Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 febbraio 2012 |
Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2011 per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale; Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge 353/2000 il quale prevede che: a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni; che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalita' di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 353/2000; Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede che «le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011» e che «le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano»; Vista la tabella C) allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011), la quale ha previsto uno stanziamento ridotto, per effetto delle disposizioni di cui al citato art. 14 della legge 122/2010, pari ad euro 4.078.000,00 per l'anno finanziario 2011, per il finanziamento delle funzioni conferite per la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale; Considerato che, per effetto dei criteri di riparto delle riduzioni di cui al citato art. 14, cosi' come definiti nella seduta del 18 novembre 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e recepiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, il predetto stanziamento di euro 4.078.000,00 risulta ulteriormente ridotto nei confronti delle regioni a statuto ordinario e che, pertanto, le risorse effettivamente stanziate sul capitolo 2820/Mef per l'anno 2011 ammontano ad euro 2.350.261,00, con esclusivo riferimento alle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, ai sensi del richiamato art. 12, comma 2, della legge 353/2000 il predetto finanziamento deve essere ripartito, per la meta', in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per l'altra meta', in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/RIA/0050225 del 29 agosto 2011 ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2011, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal vigente art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000, tenendo conto delle superfici percorse dal fuoco nell'anno e dei dati relativi all'Inventario Forestale Nazionale del Corpo Forestale dello Stato; Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di euro 2.350.261,00 in relazione alle predette finalita', secondo gli importi indicati nell'allegata tabella; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011;
Decreta:
1. Il finanziamento autorizzato per l'anno 2011 di euro 2.350.261,00 come specificato nelle premesse, per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, e' ripartito secondo quanto indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento. 2. Gli importi individuati con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano sono resi indisponibili ai sensi del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Roma, 21 febbraio 2012
Il Ministro: Monti |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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