IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Kendo Zeon 1.5, contenete la sostanza attiva lambda cialotrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Karate Zeon 1.5 registrato al n. 12940 con decreto direttoriale in data 27/01/2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2011, dell'Impresa medesima; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Karate Zeon 1.5 registrato al n. 12940; Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010; Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza lambda cialotrina; Considerato altresi' che il prodotto di riferimento e' stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Kendo Zeon 1.5 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 250, 500; L 1, 4, 5, 10, 20. Il prodotto e' importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa: Syngenta Chemicals B.A. - Seneffe (Belgio); nonche' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia); Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano). Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15286. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2011
Il direttore generale: Borrello |