competenti Servizi della Commissione Europea, nel comunicare che la domanda di modifica trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dalla normativa vigente, hanno invitato le autorita' italiane a presentare le loro osservazioni o a ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»; Vista la nota del 1° febbraio 2011, con la quale ARS soc. coop. e COZAC soc. coop. hanno comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»; Vista la nota ministeriale protocollo n. 20145 del 18 ottobre 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»; Vista la nota della Commissione UE pervenuta a questo Ministero in data 7 febbraio 2012, con la quale i servizi della predetta Commissione hanno confermato il ritiro della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»; Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;
Decreta: Articolo unico
La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 16 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 194 del 22 agosto 2001, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» e' revocata. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2012
Il direttore generale: Sanna |
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