Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 9 febbraio 2012 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Valentina Danelon, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'art.14 dell'accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 30 settembre 2011 che sostituisce il relativo allegato III - relativo al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica, dalla prof.ssa Valentina Danelon, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia dell'insegnamento nella classe di abilitazione 77/A; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata e' esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonche' al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del piu' volte citato d.l.vo n. 206/07, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi; Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello gia' decretato con provvedimento prot. n. 2840 del 21 aprile 2011; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di violino» conseguito presso il Conservatorio statale di musica «A. Steffani» di Castelfranco Veneto (TV) in data 10 ottobre 2005; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di Pedagogia Musicale - strumento violino» conseguito il 14 giugno 2009 presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Valentina Danelon, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 13 agosto 1985, ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 77/A - Strumento musicale (Violino). 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2012
Il direttore generale: Palumbo |
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