Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2012 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 27 febbraio 2012
Modifiche della determinazione 7 febbraio 2012







IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione AIFA del 7 Febbraio 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012

Determina:

All'art.2, comma 1, dove e' scritto: "...dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico...", sostituire 0,76% con 0,73%.
All'art.2, comma 2, dove e' scritto: "...nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA..." sostituire 29,66% con 29,69%.
All'art.2, comma 2, dove e' scritto: "...per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione..." sostituire con "...con decorrenza dal 1° marzo 2012 e per la durata di sei mesi, salvo mancato recupero del ripiano di competenza.".
All'art.2, comma 3, dove e' scritto: "...l'importo corrispondente allo 0,76% del prezzo..." sostituire 0,76% con 0,73%.
All'art.2, aggiungere:
4."A partire dal 1° settembre 2012, salvo mancato recupero del ripiano di competenza, lo sconto disposto con determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 a carico dei farmacisti e del grossista ritornera' allo 0,64% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA. Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, in applicazione dello sconto saranno rispettivamente pari al 29,77% e al 2,94% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Tali quote devono essere considerate come quote minime nel caso dei medicinali di cui all'art.13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, coordinato con la legge di conversione 24 Giugno 2009, n. 77, a cui si deve aggiungere l'ulteriore quota dell'8% ridistribuita secondo le regole di mercato, anch'essa da scontare in proporzione alla sua ripartizione tra farmacisti e grossisti."
All'Allegato 1, paragrafo 3, dove e' scritto: "...portandolo dall'attuale 0,64% al 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA (tabella 5)." sostituire 0,76% con 0,73%".
All'Allegato 1, paragrafo 3, dove e' scritto: "...restera' in vigore per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente atto." sostituire con "...con decorrenza dal 1° marzo 2012 e per la durata di sei mesi, salvo mancato recupero del ripiano di competenza.".
La tabella 5 dell'Allegato 1 e' sostituita integralmente con la seguente:
Tabella 5. Procedura di ridefinizione dello sconto a carico del farmacista e del grossista disposto con Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007, a ripiano dello sfondamento nazionale del tetto della spesa farmaceutica territoriale 2010.
Parte di provvedimento in formato grafico


Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: Pani
 
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