Gazzetta n. 53 del 3 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 febbraio 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Mathewkutty Jisso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.


IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio
sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;
Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/64899 del 15 dicembre 2009 con il quale e' stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», conseguito in India nel 2004 dalla sig.ra Mathewkutty Jisso, nata a Neericad-Kerala (India) il giorno 20 gennaio 1982;
Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Mathewkutty Jisso si sia iscritta all'albo professionale;
Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Mathewkutty Jisso in data 18 gennaio 2012;
Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Jisso John;
Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal consolato generale d'Italia a Mumbai in data 7 settembre 2007 dalla quale si rileva che la sig.ra Mathewkutty Jisso (alias Jisso John) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'ordine di servizio del Direttore generale della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2004 presso la «Mediciti School of Nursing» di Ghanpur (India) alla sig.ra Jisso John, nata a Neericad-Kerala (India) il giorno 20 gennaio1982, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
 
Art. 2

1. La richiedente, sig.ra Mathewkutty Jisso e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani
 
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