Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 febbraio 2012 |
Iscrizione dell'organismo denominato «IS.ME.CERT. srl » nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialita' tradizionali garantite, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l' indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita' (STG)»; Vista l'istanza presentata in data 5 ottobre 2011 con la quale «IS.ME.CERT S.r.l.» con sede in Napoli, C.so Meridionale, 6 chiede di esercitare le attivita' di controllo e certificazione riguardanti le produzioni DOP/IGP/STG per le quali e' stata autorizzata «IS.ME.CERT associazione» dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Acquisito il preventivo parere favorevole del gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999. Visto decreto Ministeriale 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto n. 23734 del 12 ottobre 2011 che dispone la conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 di «IS.ME.CERT associazione». Visto il certificato di accreditamento n. 100B Rev.04 del 30 gennaio 2012 con il quale «IS.ME.CERT S.r.l.» e' risultato conforme alla norma UNI CEI EN 45011/99, trasmesso per posta elettronica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il giorno 21 febbraio 2012; Considerato che nessuna responsabilita' puo' essere imputata ne' al Ministero stesso ne' ad «IS.ME.CERT. S.r.l.» per il fatto che quest'ultimo ha operato nel periodo dal 30 gennaio 2012 al 21 febbraio 2012 senza accreditamento, circostanza che si e' realizzata solo a causa del lasso di tempo che accredia ha lasciato trascorrere tra la data di emanazione e la data di invio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del certificato stesso.
Decreta:
Art. 1
L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. associazione» e' cancellato dall'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526/1999. |
| Art. 2
L'organismo di controllo «IS.ME.CERT S.r.l.», con sede in Napoli, C.so Meridionale n. 6, e' iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificita' (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526; |
| Art. 3
All'organismo «IS.ME.CERT. S.r.l.» e' attribuito il controllo sulle 28 produzioni DOP/IGP/STG per le quali "IS.ME.CERT. Associazione" era stata autorizzata con formali provvedimenti di autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, applicando i piani di controllo e i tariffari gia' approvati per «IS.ME.CERT Associazione». |
| Art. 4
1. L'organismo «IS.ME.CERT. S.r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, cosi' come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa. |
| Art. 5
L' iscrizione ha validita' tre anni, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo «IS.ME.CERT. S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2012
Il direttore generale: La Torre |
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